Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13383 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 12/06/2015, dep. 30/06/2016), n.13383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempere,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CAM VETRI D’ARTE srl, rappresentata e difesa dall’avv. Loris Tosi

e dall’avv. Giuseppe Marini, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma alla via Monti Parioli n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. 08, n. 49/07, depositata il 14 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente e

l’avv. Ulisse Corea per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo parzialmente l’appello della CAM Vetri d’Arte srl, mentre dichiarava cessata per condono la materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento ai fini dell’IVA per gli anni 1994 e 1995, ha annullato gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per gli anni 1994 e 1995 emessi a seguito del rinvenimento di documentazione extra contabile e in base a quanto emerso dall’indagine sulle movimentazioni bancarie, ad opera dei tre soci, su due conti correnti della rogne di uno di essi, movimenti ritenuti riconducibili ad operazioni sociali.

Il giudice d’appello ha infatti annullalo gli avvisi perchè era stato richiamato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (recte, 2), lett. c), mentre l’accertamento, “come evidenziato dalla società e confermato dall’ufficio”, risultava condotto ai sensi della lettera d) del secondo coma dello stesso art. 39, e quindi sulla base di presupposti diversi, incorrendo la Commissione di primo grado nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c., assume che la sentenza di primo grado non si porrebbe in contrasto con tale ultima norma nell’affermare la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base di “ragioni” diverse da quelle esplicitate nella relativa motivazione, quando la diversità consista nella sussunzione della fattispecie sotto una norma giuridica diversa da quella indicata nella motivazione dell’avviso: nella specie, il comma 2, lett. d), anzichè il comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Sostiene infatti che il giudice tributario ha il potere dovere di accertare la fondatezza della pretesa tributaria in relazione alle circostanze di fatto evidenziate nell’avviso di accertamento, anche se riconducibili ad una norma di legge diversa da quella indicata nell’avviso.

Con il secondo motivo lamenta insufficienza della motivazione perchè inidonea a sorreggere la decisione, dovendo essere interpretato il contenuto degli avvisi di accertamento alla luce delle circostanze di fatto in essi evidenziate, e non alla luce delle sole norme di legge ivi indicate, considerato che il giudice tributario ha il potere dovere di accertare la fondatezza della pretesa tributaria in relazione alle circostanze di fatto evidenziate nell’avviso di accertamento, anche se riconducibili ad una norma di legge diversa da quella indicata nell’avviso.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che “nell’accertamento delle imposte sui redditi l’erronea indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sè, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione, previsto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa” (Cass. n. 3257 del 2002, n. 28968 del 2008).

Nella specie il giudice di merito ha accertato che, “come evidenziato dalla società e confermato dall’ufficio (“… avendo quest’ufficio fatto ricorso alla modalità sintetica suggerita dal secondo corna dell’art. 39…”, p. 8 controdeduzioni), l’accertamento è stato condotto sulla base della “unica fattispecie astrattamente contestabile racchiusa nella lett. d), comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (pag. 14 appello), che legittima l’Ufficio a procedere alla rettifica induttiva quando le irregolarità delle scritture contabili emerse sono così gravi e ripetute da renderle inattendibili nel loro complesso”; nella motivazione degli avvisi di accertamento, invece, rileva il giudice d’appello, si legge: “si accerta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)”.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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