Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13384 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27511-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E.I. MEZZACAPO ELETTROIMPIANTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 795/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, di accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. “MEI MEZZACAPO ELETTROIMPIANTI” avverso una cartella di pagamento, siccome ritenuta tardiva; la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate riscossione per essersi essa costituita in giudizio col patrocinio di un avvocato del libero foro, senza che ne ricorressero i presupposti di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2-sexies; D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito nella L. n. 225 del 2016, e D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito nella L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate riscossione non poteva ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro, ma doveva necessariamente ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; invero ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito nella L. n. 58 del 2019, non era più lecito dubitare della legittimità della costituzione in giudizio dell’ADER tramite avvocati del libero foro, non vertendosi in ipotesi di vigenza di una convenzione, che riservasse il patrocinio all’Avvocatura dello Stato; invero, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla legge n. 225 del 2016, aveva sancito un regime di patrocinio derogatorio rispetto a quello generalmente contemplato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43; pertanto, mentre sulla base di tale ultima norma la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato era consentita in ipotesi di conflitto di interessi ed in casi speciali, ovvero quando l’Avvocatura dello Stato si fosse dichiarata indisponibile ad assumere il patrocinio, il citato D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, sanciva che l’Agente della riscossione potesse avvalersi di avvocati del libero foro, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del medesimo art., comma 5; pertanto il D.L. n. 193 del 2016, citato art. 1, comma 8 , costituiva una lex specialis rispetto al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4; e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, che consentiva all’Agente della riscossione di stare in giudizio personalmente innanzi alle commissioni tributarie, non impediva all’Agente della riscossione di avvalersi anche di un difensore scelto fra gli avvocati del libero foro;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione art. 182 c.p.c., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto concedere ad essa Agenzia un termine per regolarizzare mandato alle liti da essa conferito al difensore;

che la società intimata non si è costituita;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che, peraltro, l’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; la norma in esame ha fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata mai stipulata;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, va accolto il primo motive di ricorso, in relazione aI quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per al determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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