Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13387 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/05/2017),  n. 13387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3087-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., P. & C REAL ESTATE PROPERTY MANGEMENT

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4825/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2011 R.G.N. 11067/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 26.4.2006 respingeva il ricorso proposto da P.F. diretto all’accertamento dell’invalidità, illegittimità e/o nullità del trasferimento del ricorrente, attuato nel 2011 dalla Direzione generale patrimonio settore appalti all’Ufficio NTC di Property management con ordine alla Telecom di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato assegnandogli le precedenti mansioni e con condanna al risarcimento del danno, nonchè all’accertamento dell’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2112 cod. civ. con conseguente nullità del trasferimento del contratto alla P. & C. Real Estate Property Management con dichiarazione che il lavoratore era ancora dipendente della Telecom con reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di appello di Roma con sentenza del 22 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittima dequalificazione del P. e la nullità della cessione del contratto di lavoro dell’appellante alla P. Real Estate Property Management con giuridica prosecuzione del rapporto nei confronti della Telecom Italia spa e condanna di quest’ultima a riammettere l’appellante nel posto di lavoro con mansioni equivalenti a quelle precedenti il gennaio 2001.

2. La Corte di appello riteneva illegittima l’adibizione a nuove mansioni in quanto dequalificanti posto che era emerso che prima del trasferimento l’appellante svolgeva attività relativa agli immobili e gare d’appalto e aveva contatti con professionisti esterni con competenza relativa a problemi connessi ai contratti con la P.A. e costituendo punto di riferimento dell’Ufficio in ordine ai sistemi informativi; mentre successivamente aveva svolto mansioni meramente contabili ed amministrative (calcolo dei canoni ed inserimento dati) senza quindi poter esplicare la precedente professionalità acquisita ed una adeguata “autonomia e decisionalità” prevista nella declaratoria di appartenenza di quinto livello (le mansioni svolte dopo il trasferimento erano state piuttosto di mero ordine tipiche del terzo livello). Pertanto dall’accertamento dell’avvenuta dequalificazione conseguiva l’ordine di reintegrazione nelle precedenti mansioni con conseguente nullità della cessione del contratto di lavoro in quanto il lavoratore non avrebbe potuto essere spostato nel settore oggetto di una pretesa cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom. In ogni caso ex art. 2112 cod. civ. (applicabile nella formulazione precedente alla novella del 2003) non poteva parlarsi di una cessione di ramo d’azienda in quanto era emerso che tale preteso ramo, la Property, non era preesistente alla cessione e che era stata decisa quando ancora la nuova organizzazione produttiva non poteva essersi interamente manifestata. Anche dopo la riorganizzazione l’istruttoria aveva mostrato una stretta correlazione della struttura con personale di coordinamento delle strutture rimasto in Telecom dopo la cessione.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la lavoratrice con cinque motivi corredati da memoria; le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La preesistenza del ramo sussisteva ed era stata accertata dal punto di vista funzionale ed organizzativo; per tutto il tempo in cui il ramo era rimasto presso Telecom aveva mantenuto inalterate le proprie funzioni.

2. Il motivo appare inammissibile in quanto anche la sua fondatezza non porterebbe all’annullamento della sentenza impugnata che ha accertato non solo che non sussisteva il requisito della preesistenza ma neppure quello dell’autonomia funzionale del ramo ceduto (che nel motivo si dà per scontata mentre è stata esclusa nella sentenza impugnata), circostanza che non vengono censurate nel motivo (il secondo motivo sviluppato su questo profilo per quanto si dirà non può essere accolto).

3. Con il secondo motivo si allega l’insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: non erano emersi elementi idonei a dimostrare che il ramo ceduto dipendesse comunque anche dopo il passaggio di rapporti con il personale Telecom.

4. Il motivo appare inammissibile in quanto sviluppa censure di merito dirette ad una rivalutazione del fatto come tale inammissibile in questa sede. Peraltro la Corte di appello ha richiamato alcune deposizioni testimoniali che non sono prese in esame nel loro contenuto nel motivo: si allegano poi circostanze di fatto che questa Corte non è in grado di verificai e in quanto non sono nemmeno specificate, in chiara tensione con il principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, le relative fonti di prova.

5. Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 2697 e 2103 cod. civ. ex art. 360 c.p.c., n. 3. Non spettava alla Telecom dimostrare che le mansioni affidate fossero coerenti con la professionalità acquisita ma esattamente il contrario.

6. Il motivo appare inammissibile in quanto la Corte di appello, a parte le affermazioni di ordine generale sull’onere della prova, ha svolto un accertamento di di merito in ordine alla dedotta dequalificazione con congrua e logica motivazione, ancorata a precisi elementi fattuali e testimoniali.

7. Con il quarto motivo si allega l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accentata dequalificazione. I testi avevano dichiarato cose difformi da quelle riportate in sentenza.

8. Il motivo appare inammissibile non solo perchè sviluppa censure di merito dirette ad una rivalutazione del “fatto” come tale inammissibile in questa sede: ma anche per la sua genericità non offrendo alcuna ricostruzione organica delle deposizioni testimoniali sulla cui valutazione di dissente dai giudici di appello.

9. Con il quinto motivo si allega l’insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 indebitamente si era dedotto dalla violazione dell’art. 2103 cod. civ. anche l’inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ. che operano su piani diversi.

10. Il motivo appare infondato posto che correttamente la Corte territoriale ha osservato che il trasferimento nel proteso ramo ceduto non poteva essere disposto e che quindi se il datore di lavoro avesse rispettato l’art. 2103 cod. civ. il lavoratore non sarebbe stato incluso nell’operazione di cessione. In ogni caso la doglianza non è idonea a portare all’accoglimento del ricorso posto che non si è trattato di una autentica cessione d’azienda difettando il settore trasferito del requisito essenziale dell’autonomia funzionale come già detto.

11. Il ricorso va quindi respinto; nulla sulle spese essendo le parti intimate rimaste tali.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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