Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13380 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. un., 30/06/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni Presidente di Se – –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8547-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI, con
sentenza n. 6043/2015 depositata l’11/03/2015 nella causa tra:
F.R.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.;
– resistente non costituitasi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE, il quale la Corte, a Sezioni Unite, in camera di
dichiari la giurisdizione del giudice all’opposizione agli atti di
riscossione relativi a sanzioni amministrative non chiede che
consiglio, ordinario ordine tributaria tributarie (infrazione al
C.d.S. e in materia previdenziale) oggetto dell’originario ricorso di
F.R..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di ricorso ex art. 617 c.p.c., proposto da F.R. avverso l’iscrizione di ipoteca su immobile di sua proprietà, con sentenza n. 405/2013, del 18/4/2013, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Tale giudice, adito in riassunzione dalla F., con sentenza dell’1/12/2014, ha sollevato conflitto dl giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria posti a fondamento di alcune cartelle esattoriali oggetto di impugnazione. Assegnata la Causa alle SS.UU., il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del G.O. in ordine all’opposizione agli atti di riscossione tributaria relativi a sanzioni amministrative non tributarie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come affermato dalla sentenza della CTP, l’iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione ha a suo fondamento alcune cartelle di pagamento relative a crediti dl natura non erariale – infrazioni al C.d.S. e contributi previdenziali.
Questa Corte, con orientamento costante (in materia di fermo, ha affermato che la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza che, qualora l’impugnativa attenga ad una violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato (Cass. 17844/2012; 10147/2012).
Tali principi vanno riaffermati in questa sede anche con riferimento alla iscrizione ipotecaria, stante l’analogo carattere cautelare, in considerazione del quadro normativo afferente la riscossione e l’esecuzione forzata connessa all’irrogazione di sanzioni amministrative concernenti le violazioni al codice della strada (v.
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 206, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27), nonchè per le sanzioni conseguenti l’omesso versamento di contributi previdenziali, l’accertamento della cui debenza appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Conf. Sez. U., Sentenza n. 23113 del 12/11/2015).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazioni in esame rimettendo le parti davanti al Tribunale di Torre Annunziata. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non avendo le parti svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario relativamente all’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto le cartelle riguardanti crediti di natura non erariale, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016