Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13387 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13387 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 8614-2009 proposto da:
SCHEMBRI VINCENZO C.F. SCHVCN38D14A089C, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo
studio dell’avvocato LILIANA TERRANOVA, rappresentato
e difeso dagli avvocati TERESA SCIORTINO, ALESSANDRO
DUCA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

1513

ENEL S.P.A. C.F. 00934061003 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA PO N.

25/B,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 30/06/2015

dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE,

che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1084/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 18/09/2008 R.G.N. 625/2006;

udienza del 02/04/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato ERRANTE MASSIMO per delega SCIORTINO
TERESA;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’estinzione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva
respinto la domanda proposta da Schembri Vincenzo avente ad oggetto la pretesa di
ottenere la condanna dell’Enel a corrispondergli la somma di Lire 56.016.592, somma
elevata in corso di causa ad Euro 56.751,60, oltre accessori.

– di essere stato dirigente dell’Enel fino al gennaio 1997, epoca in cui aveva risolto
anticipatamente il rapporto con diritto a pensione Cpdel (riconosciutagli poi dal
subentrato Inpdap) e con l’aspettativa di percepire una pensione integrativa aziendale
ai sensi dell’art. 1 dell’accordo sindacale del 16 aprile 1986 a partire dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età;
– di avere aderito nel 2000 alla proposta aziendale di convertire la futura pensione
integrativa in un capitale erogabile immediatamente, da determinare sulla base del
valore (virtuale) della pensione integrativa;
– di avere ricevuto in data 23 novembre 2000 una prima tranche di tale capitale (pari
al 95% dell’intera somma, determinata provvisoriamente dall’Enel in complessive lire
112.186.000) al netto dei contributi di legge;
– che tale importo, pari a lire 78.889.079, era inferiore al dovuto in quanto la pensione
integrativa aziendale su cui operare la capitalizzazione andava calcolata con criteri
diversi da quelli adottati dall’Enel.
L’Enel aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda per avere il
ricorrente sottoscritto, in data 3 novembre 2001, dopo il deposito del ricorso
introduttivo e prima della sua notifica, al momento della percezione della somma di
lire 70.375.999, a saldo, una quietanza contenente la rinunzia a qualsivoglia ulteriore
pretesa, compresa quindi, quella oggetto di causa.
Tale eccezione era stata accolta dal primo Giudice. La Corte di appello nel
confermare tale pronuncia disattendeva gli argomenti svolti dall’appellante per
contrastare il ritenuto carattere estintivo del diritto per effetto di transazione.
L’appellante aveva sostenuto:
– il carattere non decisivo dell’avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo dopo il
deposito del ricorso introduttivo, poiché l’importo percepito non atteneva alla
medesima causa petendi della pretesa fatta valere, cioè non era stato riconosciuto in
corretta applicazione ed interpretazione dell’accordo aziendale del 16 aprile 1986;

RG. n.8614/09
Ud 2 aprile 2015
Schembri e/ ENEL

-I-

A fondamento della domanda il ricorrente aveva dedotto:

- la diversità dei presupposti sulla cui base era stata effettuata l’erogazione e
l’accettazione della somma rispetto a quelli indicati nel ricorso;
– l’assenza nell’atto di quietanza di elementi atti a valorizzare la presunta volontà
abdicativa delle pretese fatte valere con il ricorso introduttivo;
– il carattere di impugnazione che, in ogni caso, doveva essere riconosciuto alla

Nessuna delle censure svolte dall’appellante era ritenuta meritevole di accoglimento
da parte della Corte di appello, che così argomentava:
– la quietanza a saldo sottoscritta dal ricorrente ha valore di rinunzia, posto che,
essendo stata preceduta di conteggi specifici e circostanziati, era stata rilasciata con
la consapevolezza di diritti determinati e con il cosciente intento di abdicarvi;
– l’importo percepito era riferibile alla pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, a
prescindere dalle ragioni giustificative della domanda, le quali, in ipotesi di rinuncia o
transazione, non assumono rilevanza;
– il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 13 giugno 2001, non poteva costituire
impugnazione della rinuncia, posto che questa era avvenuta successivamente, e cioè il
3 novembre 2001, mentre nulla impediva al ricorrente, ove avesse voluto
effettivamente impugnare la rinunzia, di depositare e notificare un nuovo ricorso
all’Enel, omettendo la notifica del primo;
– la circostanza che il ricorrente non avesse fatto riferimento, nel sottoscrivere la
quietanza, alle domande azionate in giudizio non poteva essere interpretata come
assenza di una volontà abdicativa, ma trovava spiegazione nel fatto che il ricorso, pur
depositato in cancelleria, non era stato ancora portato a conoscenza dell’Enel in
quanto non ancora notificato;
– pure il mancato riferimento, nella quietanza, ai conteggi era privo di significato
concludente, in quanto pacificamente questi erano stati ricevuti dallo Schembri e
quindi da questi conosciuti.
Per la cassazione di tale sentenza Schembri Vincenzo ha proposto ricorso affidato a
tre motivi, articolati in plurimi quesiti di diritto. Resiste l’Enel con controricorso.
Nelle more dei giudizio è stato depositato atto di rinunzia, sottoscritto dall’erede di
Schembri Vincenzo, deceduto nel 2011, e dal suo difensore, cui fa seguito
l’accettazione da parte del procuratore dell’Enel e del suo difensore. Le parti hanno
concluso concordemente per l’estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

RG, 118614/09
Ud. 2 aprile 2015
Schembri ci ENEL

-2-

notifica del ricorso introduttivo.

Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
La rinuncia al ricorso, intervenuta medio tempore ed accettata da parte resistente,
corredata altresì della sottoscrizione dei difensori, è conforme al dettato dell’art. 390
c.p.c. e comporta l’estinzione del giudizio.

quanto dalle stesse espressamente convenuto in atti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015
Il Consigliere est.

Il Pres sente

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in conformità a

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