Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13388 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAS SPA P.IVA (OMISSIS) IN PROPRIO E N.Q. DI INCORPORANTE DELLA

LAVORO E SICURTA’ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALANTINI CARLO

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGEN ENTRATE UFF LOCALE TRIESTE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

P. T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2004 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Donatone Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Michele Roma difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a RAS in proprio e nella qualità di incorporante della Società Lavoro & Sicurtà proponeva opposizione presso il Tribunale di Trieste avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste per il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di Euro 35.325,65 per omessa comunicazione dei compensi corrisposti al dottor B.G., medico dipendente INAIL, negli anni 1998 e 1999.

A sostegno dell’opposizione deduceva l’omesso esame, da parte dell’ordinanza impugnata, della memoria depositata dall’esponente a fronte delle contestazioni di cui al verbale della Guardia di Finanza ricevuto dalla RAS in data 20-8-2001, la inapplicabilità ai medici INAIL della normativa posta a base dell’ordinanza ingiunzione, e comunque la carenza dell’elemento soggettivo della violazione, posto che le obbiettive condizioni di incertezza normativa escludevano la configurabilità del dolo o della colpa.

Costituendosi in giudizio l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste contestava il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza del 28-9-2004 ha accolto il ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione amministrativa irrogata, che ha rideterminato in Euro 30.677,54, ed ha confermato nel resto l’ordinanza ingiunzione opposta.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. RAS ha proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente da una memoria; l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione sollevata dall’esponente di omesso esame da parte dell’Ufficio ingiungente della memoria difensiva depositata dalla RAS ai sensi della norma ora citata e quindi della omessa illustrazione delle ragioni sottese alla reiezione dell’atto difensivo, trascurando di considerare che in tal modo il procedimento amministrativo poi sfociato nell’ordinanza ingiunzione opposta era affetto da invalidità rilevabile anche d’ufficio.

La censura è infondata.

Premesso che il Tribunale di Trieste ha ritenuto che la RAS, pur avendo indicato nel ricorso tra i documenti allegati la suddetta memoria difensiva, aveva omesso di allegarla, precludendo al giudicante di valutare se in essa fossero contenute nuove ed ulteriori ragioni, come da essa dedotto, che controparte non aveva esaminato, si ritiene decisivo ed assorbente di ogni altra questione richiamare la recente pronuncia delle S.U. di questa Corte secondo cui, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (sentenza del 28-1-2010 n. 1786).

Con il secondo motivo la ricorrente assume che erroneamente il Tribunale di Trieste ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’esponente di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il compenso erogato al suindicato medico dell’INAIL. La RAS assume in proposito che l’obbligo di effettuare detta comunicazione previsto dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58 a carico dei soggetti pubblici e privati che conferiscono incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici non si applica, ai sensi del comma 6 dell’articolo ora citato “a categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali”; aggiunge che le disposizioni speciali applicabili ai medici INAIL sono quelle che disciplinano l’attività dei medici dipendenti del SSN in virtù della L. 12 agosto 1984, n. 222, art. 13 che prevede espressamente l’applicabilità ai medici degli Istituti Previdenziali gli istituti normativi previsti per i medici dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47 e che proprio in conformità del menzionato art. 13 il Commissario Straordinario dell’INAIL con Delib. 9 luglio 1993, n. 250 aveva stabilito “l’armonizzazione degli istituti normativi previsti per i medici del Servizio Sanitario Nazionale con l’organizzazione e le finalità dell’Istituto”.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, nell’affermare l’obbligo di comunicazione suddetto a carico della RAS, si è pronunciata conformemente all’orientamento già espresso da questa Corte secondo cui in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, l’inosservanza dell’obbligo di comunicare gli emolumenti corrisposti per l’espletamento dell’incarico – previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 7 per l’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 24 – è diventato sanzionabile per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 che ha introdotto il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 15 la cui applicazione era esclusa, originariamente, per le categorie di dipendenti pubblici alle quali – ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 6 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 – è consentita, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero – professionali. Tale deroga, peraltro, è venuta meno per effetto del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 16 che, nel modificare l’art. 58, comma 6 citato, ha limitato l’area di esenzione alla disciplina dei commi “da 7 a 13” dell’art. 58, ripristinando la piena applicazione dell’obbligo di comunicare i compensi erogati a dipendenti pubblici per tutti i soggetti, pubblici o privati, che si avvalgono della loro opera, a prescindere dalla necessità o meno della preventiva autorizzazione (Cass. 1-8-2008 n. 21029; Cass. 30-1- 2009 n. 2537).

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e L. n. 689 del 1981, art. 3 nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata.

La ricorrente, premesso che il sopra richiamato obbligo di comunicazione si inscrive nella suddetta previsione di legge dell’art. 53 che espressamente stabilisce un rapporto tra soggetto che conferisce l’incarico ed Amministrazione di appartenenza del dipendente (nella fattispecie INAIL), sostiene che la norma posta a base dell’ordinanza ingiunzione contempla un obbligo di comunicazione dei compensi erogati, da parte del soggetto che conferisce l’incarico, nei confronti della Amministrazione di appartenenza, e non nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica; ed invero tale specifico obbligo è posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 13 a carico non del soggetto erogante, bensì della Amministrazione di appartenenza.

La ricorrente pertanto rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’obbligo di chiedere l’autorizzazione di cui all’art. 13, comma 9 citato avesse uno scopo diverso dall’obbligo di comunicazione dei compensi di cui al successivo comma 11, in quanto in entrambi i casi tali obblighi devono essere assolti nei confronti della Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, ed essi sono finalizzati a tutelare tale Amministrazione nella raccolta dei dati che riguardano i singoli dipendenti, tanto più che la stessa Amministrazione è tenuta, in via de tutto autonoma, alla successiva trasmissione dei dati stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica in base ai commi 12 e 13 del medesimo articolo di legge.

Inoltre la ricorrente sostiene – in riferimento all’assunto del Tribunale di Trieste secondo cui la circolare INAIL n. 46 dell’8-7- 1998 al paragrafo 8 confermava gli obblighi vigenti in materia di “Anagrafe delle Prestazioni”, quindi conteneva già delle indicazioni che stabilivano la sussistenza dell’obbligo di comunicazione dei compensi – che in realtà dalla lettura integrale del testo della suddetta circolare emergeva il suo contenuto contraddittorio, poco intellegibile, di difficile interpretazione anche per un soggetto qualificato.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, dopo aver affermato la sussistenza dell’obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti da soggetti privati ai medici dipendenti INAIL per l’espletamento di incarichi a essi conferiti, ha rilevato, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato alla RAS, che quest’ultima, nonostante la disponibilità dei propri uffici legali, non aveva ritenuto di adire l’Amministrazione competente, ovvero il Dipartimento della funzione pubblica, ma aveva confidato nelle circolari INAIL nonostante la normativa legislativa vigente, incorrendo quindi in colpa grave per aver prestato affidamento a statuizioni promananti da soggetto incompetente, ovvero l’INAIL; il Tribunale di Trieste ha quindi escluso anche la sussistenza di un errore di diritto, non trattandosi di errore scusabile, visto il profilo soggettivo della RAS, essendo del tutto impensabile che una compagnia assicurativa di rilevanza nazionale conferisca incarichi a dei medici dipendenti INAIL senza interessarsi sulle modalità di conferimento degli incarichi stessi presso la P.A. competente.

Deve premettersi che la deroga all’obbligo di preventiva autorizzazione prevista dall’art. 58, comma 6 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 per i dipendenti ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libere professionali non si applica al diverso obbligo di comunicazione dei compensi erogati (vedi Cass. 1-8-2008 n. 21029 già citata), cosicchè non è ammissibile una configurazione unitaria dei due suddetti obblighi (quello di chiedere l’autorizzazione e quello di comunicare i compensi) ai fini della valutazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata all’attuale ricorrente; deve poi osservarsi che al riguardo la sentenza impugnata ha offerto puntuali e logiche argomentazioni del proprio convincimento, e che ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, cosi che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (Cass. 12-7-2010 n. 16320), caratterizzato quindi da ignoranza inevitabile, da desumersi dagli obblighi di conoscenza, generali o specifici, che gravano sull’autore e dagli elementi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato (Cass. 18-7-2008 n. 19995); orbene è agevole rilevare che in proposito la ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza sufficiente ad integrare un errore idoneo a determinare una causa di esclusione della sua responsabilità in riferimento alla violazione ad essa contestata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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