Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13382 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22764-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 240/5/2019 della COMMISSIOME TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23101/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Don. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente L.B. avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di un’unità immobiliare di sua proprietà, ubicata in (OMISSIS), microzona “(OMISSIS)”, elevando la classe di appartenenza dalla 1 alla 5 e rideterminando la rendita catastale da Euro 2.428,64 ad Euro 4.489,30.

Diritto

CONSIDERATO.

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; invero, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del territorio aveva adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi che lo avevano giustificato (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; richiesta del Comune di Roma, intesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità di proprietà privata ubicate nella singola microzona); sulla base degli elementi anzidetti, la rideterminazione della classe catastale era stata legittimamente effettuata dall’Agenzia del territorio, avendo essa riscontrato che, nella microzona comunale, nella quale era ubicata l’unità immobiliare di proprietà del contribuente (microzona “(OMISSIS)”), il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si discostava significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e la motivazione dell’avviso impugnato era da ritenere adeguata, in quanto il presupposto della revisione della classe era il riallineamento resosi necessario per l’accertato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza la necessità di indicare le specifiche caratteristiche dei singoli immobili; e le indicazioni contenute nell’atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento operato, da ritenere ampiamente giustificato in quanto il classamento precedente, risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano, non era più idoneo a rappresentare l’effettiva redditività dell’immobile medesimo; inoltre nell’avviso di accertamento impugnato erano state indicate le unità immobiliari di riferimento, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di accertamento, in considerazione della natura essenzialmente comparativa dell’estimo catastale;

che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, indispensabile per rendere conforme a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, richiedendosi una rigorosa motivazione dell’atto di revisione del classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un’elevazione della classe di un’unità immobiliare privata ubicata in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto pertanto esplicitare le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originarie, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (D.P.R. n. 138 del 1998, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione del classamento; l’avviso di accertamento avrebbe dovuto cioè indicare in modo dettagliato, riferito a ciascun edificio, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidonei i richiami ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete;

che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha convalidato la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (legge finanziaria del 2005), a condizione che l’obbligo di motivazione venisse assolto in modo rigoroso, si da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato nel quale essa è inserita e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una valutazione complessiva di tali elementi poteva conseguire una corretta riqualificazione catastale delle singole unità immobiliari, riferimenta alla classe di appartenenza (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento all’elevazione della classe di un immobile siti nel Comune di (OMISSIS), microzona (OMISSIS), qual’è quello che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva quindi un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione di classe dell’unità immobiliare in questione, in modo da consentire al contribuente di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di (OMISSIS), nonchè al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato al contrario necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento all’unità immobiliare in questione, tali da giustificare la più elevata classe attribuita (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che l’oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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