Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13385 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3888-2016 pro sò o da:

LIPA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIOYE, L.R.M.,

V.F., elettiamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22,

presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DI STEFANO NICOLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ER 77ONE PROVINCIALE Di ROMA 1 in persona del

rettore oro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2452/201 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La srl LI.PA., V.F. e L.R.M. ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 3061/14, in data 27 aprile 2015, con la quale è stato ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di essi ricorrenti riguardo al contratto registrato il 27 agosto 2007, con cui la società aveva acquistato dagli altri due ricorrenti un terreno al prezzo di Euro 150.000,00, ritenuto dall’Agenzia inferiore al reale valore pari a Euro 300.000,00, come da relazione di stima redatta dall’Agenzia del territorio;

2. nella sentenza impugnata veniva affermato che, al contrario di quanto eccepito dai contribuenti, il provvedimento doveva ritenersi motivato. L’Agenzia -veniva evidenziato- aveva infatti proceduto alla determinazione del valore tenendo conto “della consistenza dell’immobile puntualmente descritto e dei parametri di confronto” con gli immobili presi a comparazione, nonchè delle limitazioni gravanti sul terreno de quo in base al piano regolatore (“il terreno è compreso parte in zona B “Completamento” con indice di edificabilità pari a 0,48 mc/mq, parte destinato a strada”), tenendo conto della destinazione urbanistica degli immobili presi a confronto ed indicando “le modalità di effettuazione delle valutazioni di confronto espressione di precedenti determinazioni dell’ufficio (adottando il parametro del metro quadrato di superficie fondiaria per il terreno in considerazione della destinazione di PRG e della ubicazione)”;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Deducono che la commissione ha errato nel ritenere l’avviso motivato posto che esso era basato su una relazione di stima sintetico-comparativa, redatta dall’Agenzia del Territorio, la quale, a sua volta, rinviava a relazioni contenenti valutazioni dei terreni presi a confronto, non allegate all’avviso nè alla prima relazione e non riportate negli elementi essenziali nè nell’uno nè nell’altra;

2. con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la commissione affermato che i contribuenti, “presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, erano in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale”, omettendo di spiegare come ciò sarebbe stato possibile non essendovi stata possibilità di conoscere il contenuto delle perizie sulle quali l’avviso era fondato;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). I contribuenti non hanno allegato al ricorso per cassazione l’avviso impugnato nè ne hanno riprodotto il contenuto nel ricorso medesimo. Ciò preclude alla Corte di valutare la fondatezza del motivo;

4. il secondo motivo è inammissibile. Al di là del fatto che il motivo si fonda sull’asserito ma, per quanto osservato al punto che precede, non verificabile difetto motivazionale del provvedimento impugnato, vale il rilievo per cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze -quali quella che interessa- pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012), può essere denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più, come in precedenza, la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”;

5. il ricorso va dichiarato inammissibile;

6.nulla sulle spese in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;

7. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, , se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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