Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13382 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA URBANA 90, presso lo studio dell’avvocato

MARINELLI MARIA LETIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELUCCI SERGIO;

– ricorrente –

contro

N.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 552/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.U. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Pretore di Chieti gli aveva ingiunto di pagare a favore di N.L. la somma di L. 1.285.000 a titolo di competenze professionali. L’opposto chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 52/2002 il Giudice di Pace, al quale era pervenuta la causa ex L. n. 479 del 1999, accoglieva l’opposizione compensando le spese.

Con sentenza dep. il 31 maggio 2005 il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell’appello proposto dal N., confermava l’opposto decreto, condannando l’ A. al pagamento della somma di Euro 663,65 oltre interessi e rivalutazione, nonchè delle spese del doppio grado di giudizio. Dopo avere rilevato che le contestazioni sollevate dall’opponente circa l’esecuzione della prestazione così come quelle relative alle fede dei documenti prodotti dall’opposto erano state formulate soltanto con la comparsa conclusionale e, perciò, in violazione del contraddittorio, il Tribunale riteneva comunque provata, in base alle deposizioni dei testi escussi, le circostanze poste a base della domanda, cioè sia il conferimento dell’incarico professionale che l’esecuzione della prestazione. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.U. sulla base di nove motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminati innanzitutto l’ottavo, il quarto e il quinto motivo (di cui rispettivamente alle lettere H) e D ) ed E) che hanno priorità logica (secondo il riportato ordine) rispetto agli altri.

Con il motivo sub H) il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 352 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa laddove il Tribunale non aveva fissato l’udienza di discussione, pur avendola esso ricorrente chiesta in sede di precisazione delle conclusioni: in quella sede avrebbe potuto discutere oralmente le questioni della mancanza della copia conforme della sentenza di primo grado e della novità della domanda e fare rilevare la totale mancanza di prova circa il conferimento dell’incarico, l’esecuzione del lavoro ovvero la mancata osservanza delle tariffe applicate e della specificazione delle relative voci corrispondenti a ciascuno dei supposti atti eventualmente compiuti.

Il motivo è infondato.

Va al riguardo ricordato che l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, onde, poichè la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 cod. proc. civ., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi(Cass. 18618/2003).

Nella specie, il ricorrente ha indicato in modo assolutamente generico le ragioni che avrebbe potuto evidenziare con la discussione orale, non avendo precisato gli specifici profili della difesa che avrebbe in quella sede potuto lumeggiare così da approfondire o integrare quanto già argomentato negli scritti difensivi, tenuto conto peraltro del carattere meramente illustrativo (delle difese già ritualmente svolte) della discussione. I motivi sub D) ed E), con cui si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719 cod. civ. nonchè artt. 327, 347 e 348 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono l’inammissibilità dell’appello, essendo stata depositata copia non autentica della sentenza di primo grado atteso che era stata espressamente disconosciuta con la comparsa di costituzione la copia in quanto prodotta in fotocopia e tale disconoscimento era stato poi reiterato nel corso del giudizio; il che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, che per l’appunto era stata richiesta dal ricorrente. I motivi – da trattare congiuntamente per l’evidente connessione – sono infondati.

Ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di un’ atto o di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive ( Cass. 28096/2009;

16232/2004); nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Nella specie, la dichiarazione di disconoscere espressamente tutta la documentazione prodotta da controparte, formulata con la comparsa di costituzione era assolutamente generica, perchè non vi era alcun riferimento: 1) alla contestazione della non conformità della copia all’originale; 2) allo specifico documento disconosciuto, tanto più che nella comparsa di risposta si richiamavano le difese e le eccezioni formulate in primo grado e in particolare si torna da disconoscere tutta la documentazione prodotta da controparte. Se per quel che si è detto sopra circa i termini da osservare, il successivo disconoscimento avvenuto nel corso del giudizio non poteva avere alcuna rilevanza, le espresse e non equivoche modalità richieste per la formulazione del disconoscimento rendono evidente come fosse del tutto irrilevante la circostanza che con la comparsa di costituzione fosse stata chiesta l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello. Il primo motivo (sub A), lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 215 c.p.c., n. 2) nonchè assoluta mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la contestazione dei documenti prodotti in fotocopia era stata formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale, quando invece il disconoscimento era stato effettuato con le note autorizzate del 29-6-1996 ed era stato poi reiterato nel giudizio di primo grado e in quello di appello, potendo lo stesso essere effettuato nel corso dell’intero giudizio di merito. La sentenza aveva ritenuto l’esecuzione della prestazione senza che fossero stati prodotti gli originali della necessaria documentazione. Il motivo è infondato.

Vanno qui ribadite le considerazioni sopra formulate a proposito delle modalità e dei termini del disconoscimento, non potendosi ritenere che risponda ai requisiti di cui all’art. 2719 cod. civ. la dichiarazione di disconoscere la documentazione prodotta in fotocopia essendo necessaria, ai fini di un valido disconoscimento, la contestazione della non genuinità della copia prodotta.

Il secondo motivo (sub B), lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonchè degli artt. 115, 116 e 645 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva confermato il decreto opposto, senza fornire giustificazione del criterio adottato e senza tenere conto delle censure del ricorrente in ordine al difetto di prova circa il conferimento dell’incarico e l’esecuzione della prestazione in assenza di documenti giustificativi del lavoro svolto, tenuto conto che con l’atto di opposizione era stata formulata contestazione dell’attività svolta e della tariffa applicata, contestazione reiterata in tutto il corso del giudizio.

L’opposto non aveva dato prova del numero delle vacazioni nè dalle deposizioni escusse era emersa la prova del lavoro che si assumeva svolto. La sentenza si era rivelata illogica, laddove aveva ritenuto che i testi escussi erano stati precisi e concordanti, quando era emerso che i medesimi erano inattendibili. Il motivo è infondato.

La sentenza non si è limitata a porre a fondamento del proprio convincimento la mancata contestazione di controparte avendo – con motivazione immune da vizi logici o giuridici, di per sè idonea a sorreggere la decisione – indicato le fonti di prova del diritto azionato traendole dalla valutazione delle risultanze probatorie emerse dalla istruttoria espletata: al riguardo le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici ovvero l’inattendibilità dei testi escussi le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della decisione. In proposito, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). La doglianza si risolve un inammissibile richiesta di riesame del materiale probatorio che è riservato all’indagine di fatto del giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, è adeguatamente motivato.

Il terzo motivo (sub C), lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonchè degli artt. 115, 116 e 645 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la sentenza impugnata non aveva esaminato la documentazione prodotta dall’opponente, da cui era risultato che: il lavoro svolto dal N. riguardava altri terreni e non quelli oggetto della divisione ereditaria per la quale era stato dato incarico solo al geom. Le.;

i testi De.Le. e Va. escussi in primo grado non erano praticanti dello studio N., e ciò in contrasto con quanto dai medesimi dichiarato.

Il motivo va disatteso.

Innanzitutto il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto integrale dei summenzionati documenti, dovendo qui ricordarsi che quando con il ricorso per cassazione si denunci l’omesso esame di un documento o di una prova decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o le risultanze della prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

In realtà, anche il motivo in esame sollecita un inammissibile riesame nel merito della controversia.

Il sesto motivo (sub F), lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale non aveva preso in esame l’eccezione di inammissibilità dei testimoni escussi i quali avevano dimostrato di avere interesse in causa : era emerso che i medesimi avevano dichiarato il falso ed erano inattendibili. Il motivo è infondato.

Occorre distinguere fra la incapacità a testimoniare dalla inattendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che va compiuta alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Nella specie, il ricorrente non ha allegato un interesse giuridico che avrebbe legittimato i testi a partecipare al presente giudizio, avendo evidentemente inteso fare piuttosto riferimento a un interesse di fatto incidente sulla attendibilità dei testi: se dunque è inconferente il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 246 cod. proc. civ., il giudizio sull’attendibilità dei testimoni così come la verifica della veridicità o meno delle circostanze dai medesimi riferite hanno a oggetto accertamenti di fatto riservati al giudice di merito che, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità.

Con il settimo motivo (sub G) il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di rivalutazione monetaria che non era stata chiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Con il nono motivo (sub 1) il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 653 e 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata condannato esso opponente due volte alla stessa somma, atteso che – dopo avere confermato il decreto – l’aveva condannato al pagamento dell’importo di Euro 663,65 oltre interessi.

I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti.

Effettivamente la sentenza, dopo avere confermato l’opposto decreto, ha condannato l’opponente al pagamento della medesima somma e degli interessi oggetto del decreto – con statuizione che dunque costituiva duplicazione di quanto ingiunto con il decreto – liquidando altresì la rivalutazione monetaria del predetto importo che non poteva essere riconosciuta, perchè non era stata oggetto del petitum azionato con il ricorso per decreto: la richiesta formulata con l’atto di appello era nuova e, come tale, era inammissibile.

Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi sub G) e I), dovendo essere rigettati gli altri motivi; la sentenza va cassata senza rinvio relativamente ai motivi accolti, dovendo essere eliminata la statuizione contenuta nella predetta decisione di condanna dell’opponente al pagamento : a) della somma e degli interessi – oggetto del decreto opposto, la cui conferma discende dal rigetto dell’opposizione proposta; b) della rivalutazione monetaria.

Le spese della presente fase vanno poste a carico dell’intimato, risultato soccombente.

P.Q.M.

Accoglie i motivi sub G) e I) del ricorso cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente e limitatamente ai motivi accolti ed elimina la statuizione in essa contenuta di condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 663,65, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Condanna il resistente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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