Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13380 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22394-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2593/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, che ha accolto l’appello proposto dal contribuente M.E. avverso una sentenza CTP Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il rigetto di una sua richiesta di rimborso IRAP dal 2006 al 2010; la CTR, ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal contribuente innanzi alla CTP, ha dato atto che, nelle more del giudizio, l’ufficio aveva rimborsato al contribuente l’IRAP anni 2006-2009 ed ha ritenuto inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, l’eccezione di compensazione proposta dall’Agenzia delle entrate fra il credito IRAP 2010 del contribuente ed un residuo debito fiscale del medesimo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in comb. disp. col successivo art. 58 comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto di non poter esaminare la censura, da essa formulata per la prima volta in appello, concernente l’intervenuta estinzione, a seguito di compensazione con un contrapposto debito fiscale, del residuo credito del contribuente, concernente l’IRAP 2010; invero il rilievo anzidetto non integrava una vera e propria eccezione, come tale non deducibile per la prima volta in appello, ma era al contrario qualificabile come un’eccezione in senso lato e mera difesa, e cioè come deduzione che si era limitata a contestare l’esistenza materiale o la giuridica efficacia dei fatti costitutivi posti da controparte a fondamento della domanda proposta in giudizio; ed invero il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, prevedeva la possibilità per le parti di produrre nuove prove in appello, purchè si fosse trattato di prove precostituite e cioè documentali, tali da richiedere un semplice esame da parte del collegio giudicante e non lo svolgimento di più complesse attività; pertanto quella sollevata da essa Agenzia delle entrate in appello non era un’eccezione in senso tecnico di compensazione, ma un’eccezione in senso lato ed impropria, di avvenuta compensazione e, quindi di estinzione satisfattiva del credito fiscale azionato nel giudizio tributario in esame; invero essa Agenzia, nella specie, non aveva formulato alcuna eccezione di compensazione, ma aveva dato atto di una già intervenuta compensazione fatta dal contribuente nell’ambito di una delle proprie dichiarazioni fiscali periodiche; si trattava quindi di una mera difesa, cioè di un semplice argomento difensivo volto a confutare la perdurante sussistenza del credito vantato ex adverso;

che il contribuente si è costituito con controricorso ed ha altresì depositato memoria illustrativa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, oltre ad essere ammissibile, anche se indirizzato alla Corte di Cassazione, senza la specificazione “Sezione Tributaria” (cfr. l’eccezione proposta in tal senso dal contribuente nel controricorso), è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23587 del 2016; Cass. n. 8313 del 2018) è ferma nel ritenere che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel giudizio tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello; e detta norma è stata costantemente interpretata come speciale rispetto a quella formulata, per il giudizio civile ordinario, dall’art. 345 c.p.c., u.c.; secondo il citato art. 58 è dunque consentita la produzione in appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in epoca anteriore e pur se prodotto dalla parte rimasta contumace in primo grado; ora, l’Agenzia delle entrate ha riprodotto nel suo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, copia del modello F24, già da essa prodotto in appello, attestante l’avvenuta compensazione fatta dal contribuente anche per l’IRAP 2010, dal medesimo chiesta in restituzione; è da ritenere che detta produzione integra una mera difesa, volta a confutare le ragioni poste dal contribuente a fondamento del suo ricorso, dovendosi ritenere che il divieto di proporre nuove eccezioni, contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne solo le eccezioni in senso stretto, intendendosi per tali quelle con le quali il contribuente, nella sua veste di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale dell’amministrazione finanziaria; tale divieto non vale quindi per le mere difese, e cioè per le argomentazioni e prospettazioni, con le quali l’ufficio si sia limitato a contestare la fondatezza di una domanda proposta dal contribuente; e, nella specie, l’Agenzia delle entrate si è limitata a produrre, per la prima volta in appello, la copia di un F24, dalla quale è dato evincere che il contribuente ha compensato con altro suo debito il residuo suo credito IRAP 2010, senza avere quindi introdotto nel processo nuovi temi di indagini, ovvero nuove domande od eccezioni (cfr. Cass. n. 14486 del 2013);

che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata; la causa va tuttavia rimessa alla CTR Lazio in diversa composizione, affinchè si pronunci sulla dichiarazione di rinuncia agli effetti della sentenza impugnata e sulla conseguente cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate, formulata dal resistente sia nel controricorso che nella memoria; invero la dichiarazione di rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando, come nel caso in esame, non sia accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. e cioè la notificazione alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto (cfr. Cass. n. 12743 del 2016);

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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