Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13380 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. C.F. (OMISSIS), C.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato SALVUCCI CRISTINA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CALABRO’ DAVIDE;

– ricorrenti –

contro

D.M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato ZARDO

FULVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUPINI ANTONIO;

– controricorrente –

e contro

T.G.

– intimato –

avverso la sentenza n. 5249/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Salvucci Maria Cristina con delega depositata in

udienza dell’Avv. Davide Calabrò difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Cupini Antonio difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata D.M.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone C.G., L. e T.G. per sentir regolato il confine tra le rispettive proprietà nel capoluogo (OMISSIS), oltre i danni.

I convenuti non si opponevano alla regolamentazione ma chiedevano il rigetto della domanda di danni.

Il Tribunale, con sentenza 4.5.2001, determinava il confine, rigettando implicitamente ogni altra domanda, decisione appellata da C.G. e L., la cui impugnazione veniva accolta limitatamente e per quanto di ragione, dichiarando compensate anche tra gli appellanti e D.M. le spese di primo grado, ponendosi a metà tra le suddette parti quelle di ctu, con compensazione integrale di quelle di appello.

Per quanto ancora interessarla corte territoriale, a pagina quattro, deduceva che in primo grado una prima ctu con relativo supplemento aveva dato luogo a contraddizioni che avevano condotto non a richiamare il ctu, ma a disporre nuova consulenza che aveva tenuto conto di tutte le osservazioni delle parti ed era attendibile mentre costituiva domanda nuova quella di usucapione.

Ricorrono C.G. e L. con due motivi, resiste D. M..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 61, 195 e 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di appello ha rigettato il gravame relativo alla dedotta carenza di motivazioni in ordine alla mancata confutazione in sentenza delle risultanze di una delle due ctu, espletate in primo grado, ritenendo che i motivi di mancata considerazione sono invece riportati nell’ordinanza emessa in 1 grado.

Seguono riferimenti cronologici e giurisprudenziali.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 950 c.c., art. 2697 c.c., art. 345 c.p.c. perchè la Corte di appello, pur ritenendo ammissibile l’eccezione riconvenzionale, ha disatteso quella di usucapione sollevata in appello qualificandola domanda nuova.

Le censure non meritano accoglimento essendo inidonee ad inficiare la decisione sopra riportata.

Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i vizi logici della motivazione.

Perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione di legge, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In particolare la sentenza impugnata riferisce solo incidentalmente della ordinanza 17.12.1990, nel senso che l’inattendibilità delle conclusioni del primo ctu, aveva determinato a disporre una nuova ctu, cui le parti avevano deferito varie osservazioni, puntualmente esaminate, dando luogo ad un elaborato che per le premesse da cui prende le mosse, il metodo seguito ed i risultati cui perviene, rende inutile senza nuova ulteriore ctu.

Poichè la motivazione per adesione è perfettamente legittima ed il richiamo ai precedenti giurisprudenziali non pertinente, ove si consideri che in gran parte si riferiscono all’ipotesi inversa del giudice che, dopo aver disposto una seconda consulenza opti per la precedente, la prima doglianza va rigettata.

Quanto alla seconda censura, la Corte di appello alle pagine cinque e sei ha dedotto che in primo grado i C. si dichiararono disposti alla regolamentazione richiesta, dunque si associarono alla domanda attorea denotando l’effettiva incertezza dei confini, con il che non potevano , poi, in grado di appello, assumere di aver usucapito un qualcosa che essi stessi dimostravano come incerto e da regolare.

Donde la qualificazione di domanda nuova e l’insussistenza dell’invocato istituto, ratio decidendi non compiutamente impugnata col mero riferimento alla distinzione tra eccezione e domanda.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 800,00, di cui 1600,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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