Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13382 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13382 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 30/06/2015

Motivi della decisione

Con un unico motivo i ricorrenti denunciano violazione artt.1362 e seg cc , art 15
preleggi, art 63 dlgs n 165/2001, art 113 cpc, art 115 e 132 cpc ; violazione
contratti collettivi di cui all’art 40 dlgs 165/01 , dell’art 51 del CCNL Univertà ,
dell’ari 45 dlgs 165/01 ….e vizio di motivazione. Censurano l’affermazione della
Corte secondo cui il DM del 1982 sarebbe stato tacitamente abrogato e rilevano
che ciò non si ricava dalla normativa contrattuale che ha sempre manifestato
l’inattualità delle tabelle equiparative e manifestato l’aspettativa di una nuova
formulazione delle tabelle equiparative lasciando nelle more inalterata

anche con riferimento alla convenzione del 1989 tra Unversità ed Azienda
Ospedaliera che richiamava la tabella e quindi anche sotto tale profilo era
applicabile la tabella
Il motivo è fondato.
Deve , in primo luogo rilevarsi , l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla
Avvocatura di Stato di inammissibilità della domanda di adeguamento della
retribuzione in applicazione dell’ari 31 del Dpr n 761/1979 in quanto si tratterebbe
di domanda nuova avendo i ricorrenti in Tribunale richiesto l’accertamento del
loro diritto alla qualifica superiore ed al relativo trattamento economico.
La Corte territoriale ha affermato , invece, che la domanda era chiaramente volta
solo all’equiparazione e non alla qualifica superiore . Così interpretata la domanda
iniziale dei ricorrenti le censure formulate dall’Università non sono idonee a
consentire di pervenire ad una diversa ricostruzione della natura e finalità della
domanda originaria dei ricorrenti.
I .Nel merito va rilevato che i ricorrenti , dipendenti dell’Università di VIII e VII
livello svolgenti attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera hanno chiesto
la liquidazione dell’indennità di cui all’ari 31 del dpr n 761/1979 nella misura
occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del
personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
Secondo i ricorrenti le corrispondenze tra qualifiche universitarie e qualifiche
ospedaliere erano stabilite nella tabella D allegata al D.M. del 9/11/1982, da
ritenersi ancora vigente .
2. La particolarità del servizio prestato dal personale universitario non medico
(tecnico) che presta servizio presso cliniche e istituti universitari – all’interno di
ospedali organizzati secondo le regole del Servizio sanitario nazionale – giustifica

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l’equiparazione stabilita nella tabelle. Rilevano la fondatezza della loro domanda

la previsione legislativa di equiparazione dei profili professionali e dei trattamenti
economici a quelli, corrispondenti, del personale ospedaliero. . Le modalità
dell’equiparazione del personale non medico, e le ricadute in materia di
inquadramento e trattamento economico, hanno suscitato notevoli difficoltà di
concreta applicazione dando luogo ad un rilevante contenzioso e questa Corte si è
più volte pronunciata sulla questione della equiparazione del trattamento del
personale universitario che presti servizio presso i policlinici ovvero presso
strutture convenzionate a quello in godimento del personale ospedaliero di pari

clé letto4k,

8521/2012; n 3676/2013; n. 1565/2013 ; n 5325/2014; n
6712/2014; n 1078/2015,)
3. La norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi
riconoscere un’indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal
personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura
convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la
L. 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non
medico degli istituti universitari (ed. indennità piccola De Maria).
4. Il diritto è poi precisamente disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1
prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e
con le unità sanitarie locali, è corrisposta un’indennità, non utile per la pensione
(diviene pensionabile a seguito di Corte Cost. 126/81), nella misura occorrente per
equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale
delle unita sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga
integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di
famiglia.
5. Il comma 4 dell’art. 31 citato vincola la corresponsione di tale indennità (cd.
indennità De Maria) all’equiparazione del personale universitario a quello del
S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle
contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.
6. Con il decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante l’approvazione degli
schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità

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funzioni , mansioni ed anzianità ( cfr Cass SSUU n 6104 e 6105/2012; SSUU n

Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati, e con l’art. 7 si introduce una
specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che
“…ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale
universitario a quello delle USL viene stabilita nell’allegata tabella D…”.
7. L’efficacia della normativa precedente alla c.d.privatizzazione del rapporto di
lavoro pubblico è stata ampiamente ricostruita dalle Sezioni unite (cfr. sentenze n.
6104 e 6105 del 2012, cit.) nei termini seguenti.
8. Occorre partire dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1,

accordi sindacali recepiti in D.P.R. in base alla L. n. 93 del 1983 e le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994
“sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994- 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati- Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001”.
9. Sulla base di tale presupposto, e tenuto altresì conto di quanto disposto dall’art.
71, comma 1, D.Lgs. citato (secondo cui “ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo
periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme
di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto
contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi”), occorre procedere in primo luogo all’esame del C.C.N.L. di comparto
relativo al primo dei quadrienni indicati.
10. L’art. 53 del contratto stabilisce al comma 1 che “Fino alla ridefinizione
dell’ordinamento come previsto dall’art. 50, al personale che presta servizio presso
le Aziende policlinico, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Usi, ovvero al
personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni
e le Aziende policlinico, i policlinici e le cliniche convenzionate e Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, art. 31”.
11. Il comma 2, dell’art. in esame aggiunge che “Al personale che presta servizio
presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al

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(riproducente precedenti norme di legge), secondo cui le disposizioni degli

comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente per il
comparto sanità”.
12. All’art. 53 del C.C.N.L, così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25
marzo 1997 (vedi G.U. 14 aprile 1997 n. 86, s.o.), un terzo comma del seguente
tenore: “Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione
del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del
personale di cui al comma 1 e quello del personale del S.S.N., al fine di assicurare

figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le
indennità di cui al D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle
collocazioni professionali alla data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure
del S.S.N., anche per coloro che alla data della stipulazione del presente contratto
svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni”.
13. Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, “Le parti concordano sulla necessità
di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l’evoluzione del
servizio sanitario nazionale, dell’ordinamento professionale e del sistema
retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i
policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel
senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi
impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto, consenta anche di
recuperare l’attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione
perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono
che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai
trattamenti del comparto sanità”.
14. Dunque, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava
ad applicarsi transitoriamente il D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, ma nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle
corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture
sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., venivano conservate le
indennità di perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere.
15. La norma dell’art. 53 del C.C.N.L. citato aveva, pertanto, lo scopo di
congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la

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l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l’inserimento delle nuove

determinazione dell’ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà
geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a
livello nazionale, che tenessero altresì conto dell’evoluzione delle professionalità e
delle relative classificazioni nei comparii considerati.
16 . Siffatto assetto viene ribadito dall’art. 51 del C.C.N.L. 1998- 2001 del
comparto sanità, secondo il quale: “… 2 – Ai fini di assicurare l’omogeneità dei
trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle
professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi” (termine poi prorogato dall’art.

del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005) una tabella nazionale delle
corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente contratto e quelle
previste dal C.C.N.L. del comparto sanità…. Dalla data di definizione della
tabella di cui al comma 1 verrà corrisposta l’indennità di equiparazione di cui al
D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 calcolata con riferimento alle corrispondenze
professionali definite dalla suddetta tabella. 4 – Fino alla definizione della tabella
di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di
stipula del presente C.C.N.L., continuano ad essere corrisposte le indennità di cui
al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 con riferimento alle collocazioni professionali in
essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio
sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai
contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità”.
17. Infine, il C.C.N.L. del quadriennio 2002-2005, nello stabilire, all’art. 28, la
tabella di equiparazione annunciata dai contratti precedenti, fece peraltro
esplicitamente salve, al comma 6, “le posizioni giuridiche ed economiche,
comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di
entrata in vigore del presente C.C.N.L.” e dispose, al comma 2, che le A.O.U.
(Aziende ospedaliere universitarie) provvedessero alla collocazione del personale
nelle fasce di equivalenza stabilite, “dopo l’applicazione del successivo comma
6…, con riferimento al trattamento economico in godimento”.
18. Né, in proposito, assume rilievo pertinente la dichiarazione congiunta annessa
al C.C.N.L. di comparto relativo al biennio economico 2000-2001, secondo cui le
parti stipulanti “convengono di precisare che le collocazioni professionali e le
corrispondenze di cui all’art. 51, comma 4″ del C.C.N.L. 9 agosto 2000”
(quadriennio 1998-2001) “si intendono quelle effettuate sulla base di

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21 del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001 fino all’approvazione

provvedimenti di ordine generale assunti dalle Università nelle more della
definizione della tabella di corrispondenza di cui allo stesso art. 51, comma 2”.
19. Trattasi infatti di provvedimenti di ordine generale assunti quantomeno prima
della stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001 (contenente la
norma di salvaguardia dei livelli di equiparazione raggiunti, anche in maniera
diversificata rispetto agli schemi approvati col DA. 9 novembre 1982) e con
riferimento al futuro ed eventuale trattamento perequativo, con finalità di
conservazione dei trattamenti perequativi già riconosciuti.

concluso affermando che l’ equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato
“D” del D.I. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di convenzione
previsti dal D.P.R. n. 761de1 1979 art.31 ; che corollario di tale regola è che la
corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex
DA. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all’inquadramento del
personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili
professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al
D.P.C.M. 24 settembre 1981; che, inoltre, rilevano a tali fini le norme di legge
particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312
del 1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del
1 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e
funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio.
21. In conseguenza, se si considera che la normativa primaria non recava una
disciplina specifica circa i criteri di equiparazione, si deve convenire con la
consolidata giurisprudenza amministrativa che il decreto in esame costituisce
esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza
di profili di chiara illogicità; in quest’ottica non appare censurabile la decisione di
attribuire rilievo essenziale al dato fattuale dell’equivalenza delle mansioni proprie
delle qualifiche e delle posizioni funzionali coinvolte, a prescindere dall’elemento
formale del titolo di studio posseduto, o meno, dal dipendente che, comunque,
quella determinata posizione rivesta.
22. Si deve ancora ribadire l’irrilevanza della sopravvenuta perdita di efficacia del
D.I. 9 novembre 1982 cit. – con l’intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 – o dal
1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del
personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL

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20 .Sulla base della citata normativa le Sezioni Unite di questa Corte hanno

succeduto all’accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non
può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di
perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del
1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale
tecnico-scientifico non comporta, come s’è visto, limiti di durata alla disposta

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(4)1

23 Alla stregua di ciò, poirccorre chiarire che le mansioni di riferimento per i’irecedDR,te
accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale 4di appartenenza — poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di
determinate qualifiche quelle, cioè, tipicamente svolte dal collaboratore tecnico di
VII livello o dal funzionario tecnico di VIII livello
24. Poiché la Corte territoriale ha respinto la domanda dei ricorrenti ritenendo
l’inapplicabilità del citato decreto la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione , perché effettui la
richiesta equiparazione alla luce del decreto sopra citato.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma 19/A/201

C14.1

CS. .4(e.t92 clp,1
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equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo.

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