Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13381 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/06/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni Presidente di Se – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8624/2015 proposto da:

COMUNE DI MONTELEPRE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DICAPO LE CASE 3,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ARMAO, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., CISL – CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO

LAVORATORI – CISL FUNZIONE PUBBLICA – PALERMO TRAPANI;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

602/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PALERMO;

udito l’avvocato Gaetano ARMAO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni unite, in

camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario

ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2015, il Sig. C. chiese al T.A.R. Sicilia Palermo, l’annullamento, previa sospensione cautelare: della Delibera della Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Montelepre n. 36 del 25 settembre 2014 – avente ad oggetto “Programma triennale del fabbisogno di personale, del plano occupazionale 2014, adeguamento della dotazione organica e ricognizione annuale delle eccedente di personale”; della Det. 28 novembre 2014, n. 3 – avente ad oggetto “Esecuzione della Delib. n. 36 del 2014. Avvio della procedura di passaggio diretto verso altre amministrazioni ai sensi dell’art. 25 del CCNL 14.9.2000 (code contrattuali) dei profili professionali individuati in eccedenze del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 33 e ss.mm.ii-, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi la Delib. 30 gennaio 2015, n. 1 e la nota prot. n. 1559 del 30 gennaio 2015, notificata in pari data, provvedimenti a seguito del quali il C. era stato collocato in disponibilità al sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, commi 7 e 8.

Il Comune di Montelepre, nel costituirsi, preliminarmente sollevò la questione di insussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, contestando nel merito la domanda.

Con successivo atto del 23/3/2015 il Comune di Montelepre ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Nessuna attività ha svolto il C.. Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’ambito del programma triennale di fabbisogno del personale e di adeguamento della dotazione organica, la Det. 28 novembre 2014, n. 3, nel dare seguito alle procedure per il riassorbimento degli esuberi dichiarati con Delib. n. 36 del 2014 – 2 posti di categoria A e 6 posti di categoria C-, individua i profili professionali ascrivibili alla cat. C, ai fini dell’avvio delle procedure di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33.

La determinazione in esame, nell’individuare l’istruttore amministrativo, l’istruttore contabile, l’istruttore tecnico, quali profili professionali ascrivibili alla categoria C, non può qualificarsi quale atto di macro-organizzazione, non recando la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’istituzione o accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità o la determinazione di dotazioni organiche complessive; bensì quale mero atto di gestione, consequenziale rispetto a quello organizzativo di cui alla succitata Delib. n. 36 del 2014.

La controversia, in quanto avente ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato, ed estranea alla residuale area di giurisdizione di giudice amministrativo di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, ai sensi dell’art. 63 cit., comma 1, rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario (SS.UU. 19251/2010; SS.UU. 25254/2009).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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