Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13381 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), S.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA

290, presso lo studio dell’avvocato DI MARCANTONIO CARLO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO COFEMAR S.R.L. COSTRUZIONI RESTAURI, in persona del

Curatore pro tempore, CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3143/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il condominio di (OMISSIS), nonchè due suoi condomini, M.A. e S.L., proponevano opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto al condominio stesso il pagamento in favore della Cofemar s.r.l. della somma di L. 66.501.848, quale residuo corrispettivo dell’appalto di opere edili di manutenzione e ristrutturazione. A sostegno dell’opposizione deducevano l’esistenza di difetti dell’opera, la necessità di dedurre dal credito residuo i pagamenti effettuati dai singoli condomini, il fatto che alcune opere erano state commissionate direttamente da questi ultimi, unici, pertanto, a doverne rispondere, e, infine, che M. e S. avevano concluso con la società appaltatrice una transazione estensibile, in ragione del suo oggetto, anche al condominio.

Resistendo la società opposta, che contestava la legittimazione dei singoli condomini, il Tribunale di Roma, revocato il decreto ingiuntivo ed esclusa la legitimatio ad causam di M.A. e S.L., rideterminava la somma dovuta in complessive L. 57.261.498.

Sulle impugnazioni del condominio e dei M. – S., la Corte d’appello di Roma riduceva di ulteriori L. 17.000.000 la somma spettante all’appaltatrice, nelle more del processo fallita, e regolava le spese del solo grado d’appello, ponendole interamente a carico del condominio verso il fallimento, e per 4/5 a carico dei M. – S., compensando la restante frazione.

La Corte capitolina, rilevato il difetto di legittimazione processuale del condominio per difetto di autorizzazione del suo amministratore, e ritenuto che le eccezioni sollevate dal condominio non potessero, per la stessa ragione, essere fatte valere dai singoli condomini, con conseguente parziale inammissibilità dell’appello proposto da questi ultimi, osservava che residuava in causa, quale unica questione, quella dell’avvenuto pagamento da parte dei M. – S. della quota parte del prezzo dell’appalto gravante su di loro, e che dalla scrittura privata di transazione emergeva la prova dell’avvenuto pagamento della somma di 17.000.000, accettata dall’appaltatrice senza riserve e a piena soddisfazione di ogni pretesa verso di loro.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono M.A. e S.L., con tre motivi d’annullamento.

Il condominio e il fallimento Cofemar non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostengono che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda da loro proposta per la parte comune alle eccezioni formulate dal condominio, ritenendo loro estensibile il difetto di autorizzazione rilevato in capo all’amministratore del condominio. E richiamano, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità affermativa la legittimazione dei singoli condomini concorrente con o alternativa a quella dell’amministratore condominiale, in base al principio di rappresentanza e sostituzione reciproca.

2. – Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame o il travisamento delle risultanze istruttorie e processuali, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte territoriale, sostengono i ricorrenti, avrebbe contraddittoriamente, da un lato, dichiarato la parziale inammissibilità dell’appello da loro proposto, per la stessa ragione per cui essa aveva ritenuto inammissibile quello del condominio, e dall’altro, accolto parzialmente l’appello di questi ultimi, affermando la loro legittimazione ad agire e il loro concreto interesse a vedere riconosciuto il pagamento effettuato in esecuzione dell’accordo transattivo intervenuto con la Cofemar. E’ di tutta evidenza, si sostiene, che l’accoglimento parziale dell’appello nei termini anzi detti avrebbe dovuto comportare l’accoglimento integrale del gravame, e l’affermazione dell’illegittimità anche della pretesa azionata in via monitoria, sia perchè comprensiva pure dell’importo, già pagato, della quota parte dei condomini M. e S., sia perchè avanzata nei confronti del condominio e, quindi, degli stessi odierni ricorrenti, nonostante la rinuncia alla solidarietà passiva da parte della Cofemar, per effetto dell’accettazione della transazione.

3. – Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per difetto d’interesse.

E’ noto che, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass. n. 26921/08; nello stesso senso, fra le tante e le ultime, n. 15353/10).

3.1. – Nello specifico, i M. – S. in grado d’appello hanno visto accogliere interamente dalla Corte territoriale le proprie eccezioni di transazione e di pagamento, e la sola statuizione loro sfavorevole o non del tutto favorevole (eccetto quella sulla spese, oggetto del terzo motivo), essendo di inammissibilità per un ritenuto difetto riflesso di legittimazione che nessuna ricaduta ha avuto sulla decisione di merito, non si presta a produrre alcun effetto pregiudizievole di giudicato sostanziale, ipoteticamente spendibile in altra controversia.

4. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La sentenza impugnata è censurabile, sostengono i ricorrenti, quanto al regolamento delle spese di primo grado, e alla patente illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato M. e S. alle spese del secondo grado di giudizio, e ha liquidato gli onorari di avvocato in misura superiore ai valori massimi consentiti dal tariffario; il tutto, operando una non corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., atteso che con l’accoglimento dell’appello la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’automatica riforma della sentenza impugnata anche sul capo relativo alle spese.

4.1. – Quest’ultima censura è fondata e assorbe l’esame delle restanti.

E’ fermo indirizzo di questa Corte Suprema che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (cfr. e pluribus, Cass. nn. 18837/10,7846/06, 13485/00,6155/00).

4.1.1. – Nel caso che qui ne occupa, la Corte capitolina ha mancato del tutto di provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, limitandosi a regolare quelle del gravame, determinando, così, un’aporia tra le due statuizioni, atteso che in primo grado le spese erano state poste a carico degli opponenti M. e S. per nove decimi, mentre in appello la frazione compensata risulta essere di un quinto.

5. – Sulla base delle considerazioni svolte, vanno rigettati e primi due motivi e accolto il terzo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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