Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13387 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23790-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato GAZZONI

FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE BELLO

VIVIANA;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2717/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Ocnsioliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2717/09/2016, depositata il 22.03.2016 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni di P.N. avverso gli avvisi di intimazione notificatigli dall’agente per la riscossione.

Ha rappresentato che al contribuente erano stati notificati tre avvisi di liquidazione degli importi di Euro 111.771,85, 2.927,61 e 170,55 relativi ad altrettante cartelle.

Il Petrillo aveva impugnato le tre ingiunzioni lamentando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e vari vizi formali degli atti.

La Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 373/04/2014.

La Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, aveva invece accolto l’appello del contribuente. Il giudice regionale ha affermato che, a fronte del disconoscimento degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate, prodotte dall’Ufficio in fotocopia, sarebbe stato necessario allegare gli avvisi in originale o in copia conforme. Non essendo ciò avvenuto, risultava fondato il ricorso del contribuente.

Equitalia Riscossione censura con due motivi la sentenza:

con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente dichiarato irrilevanti le copie delle relate di notifica a seguito di un generico disconoscimento del contribuente;

con il secondo per motivazione contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver tenuto conto delle fotocopie della documentazione per rigettare la denuncia di irrituale esecuzione della notifica a destinatario irreperibile, mentre le medesime fotocopie sarebbero state ritenute inutilizzabili in ragione del disconoscimento.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

L’intimato, cui pur risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’errore di diritto in cui è incorso il giudice regionale nel ricondurre alla inutilizzabilità della documentazione allegata in fotocopia, le relate di notifica delle cartelle esattoriali prodromiche agli avvisi di intimazione, per il disconoscimento delle fotocopie, è fondato e trova pertanto accoglimento.

Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica).

D’altronde si è anche affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda in concreto l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., 23902/2017; 24323/2018).

Nel caso di specie la Commissione regionale ha sostenuto che “il motivo di appello è fondato in quanto la Commissione Tributaria Provinciale non ha tenuto conto che il ricorrente nella sua memoria integrativa ed illustrativa aveva di fatto disconosciuto le semplici fotocopie degli avvisi di ricevimento postali relative alla presunta notifica delle cartelle di pagamento. A tal punto la resistente avrebbe dovuto esibire gli originali degli avvisi di ricevimento o copie conformi agli originali, diversamente le semplici fotocopie, essendo state disconosciute, non possono costituire prova di avvenuta notifica Nel nostro caso il contribuente nelle memorie integrative aveva nella sostanza disconosciuto le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti dell’Ente addetto alla riscossione, considerato quindi che non sono stati prodotti in giudizio gli originali e che non vi è possibilità di apprezzare l’efficacia rappresentativa delle riproduzioni fotostatiche nè la loro conformità agli originali attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, l’appello è fondato.”.

Il ragionamento del giudice d’appello è quanto meno incompleto, perchè non è dato comprendere se e in che termini il contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, ossia se tale disconoscimento fosse avvenuto in modo generico o con specifico riferimento a specifici aspetti di difformità dall’originale. Non risulta neppure se il giudice abbia tentato di chiarire quali difformità potessero essere state evidenziate e, se evidenziate, se vi sia stata da parte della commissione una loro valutazione preventiva alla luce degli elementi istruttori disponibili.

Dunque il giudice d’appello non si è attenuto ai principi di diritto sopra esposti. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

La sentenza va pertanto cassata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, che in altra composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà a decidere la causa tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia il processo alla Commissione tributaria regionale della Campania, che in altra composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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