Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13381 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13381 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 27731-2009 proposto da:
SIMEONE GIULIA C.E. SMNGLI35D65I301L, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo

udiu5-11-11 1 gvvoccttn

RQsA

MAFFET,

che

la

rppresenta e cfllende, giusta procura alle
rilas,ciata
2015

dal

Consolato

Generale

D’Italia

in

Caracas, in atti;
– ricorrente –

1181
contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale

Data pubblicazione: 30/06/2015

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA
VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 2825/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2009 R.G.N.
5478/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2825/08, decidendo
sull’impugnazione proposta da Simeone Giulia nei confronti dell’INPS, avverso la
sentenza n. 4785, emessa il 1°-7 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, dichiarava
inammissibile, per intervenuta decadenza, l’originaria domanda.
2. La Simeone aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di pensione di vecchiaia

tardivamente erogati dall’Istituto previdenziale medesimo_
Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda rilevando che l’istanza
amministrativa di pagamento degli accessori, inoltrata nel febbraio 2004, non
conteneva tutti i dati richiesti dall’art. 44, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla
legge n. 326 del 2003, che integrava la disciplina applicabile ratione temporis.
3. La Corte d’Appello in ragione della proposizione della domanda
amministrativa di pensione in data 26 giugno 1997, riteneva applicabile nella specie il
termine triennale di decadenza.
Poiché il ricorso era stato depositato l’8 novembre 2004 e gli accessori richiesti
afferivano ai ratei di pensione maturati dal novembre 1991 al giugno 1998, al momento
della presentazione del ricorso giudiziale era già decorso il termine triennale, come
calcolato a partire dal maturarsi dei 300 giorni dalla presentazione della domanda
amministrativa.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Simeone
Giulia prospettando un articolato unico motivo di ricorso assistito dal prescritto quesito
di diritto.
5. Resiste con controricorso l’INPS.
6. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 47 del dPR n. 639 del 1970 e succ. modifiche, in relazione all’art. 360, n. 3 e n.
5, cpc.
Omesso esame di un punto decisivo della controversia, con connessa violazione
dell’art. 112, prima parte, cpc.
Assume la ricorrente che la Corte d’Appello senza pronunciarsi sulla corretta
interpretazione ed applicazione dell’art. 44, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003, con’.
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dalla legge n. 326 del 2003, oggetto dell’impugnazione, ha proceduto d’ufficio ad
esaminare la questione della decadenza della originaria domanda, ai sensi dell’art. 47,
comma 2, del dPR n. 639 del 1970.
Tale ultima norma troverebbe applicazione solo nei giudizi in cui si fa valere il
diritto ai trattamenti pensionistici o alle prestazioni previdenziali ed. temporanee, ma la
decadenza ivi prevista non sarebbe estensibile ed applicabile agli interessi legali sui
ratei pensionistici corrisposti in ritardo, che il legislatore ha previsto e disciplinato con

una distinta disposizione contenuta nel comma 3 del citato art. 47.
Nel senso indicato, la ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha
ritenuto applicabile la suddetta decadenza solo quando il diritto alla prestazione sia
stato negato nella sua interezza, non quando la domanda giudiziale abbia per oggetto
solo la corretta rideterrninazione della prestazione già riconosciuta dall’ente
previdenziale (Cass., S.U., n. 12720 del 2009).
Poiché nella specie il diritto alla pensione di vecchiaia era già stato riconosciuto
alla Simeone dall’INPS, e la controversia riguardava solo gli interessi legali , non
avrebbe dovuto trovare applicazione la decadenza ex art. 47 del d.PR n. 639 del 1970.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La Corte d’Appello, da un lato, non ha statuito, così incorrendo nel vizio di
omessa pronuncia, sul motivo di ricorso relativo alla sussistenza di tutti gli elementi
richiesti dall’art. 44, comma 4, del di. n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del
2003; dall’altro ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 47,
comma 2, del dPR n. 639 del 1970, benché la domanda avesse ad oggetto il
riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della pensione di
vecchiaia già riconosciuta dall’INPS, tardivamente erogati.
2.1.Come questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza n. 12720 del 2009) ha avuto
modo di affermare, il termine di decadenza sostanziale previsto dal citato d.P.R. n. 639
del 1970, art. 47, non può trovare applicazione allorché la domanda giudiziale sia volta
ad ottenere solo l’adeguamento della prestazione, sicché in tale caso la pretesa non
soggiace ad altro limite temporale che non sia quello dell’ordinaria prescrizione
decennale.
Tale principio trova applicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui
la domanda ha ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei di pensione di

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vecchiaia corrisposti in ritardo, atteso che si è in presenza di componenti, richieste in
tempi diversi, della stessa prestazione, già riconosciuta dall’Istituto.
3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va, dunque, cassata; ai
sensi dell’art. 384 cpc, comma 2, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà
attenersi ai principi sopra enunciati.

giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’il marzo 2015
Il Presidente

4. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente

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