Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13386 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALISUR MANTOVA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,

presso lo studio dell’avvocato DI BIASE GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DELLA LUNA MARCO;

– ricorrente –

contro

COSTAN SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 350/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Alisur Mantova, dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario ante causam di un impianto refrigerante vendutole dalla s.p.a.

Costan, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno la predetta società, per ottenere la convalida di tale provvedimento e sentire accertare i vizi e la mancanza di qualità dell’impianto, con le conseguenti statuizioni risarcitorie e la decurtazione del corrispettivo.

La convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento del prezzo residuo.

Con sentenza depositata il 12-9-2000 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice ed accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale.

Con sentenza depositata il 23-2-2005 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla s.r.l. Alisur Mantova, condannava la s.p.a. Costan al pagamento in favore della società appellante della somma di Euro 2.086,20, oltre interessi dalla domanda al saldo, quale rimborso delle spese erogate (per porre rimedio agli inconvenienti di funzionamento evidenziati dall’impianto nei primi giorni dell’agosto del 1991.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.r.l. Alisur Mantova, sulla base di tre motivi, con i quali lamenta vizi di motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto (ovvero dall’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui esso sia stato proposto nei confronti di più parti).

In caso di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso, il predetto termine decorre dalla data di consegna del plico al destinatario (Cass. 26-6-2007 n. 14742; Cass. 6-5-2004 n. 8642; Cass. 17-7-2003 n. 11201).

Nella specie, il ricorso per cassazione notificato per posta alla s.p.a. Costan risulta consegnato alla destinataria in data 31-10- 2005, ma la s.r.l. Alisur Mantova ha provveduto al deposito di tale atto nella Cancelleria della Corte soltanto il 23-11-2005, e quindi tardivamente.

Ciò posto e atteso che, stante la perentorietà del termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1, la sua inosservanza va rilevata anche d’ufficio (tra le tante v. Cass. 26-1-2006 n. 1635; Cass. 30-7- 2004 n. 14569; Cass. 21-7-2003 n. 11341), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Poichè la società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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