Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13384 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.26/05/2017),  n. 13384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28790-2015 proposto da:

R.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GOFFREDO GARRAFFA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

GS S.P.A. – GRUPPO CARREFOUR ITALIA;

– intimata –

Nonchè da:

GS S.P.A. – GRUPPO CARREFOUR ITALIA C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO

RIZZO, PIERLUIGI RIZZO, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1388/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/10/2015 R.G.N. 774/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inamissibilità del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale

udito l’Avvocato MASSIMO ERRANTE per delega Avvocato GOFFREDO

GARRAFFA;

udito l’Avvocato PIERLUIGI RIZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 30 ottobre 2015, la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile il reclamo incidentale proposto da R.F. e rigettava quello principale di G.S. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le suddette parti, a seguito del licenziamento intimato per giusta causa il 24 ottobre 2014 dalla seconda al primo, con la condanna della società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva in misura di diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

A motivo della decisione, la Corte territoriale rilevava il difetto di prova della notificazione del reclamo incidentale, pertanto inammissibile.

Quanto al principale, la confermata negazione della partecipazione del lavoratore alla condotta appropriativa di una cliente di una confezione di ombretto, per genericità della censura al riguardo, escludeva che la condotta di R.F., consistita nell’apertura con il cutter della suddetta confezione per eliminare l’etichetta antiriciclaggio rendendola temporaneamente invendibile e nel suo occultamento sotto gli scaffali, integrasse i requisiti di gravità della giusta causa di licenziamento, in quanto produttiva di mero danneggiamento dell’involucro esterno con dispersione della relativa confezione e dell’etichetta antiriciclaggio.

Con atto notificato il 1 dicembre 2015, il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la società datrice con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su tre motivi e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2119 e 18 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essersi la “Corte di Appello pronunciata sulla domanda di accertamento della nullità del licenziamento e… sulla richiesta di reintegrazione… pur affermando la legittimità del comportamento del lavoratore”: con annullamento della sentenza in quanto contraddittoria, in assenza di alcuna grave violazione e nell’insufficienza della sola tutela indennitaria a rendergli giustizia, nell’insussistenza di una propria condotta negativamente connotata da un elemento soggettivo di intenzionalità e di alcun danno alla società datrice.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 225 e 229 CCNL Commercio e Terziario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza della gravità convenzionalmente tipizzata per il licenziamento disciplinare, in difetto nel caso di specie, di abuso di fiducia, nè gravità della condotta (siccome priva di dolo nè produttiva di danno) o recidiva nelle infrazioni tipizzate.

3. Con il primo motivo, la società controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 342, art. 434 e art. 1, comma 58 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea assunzione di genericità del primo motivo di reclamo sull’errata affermazione del principio di diritto per cui il reclamo non potrebbe essere articolato sui medesimi motivi di opposizione disattesi.

4. Con il secondo, essa deduce vizio di omesso esame dei fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali: a) l’apertura dal lavoratore con il cutter della confezione di ombretto rendendola inutilizzabile per eliminare l’etichetta antiriciclaggio; b) l’occultamento della confezione sotto gli scaffali; c) l’invendibilità del prodotto, a seguito dell’inutilizzabilità della confezione, per mancanza del codice a barre; d) il tenore del comportamento del lavoratore nell’immediatezza; e) la restituzione del prodotto dalla ragazza, cui il lavoratore aveva dato il prodotto, alla richiesta di spiegazione dell’accaduto dal responsabile del punto vendita.

5. Con il terzo, essa subordinatamente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per esclusione dell’integrazione della giusta causa di licenziamento dallo “spacchettamento dell’involucro”, rendendo invendibile la confezione e dalla consegna del prodotto alla cliente, indipendentemente dall’intento appropriativo.

6. I due motivi del ricorso principale (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2119 e 18 per omessa pronuncia sulla nullità del licenziamento e la domanda di tutela ripristinatoria: il primo; violazione e falsa applicazione degli artt. 225 e 229 CCNL Commercio e Terziario per inesistenza della gravità convenzionalmente tipizzata per il licenziamento disciplinare: il secondo) sono congiuntamente esaminabili per stretta connessione, derivante dalla loro convergente inammissibilità.

6.1. Entrambi omettono di censurare la ratio decidendi processuale della sentenza impugnata, di “inammissibilità del reclamo incidentale, non avendo il lavoratore fornito la prova relativa della notifica, atteso che, sia nel fascicolo di parte che nel fascicolo telematico, non risulta alcuna produzione della relativa documentazione, neppure annotata nell’indice del fascicolo cartaceo” (così al secondo capoverso di pg. 2 della sentenza).

Essa è del tutto ignorata, non confrontandosi con essa nè l’uno, nè l’altro motivo.

Essi risultano pertanto generici, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

7. Il primo motivo incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, artt. 342, 434 e art. 1, comma 58 per erronea assunzione di genericità del primo motivo di reclamo, è infondato.

7.1. In via di premessa, occorre rilevare come esso, ancorchè erroneamente denunciato come error in iudicando, sebbene all’evidenza integri error in procedendo, posto che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito e sia pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è tuttavia ammissibile.

La ricorrente ha, infatti, indicato alla Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, gli elementi caratterizzanti del fatto di cui chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. 4 aprile 2014, n. 8008; Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077).

Nella specie esso riguarda, come sopra illustrato, il difetto di specificità dei motivi (come anche nell’ipotesi scrutinata dalla citata Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143) del reclamo e la ricorrente ha debitamente trascritto quanto necessario per la verifica del vizio denunciato (Cass. 8 agosto 2016, n. 16631): e pertanto i passaggi della sentenza di appello ricorsa (sub a, pgg. 9 e 10 del controricorso), il contenuto del primo motivo del reclamo (sub b, pgg. da 10 a 25 del controricorso) e dei correlati passaggi argomentativi della sentenza di primo grado (sub b-b, da pg. 12 al secondo alinea di pg. 14 del controricorso).

7.2. Questa Corte può pertanto esaminare il vizio correttamente prospettato e ritenerne l’infondatezza, per il difetto di specificità del motivo di reclamo (rilevante in particolare la parte sub b-f, rubricata “L’erroneità della sentenza impugnata”, trascritta a pgg. 20 e 21 del ricorso).

Esso non si confronta, infatti, con le ragioni argomentative della sentenza reclamata (nella citata trascrizione dal primo capoverso di pg. 13 al secondo alinea di pg. 14 del ricorso), ribadendo in modo apodittico le proprie ragioni senza confutare quelle del Tribunale (come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale al quinto capoverso di pg. 2 della sentenza qui ricorsa).

Ed invece la specificità prescritta dal codice di rito per l’appello (la cui disciplina ben può integrare quella del reclamo, in quanto rimedio impugnatorio: Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22142; con specifico riferimento alla conformazione del reclamo alla disciplina dell’art. 434 c.p.c.: Cass. 9 settembre 2016, n. 17863) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (Cass. 27 settembre 2016, n. 18932; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 9 giugno 2008, n. 15166).

8. Il secondo, relativo a vizio di omesso esame di plurimi fatti decisivi ed oggetto di discussione, è inammissibile.

8.1. Il vizio motivo formalmente denunciato nella rubrica non configura l’ipotesi introdotta dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis: di limitata devoluzione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, con esclusione della sua integrazione con elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

In particolare, non ricorre la decisività del fatto: posto che deve essere esclusa la recuperabilità di un tale requisito in una pluralità di fatti, come nel caso di specie (e pure esaminati dalla Corte territoriale), nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione. Essi sono stati piuttosto prospettati in funzione di un loro concorrente esame ai fini di ricavarne un diverso accertamento di fatti, con una loro sostanziale rivalutazione ai fini istruttori, preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

9. Il terzo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per esclusione dell’integrazione della giusta causa di licenziamento dallo “spacchettamento dell’involucro”, rendendo invendibile la confezione e dalla consegna del prodotto alla cliente indipendentemente dall’intento appropriativo, è inammissibile.

9.1. In proposito, giova premettere che la giusta causa di licenziamento, quale clausola generale, sia integrata valutando una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione e il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentano la riconduzione alla nozione legale. Al contrario, l’omesso esame di un parametro, tra quelli individuati dalla giurisprudenza, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, va denunciato come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ferma in tal caso la possibilità di argomentare successivamente che tale vizio avrebbe cagionato altresì un errore di sussunzione per falsa applicazione di legge (Cass. 23 settembre 2016, n. 18715).

Non sussiste allora la denunciata violazione di diritto della giusta causa, posto che la censura non pone una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica”, che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale (come ancora recentemente ritenuto da Cass. 15 aprile 2016, n. 7568, cui adde: Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

9.2. Sicchè, la censura consiste piuttosto in una contestazione meramente contrappositiva, con sollecitazione ad una rivisitazione critica dell’accertamento e della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici nè giuridici (per le ragioni illustrate dall’ultimo capoverso di pg. 2 al secondo di pg. 3 della sentenza). Come noto, l’accertamento del fatto e la valutazione probatoria in tal modo compiuti integrano esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

10. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale, con la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale; dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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