Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13381 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13381 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Biral Mario, elett.te dom.to in Roma, alla via G.B. Vico 22, presso lo studio legale Santacroce Procida Fruscione dell’avv., rapp.to e difeso dall’avv. Benedetto Sntacroce e Salvatore Mileto, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
31/16/2010 depositata il 29/4/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Biral Mario contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

contro la sentenza della CTP di Treviso n. 5/8/2008 che aveva respinto

il ricorso av-

verso la cartella di pagamento n. 11320060031094461 per irap 2003 . Il ricorso proposto si
articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha
fissato l’udienza del 17/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Biral

Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. La CTR avrebbe erroneamente invertito la disciplina
dell’onere della prova.
La censura è infondata. In tema di IRAP, l’esclusione dell’imposta va affermata soltanto
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo 1″id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta,
dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Conforme a tali principi è la sentenza
impugnata laddove ha rigettato l’appello sul rilievo dell’avvenuta corresponsione di rilevanti
compensi erogati a terzi coadiuvanti e della mancata prova, da parte del contribuente, del
“vantato diritto ad essere escluso dall’Irap”.
Con secondo motivo il ricorrente assume l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe affermato apoditticamente
l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
La censura è infondata avendo la CTR desunto l’esistenza dell’autonoma organizzazione
sulla base dei compensi per € 50.500,00, corrisposti a terzi — ” soggetti coadiuvanti, e quindi collaboratori dei quali il Biral, nell’anno, si è avvalso in modo non occasionale- non
avendo peraltro “il contribuente fornito alcuna prova documentale circa un diverso impie-

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Ordinanza

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ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

go di detta somma . 11 Biral

non trascrive quali deduzioni o quali fatti specifici, evi-

denziati con l’atto di appello, siano stati pretermessi dalla CTR.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
dell’amministrazione finanziaria delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1000,00
oltre spese prenotate a debito.

La Corte rigetta

il ricorso e condanna

il ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassaz
plessivi € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito
Roma 17/4/2013

liquidate in com-

P.Q.M.

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