Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13386 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13386 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Natucci Matteo, elett.te dom.to in Roma alla via Cosseria 5 presso lo studio dell’avv. Guido
Francesco Romanelli, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Pietro Giannella ,
Controricorrente

giusta procura in atti

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Genova n.
437/2010/05
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.17628/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

La controversia promossa da Natucci Matteo

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto del ricorso dell’ Agenzia

contro

la sentenza della Commissione Tributaria di II grado relativa ad imposta Irpef e Dor 1984
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il

siglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 4 del dpr 600/73 laddove la CTC ha ritenuto fondate le contestazioni del contribuente.
La censura è inammissibile . In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa- quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto
del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione. La
CTC avrebbe omesso ogni riferimento al materiale probatorio che giustificasse l’assunto del
contribuente.
La censura è infondata avendo la CTC fatto riferimento ad erogazioni dei genitori che avevano denunciato agli effetti fiscali redditi di tale entità da permettere risparmi successivamente investiti.
Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La decisione sarebbe in contrasto con quanto statuito in tema di famiglia fiscale, nonché
sulla circostanza della diversa residenza dei genitori rispetto al figlio.
La censura è inammissibile sotto il primo profilo in quanto relativa alla interpretazione della
norma ed infondata, sotto il secondo, non ravvisandosi un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far

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presidente ha fissato l’udienza del 17/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Con-

ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa
soluzione della vertenza.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore del Natucci, delle spese del grado che si liquidano in complessivi 1.000,00 di cui
100,00 per spese, oltre accessori di legge.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Natucci alla
rifusione delle spese del grado che si liquidano in complessivi 1.000,00, di cui E 100,00
per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 17/4/2013.

P.Q.M.

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