Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13384 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 12/06/2015, dep. 30/06/2016), n.13384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana

Stefanelli, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv.

Fabio Francesco Franco alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina

n. 19;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temprare,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n 395/22/07, depositata il 27 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto fondata la pretesa dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 1981, del suo reddito di partecipazione alla srl Industrie Rottami Brindisi, ritenendo in proposito attendibile il verbale assembleare, prodotto in fotocopia, nel quale il contribuente appariva come socio, e ciò in quanto tale scrittura privata non era stata disconosciuta ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., nè impugnata con querela di falso, sicchè faceva piena prova, in base all’art. 2702 cod. civ., della provenienza delle dichiarazioni da chi l’aveva sottoscritta, e quindi da parte dello stesso contribuente. Ciò provava la qualità di socio del C..

Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso perchè privo di due delle sei pagine di cui sembra constare, in quanto esso contiene la sommaria esposizione della vicenda processuale e, limitatamente al primo motivo, un riferimento alle ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere.

Col primo motivo del ricorso, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ., nonchè art. 2697 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, il contribuente censura la decisione per aver ritenuto assolto dall’Ufficio delle entrate di Brindisi l’onere della prova su di esso gravante riguardo alla dimostrazione in capo alla ricorrente della qualità di socio dell’Industria Rottami Brindisi srl attraverso la nera produzione di una copia fotostatica di un verbale di assemblea della società privo di qualsiasi garanzia di autenticità e di veridicità e, peraltro, disconosciuto in maniera chiara, circostanziata ed esplicita dalla parte contro la quale è stata prodotta con la presentazione di una denuncia penale attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti chiarito come “l’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai medi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in mulo formale e, quindi, specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass. n. 4476 del 2009); e si è altresì affermato che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 cod. proc. civ., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 4395 del 2004).

Nella specie, come si legge nello svolgimento del processo della sentenza di appello, impugnando la cartella di pagamento il contribuente aveva negato di “essere Nei stato socio della srl Industria Rottami Brindisi, essendo il verbale assembleare del 31 dicembre 1980, in cui egli appariva care socio e vieppiù sottoscrittore del verbale stesso, falso, tanto che era stata presentata presso la pretura di Brindisi denuncia penale contro ignoti”. E l’amministrazione finanziaria si costituiva con controdeduzioni, “allegando il precitato verbale in copia fotostatica”.

Pertanto, già con il ricorso introduttivo il contribuente aveva contestato la corrispondenza del verbale dell’assemblea della Industria Rottami, verosimilmente prodotto nella fase amministrativa dall’ufficio in copia non autenticata, ad un originale di verbale assembleare nel quale egli non risultava socio della srl Industria Rottami Brindisi; analoga copia fotostatica del “precitato verbale assembleare” era quindi prodotta dall’amministrazione finanziaria all’atto della costituzione in primo grado.

Incorre quindi nell’errore ad essa addebitato la Commissione regionale nell’affermare – sulla premessa che “le copie fotostatiche formano piena prova, ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità al suo originale” – che “nella specie nessun disconoscimento in tal senso vi è stato da parte del C., il quale ha formulato altra e diversa argomentazione contro l’attendibilità di tale documento: ha sostenuto, infatti, che lo stesso, nella sua materialità, fosse un falso ed all’uopo ha depositato la denuncia presentata in sede penale. Ma neanche ciò ha rilevanza ai fini del decidere: detto verbale, infatti, costituendo una scrittura privata, esibita in giudizio dall’amministrazione finanziaria e non disconosciuta, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., nè impugnata con querela di falso ex art. 221 c.p.c. faceva piena prova, in base all’art. 2702 c.c. della provenienza delle dichiarazioni da chi l’aveva sottoscritta e quindi da parte del C. medesimo. In mancanza quindi di un disconoscimento e di una querela di falso ex art. 221 c.p.c., non hanno efficacia alcuna le contestazioni..”.

Ed incorre in errore il giudice d’appello nell’affermare che “il verbale in oggetto prova la qualità di socio di esso C. e quindi è attribuibile a costui, in assenza di altre contestazioni in merito, il reddito da partecipazioni alla Industria Rottami Brindisi”.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., nonchè art. 2697 cod. civ. e artt. 214 cod. proc. civ. e ss., art. 221 cod. proc. civ., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, censura la Commissione tributaria regionale per aver ritenuto un documento proveniente da terzi estranei alla controversia giudiziaria soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2702 c.c. e artt. 214 c.p.c. e ss.., quando in realtà non solo colui contro il quale è prodotto non ha l’onere di disconoscerlo, ma anche tale documento non potrebbe mai assumere un’efficacia privilegiata stabilita dalla norma in commento”.

Il motivo è infondato, ove si consideri che “nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio” (Cass. n. 6946 del 2015); nel processo tributario, infatti, “fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” (cfr. Corte dosi., sent. n. 18 del 2000) – va riconosciuto non solo all’amministrazione finanziaria, ITC anche al contribuente – con il medesimo valore probatorio -, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo care riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle anni processuali nonchè l’effettività del diritto di difesa: in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto utilizzabili, su richiesta del contribuente, dichiarazioni testimoniali e una relazione di consulenza tecnica, formatisi nell’ambito di un procedimento penale” (Cass. n. 11785 del 2010, n. 8369 del 2013).

A chiusura del terzo motivo, con il quale denuncia “mancata applicazione del combinato disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 41, e del D.Lgs. 31.21.1992, n. 546, art. 64, comma 1, (anche in riferimento al contrasto di giudicati insorto)”, il contribuente chiede se “il contrasto di giudicati esistente nella fattispecie in esame tra le sentenze tributarie emesse nei confronti della società (di annullamento della pretesa tributaria) e quelle rese nei confronti del soggetto falsamente ritenuto socio della stessa (di conferma dell’imposizione tributaria) sia inammissibile nonostante l’unicità del rapporto tributario sostanziale ovverosia violi palesemente il principio fondamentale in materia tributaria di unitarietà dell’accertamento che fa sì che l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento dei singoli soci siano in evidente rapporto di reciproca implicazione, non potendosi accertare il secondo se non accertando il primo che, per tale motivo, condiziona l’accertamento del secondo”.

Il motivo è inammissibile per l’inidoneità del quesito di diritto che lo correda, il quale è generico e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Non fornisce gli elementi relativi al giudicato che si sarebbe formato nel caso in esame, ed alle caratteristiche del contrasto di giudicati che si abombra. Tale contrasto di giudicati, per il quale si richiama nella rubrica del motivo la normativa in materia di revocazione dei decreti sul contenzioso tributario succedutesi nel tempo, riguarderebbe poi, sembra di comprendere, giudizi con parti diverse. Nè appare pertinente il riferimento all’unicità del rapporto tributario sostanziale, nozione propria dell’accertamento per trasparenza della società di persone e dei soci della stessa.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, mentre il secondo motivo va rigettato ed il terzo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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