Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13381 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7320/2018 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso

lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, da cui è rapp.to e difeso

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Iucci Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al V.le Ippocrate n. 92 presso lo

studio dell’avv. Genovese Rosalba, unitamente all’avv. Baldassarra

Antonio, da cui è rapp.to e difeso, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5741/11/17 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 5/10/2017, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

gennaio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

udito per il ricorrente l’avv. Lo Giudice Bruno;

udito per la controricorrente l’avv. Baldassarra Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo, rigettati gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5741/11/2017, depositata in data 5 ottobre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avverso la sentenza n. 111/5/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con condanna al pagamento delle spese di lite ed al raddoppio del contributo unificato.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, del contributo di bonifica non pagato per gli anni 2008 e 2010, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprietà della Iucci Costruzioni s.r.l. su cui insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che il terreno non era interessato dai lavori di bonifica eseguiti dal Consorzio e che, ricadendo in zona di espansione urbana, non risultava sussistente il presupposto impositivo.

La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che con precedente sentenza passata in giudicato, relativa ad altre annualità (2006 e 2007), di cui veniva affermata l’efficacia preclusiva, era stato accertato che il terreno insisteva su di una zona di espansione urbanistica non soggetta a contributi consortili.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 3 marzo 2018, affidato a sette motivi; la lucci Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto preclusivo un giudicato esterno formatosi sulla valutazione delle prove in relazione a diversa annualità, pur in assenza della produzione di una copia autentica della sentenza invocata come definitiva, e di averlo ritenuto formato su questioni diverse, che non erano state oggetto di disamina nel precedente giudizio;

2. con il secondo motivo lamenta un error in procedendo in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver ritenuto l’eccezione di giudicato esterno rilevabile d’ufficio;

3. con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, del ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto applicabile tale disposizione, in tema di condanna al raddoppio del contributo unificato, anche al processo tributario.

4. Riproducendo le eccezioni sollevate in appello e non esaminate formula poi i seguenti ulteriori motivi:

4.1 error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso la controversia sulla base di un giudicato esterno benchè tale questione non fosse stata mai prospettata nei due gradi di merito;

4.2 error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso la controversia senza esaminare le eccezioni sollevate in ordine alla sentenza impugnata;

4.3 error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di valutare le prove documentali dell’esistenza dell’obbligo di contribuenza;

4.4 violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4 del 1984, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che un terreno collocato in zona F, e quindi in una zona di espansione urbanistica, fosse escluso dal perimetro di contribuenza, senza porre a carico della contribuente l’onere probatorio dell’inesistenza di un beneficio sul fondo.

5. Il primo motivo merita accoglimento.

5.1 La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente.

In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonchè già Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).

Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.

Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.

In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.

In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria

corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.

L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).

Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.” (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

5.2 Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto precluso l’esame della controversia sulla base di un giudicato esterno, derivato da una sentenza relativa ad annualità diverse (2006 e 2007), fondata sulla valutazione delle prove offerte circa la destinazione urbanistica della zona ove è collocato il terreno.

Tale valutazione non può ritenersi idonea alla formazione di un giudicato esterno vincolante in quanto non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che la destinazione del terreno è una qualificazione modificabile negli anni; in ogni caso il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.

6. Stante il riscontrato vizio di violazione normativa, assorbiti tutti gli altri motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalle parti sin dal primo grado a sostegno rispettivamente della sussistenza o insussistenza del presupposto impositivo, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncerà, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA