Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13386 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R.A. elettivamente domiciliato in Roma, via

Pietralata n. 320 presso lo studio dell’Avv. Ricci Gigliola Mazza

che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso,

unitamente all’Avv. Platania Mariarosa;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 380/08/15 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il

5.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.02.2020 dal Consigliere Crucitti Roberta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R.A. propose ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della somma di Euro 52,00, a suo dire, indebitamente versata per mero errore materiale nella compilazione del modello F24 trattandosi di importo non dovuto.

La Commissione di prima istanza, rilevato che il contribuente, solo in sede di memoria, aveva illustrato le ragioni sulle quali si fondava la richiesta di rimborso, dichiarava il ricorso inammissibile.

La decisione, appellata dal contribuente, veniva confermata, con la sentenza, indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (d’ora, in poi, per brevità, C.T.R.).

Il Giudice di appello ribadiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo, siccome assolutamente immotivato, ma, osservava, comunque, che la mancata presentazione del modello 770 era una circostanza ambigua che nulla provava in ordine alla vertenza.

Per la cassazione della sentenza B.R.A. propone ricorso fondato su cinque motivi, successivamente illustrato con deposito di memoria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per la mancata notificazione, ad opera della Segreteria della C.T.R., dell’avviso di trattazione in pubblica udienza.

2 La censura è fondata. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre Cass. sentenza n. 11487 del 14/05/2013; ordinanza n. 1786 del 29/01/2016) “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 (applicabile al giudizio di appello ai sensi del richiamo di cui allo stesso D.Lgs., art. 61) adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria”.

3 nel caso in esame, agli atti dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito, trasmessi, a seguito di richiesta, a questa Corte, non risulta alcuna comunicazione o avviso della data fissata per la trattazione nella pubblica udienza che si svolse, innanzi alla C.T.R. nell’assenza dell’appellante.

4 Ne consegue, in accoglimento del motivo di ricorso e alla luce dei condivisi esposti principi, la nullità della sentenza e dell’intero procedimento, con assorbimento dell’esame dei restanti motivi, concernenti il merito della controversia e il regolamento delle spese processuali.

5 In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia-sezione di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sul regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, sezione di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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