Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1338 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1881 – 2010 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato RIENZI CARLO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TARQUINIA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3699/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29.9.09, depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Rienzi che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta, in subordine conclude per la trattazione in pubblica

udienza.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p. 1. M.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la Società Tarquinia s.r.l. avverso la sentenza del 19 novembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, investita da esso ricorrente dell’appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Civitavecchia in una controversia di sfratto per finita locazione, ha dichiarato improcedibile l’appello.

L’improcedibilità è stata dichiarata dalla Corte territoriale sulla base del seguente ragionamento:

a) a seguito della introduzione del ricorso in appello e della fissazione con il relativo decreto dell’udienza di discussione, l’appellante era comparso in tale udienza senza aver notificato l’appello ed il decreto ed aveva chiesto ed ottenuto nuovo termine per provvedere alla notificazione, che aveva quindi eseguito;

b) ne era seguita la costituzione dell’appellata, che aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello;

c) in base a Cass. sez. un. n. 20604 del 2008, veniva in rilievo il principio di diritto secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”.

La Corte territoriale, in sostanza, riteneva che si fosse verificata l’improcedibilità dell’appello perchè in relazione alla prima udienza non era stata effettuata alcuna notificazione e, dunque, implicitamente riteneva che la concessione di un nuovo termine per la notificazione non era consentita.

Al ricorso ha resistito con controricorso la società intimata.

p. 2. Essendo il ricorso, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009, e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni, dopo il rilievo preliminare della sussistenza di due gradate ragioni di inammissibilità:

“(…) 3. La prima ragione – correttamente eccepita dalla resistente- è che l’unico motivo di ricorso che si propone, in quanto, adducendo illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 435 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 421, comma 1, e l’art. 291 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., e della L. n. 29 del 1990, art. 9, lamenta che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello la sentenza impugnata sarebbe pervenuta, ritenendo erroneamente che in relazione alla prima udienza del 24 giugno 2008 non fosse stata eseguita alcuna notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della stessa, mentre, in realtà, era stata esibita copia di tentata notificazione del ricorso non andata a buon fine, denuncia un vizio della sentenza stessa che è riconducibile al paradigma normativo dell’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il motivo denuncia in sostanza un errore di percezione di una pretesa emergenza di fatto dello svolgimento processuale da parte della Corte territoriale, là dove Essa, invece di considerare che una notificazione era stata tentata, ha ritenuto che non fosse stata eseguita alcuna notificazione. In tal modo, il vizio addebitato alla sentenza è di avere supposto un dato di fatto (mancanza di notificazione) che invece dagli atti risultava insussistente, perchè una notificazione era stata tentata e della relativa attività si era data dimostrazione nella detta udienza.

La sentenza, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata con la revocazione ed il motivo prospettato non rientra tra quelli per cui è ammesso il ricorso per cassazione.

4. – Il ricorso, peraltro, presenterebbe anche una diversa gradata ragione di rito impediente, costituita dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (costituente il precipitato normativo del principio di autosufficienza ed applicabile anche alla deduzione di vizi di violazione di norme del procedimento:

per tutte Cass. n. 12239 del 2007; da ultimo Cass. n. 4201 del 2010), perchè si fonda sulle risultanze dell’attività compiuta dal ricorrente all’udienza del 24 giugno 2008, delle quali, però, non indica specificamente il contenuto, cioè non riproduce le espressioni con cui esse, evidentemente a verbale, risulterebbero”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono superate in alcun modo dalle deduzioni della memoria del ricorrente.

In riferimento alla valutazione di inammissibilità del motivo perchè revocatorio, si osserva che nella seconda proposizione illustrativa del ricorso, dopo avere riprodotto una prima parte della sentenza impugnata nella quale si dice espressamente che il ricorso “non è mai stato notificato”, si assume espressamente che l’errore della sentenza impugnata è ancora più evidente in quanto si legge alla pagina 4 della stessa, alinea 16 e segg., che si riproduce e nel quale è contenuta l’espressione sottolineata “non avendo notificato ricorso e decreto alla controparte”. E’ palese che l’assunto della maggiore evidenza premesso alla riproduzione della parte di motivazione in cui v’è tale sottolineatura implica che già nella prima proposizione riproduttiva della sentenza impugnata si lamentasse lo stesso errore, che viene ribadito nella seconda esplicitamente. Inoltre, di seguito si parla di “presunta non avvenuta notifica…” e di “assunto erroneo (mancata notifica del ricorso e del decreto)”, ancora una volta denunciandosi sempre un errore percettivo della Corte territoriale.

In ogni caso, se anche si reputasse, nonostante queste risultanze, che il motivo non sia con certezza revocatorio, ma presenti solo un’ambiguità espositiva inidonea a far escludere che si denunci un vizio di valutazione del significato giuridico dello svolgimento della vicenda processuale, la memoria non svolge alcuna replica sulla seconda ragione di inammissibilità, astenendosi dal farsi carico delle argomentazioni svolte nei precedenti citati dalla relazione in punto di significato dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Per la verità nella discussione orale parte ricorrente ha sostenuto che questa causa di inammissibilità sarebbe stata da lui superata mediante una serie di produzioni, accompagnate da nota di deposito il cui indice è stato notificato alla controparte ed effettuate a suo dire ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Ora, in disparte il rilievo che la mancanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, data la sua natura di requisito di contenuto-forma del ricorso prescritto a pena di inammissibilità e, quindi, di requisito che necessariamente deve risultare dal ricorso, non può certo essere superata dalle produzioni effettuate dal ricorrente, rilevando la produzione agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il Collegio osserva, ma per mera completezza e ad abundantiam, che nessuna di dette produzioni pertiene all’attività svoltasi all’udienza indicata nella relazione.

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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