Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1338 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1338 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18517-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AZ 2000 CAR SRL;
– intimata –

2017
3250

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 28/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA BASANO.

Data pubblicazione: 19/01/2018

R.G. N. 18517/10
RITENUTO CHE:
Con processo verbale di constatazione, notificato il 4.8.2000, la
G.d.F. di Campobasso contestava alla AZ 2000 CAR S.r.l. , società
esercente l’attività di compravendita di auto nuove ed usate con
sede in Campobasso, l’irregolare contabilizzazione di operazioni

contribuente aveva effettuato acquisti dalla Molinaro, negli anni
1998 e 1999, senza emettere fattura. Le medesime autovetture
venivano, poi, rivendute a clienti finali, con fattura emessa dalla
Molinaro S.p.A. laddove, per le transazioni avvenute la società AZ
2000 Car s.r.l. risultava aver rilasciato, nei confronti della Molinaro,
fatture per provvigioni al fine di simulare l’esistenza di un rapporto
di intermediazione. Veniva notificato alla società AZ 2000 CAR S.r.l.
un avviso con il quale veniva irrogata, per l’anno di imposta 1999,
la sanzione di euro 25.745. La società contribuente impugnava
l’atto innanzi alla CTP di Campobasso, che accoglieva il ricorso,
escludendo l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 53 del
d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza veniva appellata dall’Ufficio
innanzi alla CTR del Molise, che respingeva il gravame in ragione
dell’art. 1, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 441 del 1997, secondo
cui è fonte di prova atta a vincere la presunzione di cui all’art. 53
IVA anche il documento di trasporto previsto dall’art. 1, comma 3,
d.P.R. n. 476 del 1996. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La parte
intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132 c.p.c. e 118 delle disposizioni di

intercorse con la Concessionaria FIAT Molinaro S.p.A. posto che la

attuazione del codice di procedura civile e in relazione all’art. 360,
comma 1, n.4, c.p.c., atteso che la CTR, pur consapevole del fatto
che la questione vertesse, essenzialmente, sulla corretta
interpretazione da attribuire alla disposizione di cui all’art. 53 del
d.P.R. n. 633 del 1972, a fronte della ricchezza di argomentazioni e
di rilievi svolti dall’Amministrazione sul relativo capo, in luogo di
esaminarli, sia pure al solo scopo di confutarli, si era limitata a

costituita dal rinvio per relationem alle argomentazioni contenute
nella sentenza di primo grado, non riproducendo, neppure
sommariamente, in violazione a quanto previsto dall’art. 36 del
d.lgs. n. 546 del 1992, né i capi né i punti decisivi idonei a
ricostruire il percorso logico giuridico seguito nell’assumere la
determinazione di rigetto ed incorrendo, perciò, nel censurato vizio.
Si conclude formulando il seguente quesito di diritto:
” Chiarisca codesta Corte se incorra nel vizio di error in procedendo
(artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.pc. e 118 disp. att.
c.p.c.) la decisione con la quale la CTR abbia rigettato il gravame
proposto dell’Amministrazione “in ordine alla portata dell’art. 53
d.P.R. n. 633 del 1972″ giustificandone la reiezione sulla scorta del
semplice apodittico richiamo alle deduzioni svolte dal giudice di
primo grado ed omettendo, perciò, di valutare criticamente la
pronuncia dei primi giudici alla luce delle doglianze svolte da parte
appellante sia pure al solo fine di succintamente confutarle.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli
articoli 53, comma 1 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972 e 1 commi 2, 4, 5,
del d.P.R. n. 441 del 1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., posto che è evidente l’equivoco interpretativo in cui è
incorsa la CTR, che ha finito per sussumere la fattispecie concreta
nell’ambito di una disposizione (il comma 5 dell’art. 1 del d.P.R. n.
441 del 1997) che non la contempla. Si conclude formulando il
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motivare la sentenza in base ad una mera clausola di stile,

seguente quesito di diritto: ” Dica codesta Corte se in una
fattispecie, come la presente, ove per superare la presunzione di
cessione ex art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972 vengano allegati, a
prova contraria, i documenti di trasporto di cui all’articolo 1,
comma 5, del d.P.R. n. 441 del 1971, erri il giudice del merito, con
ciò violando entrambe le menzionate disposizioni, che riconosca
l’efficacia probatoria di tali documenti pur se lo stesso non risulti

come i soli idonei a dimostrare che la consegna dei beni a terzi sia
avvenuta sulla base di un contratto di mandato e/o di uno degli
altri contratti nella medesima disposizione indicati con carattere di
tassatività non traslativi del diritto di proprietà”.

3. I motivi di ricorso, per ragioni di connessione logica, vanno
esaminati congiuntamente.
Le doglianze sono infondate.
a) Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e art. 1, comma 4, del d.P.R. n.
441 del 1997, la rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da
scrittura privata registrato o da lettera annotata in apposito
registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio
dei beni, presso l’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale
del rappresentante o del rappresentato. I beni che si trovano nel
luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua
attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei
casi e nei modi indicati nel primo e nel comma 2, di averli ricevuti
in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno
degli altri titoli di cui al comma 1 o da atto registrato presso l’ufficio
del registro. La norma secondo il consolidato orientamento di
questa Corte realizza una “presunzione iuris tantum” di cessione
dei beni acquistati, importati o prodotti, non rinvenuti nei luoghi in
cui il contribuente esercita la sua attività” (Cass. n. 5572 del 2011;
Cass. n. 17638 del 2008). Più esattamente le presunzioni che essa
pone “sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle
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incluso tra quelli indicati nell’articolo 53 del d.P.R. n. 633 del 1972

cosiddette miste, che consentono, cioè, la dimostrazione contraria
da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e
di mezzi di prova ivi prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi
(Cass. n. 2845 del 2012).

b)Ciò premesso, va chiarito che l’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972,
nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, è state

d.P.R. n. 441 del 1997, con cui è stato approvato il regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione di acquisto. L’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1872 pone una
presunzione “iuris tantum” di cessione di beni acquistati, importati
o prodotti, non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la
sua attività. Tale presunzione è superabile, ai sensi della lett.b) del
comma 1 del citato articolo, se l’interessato dimostri, attraverso
documentazione indicata nel successivo comma 2, che i beni sono
invece “stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato
o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d’opera,
appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non
traslativo della proprietà

c)Non sono idonei a superare la presunzione documenti provenienti
esclusivamente dalle ditte consegnatarie, ma che non hanno
riscontro nei documenti del contribuente cedente (Cass. n. 17636
del 2008), mentre sono idonee solo le specifiche prove documentali
previste dal terzo comma, tra cui rientra, in virtù dell’art. 1 del
d.P.R. n. 441 del 1997, anche il documento di trasporto di cui
all’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 472 del 1996. (Cass. n. 26477 del
2014).

d)La disposizione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997 ha
valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata
dall’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 16838 del 2006). Il
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sostituito con decorrenza dal 7.1.1998, dalle disposizioni recate dal

documento di trasporto è stato introdotto a seguito dell’abolizione
della bolla di accompagnamento come previsto dall’entrata in
vigore della normativa comunitaria (sesta direttiva IVA, Direttiva
77/338/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sul fatturato) che aveva di fatto esonerato dall’obbligo di
emissione della bolla i trasporti tra gli Stati membri dell’Unione

presunzione di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il quadro
normativo è stato sul punto innovato dal d.P.R. 14 agosto 1996, n.
472 che, nell’esercizio della potestà regolamentare conferita dalla I.
30 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 147, lett. d) per
provvedere

alla

soppressione

dell’obbligo

della

bolla

di

accompagnamento delle merci viaggianti, al terzo comma dell’art.
1, dopo aver riepilogato le caratteristiche di contenuto del nuovo
documento di trasporto previsto in caso di fatturazione differita dal
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4, terzo periodo,
lett. a) “il documento previsto dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. d) contiene l’indicazione della
data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale
incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della
qualità e della quantità dei beni ceduti` Ne consegue che la società
contribuente ha provveduto a superare le presunzioni di cessione e
di acquisto, poste dall’art. 53 cit., entro i limiti di oggetto e di
mezzi di prova ivi prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi
(Cass. n. 17210 del 2006; Cass. n. 1976 del 2015).

4. La CTR ha fatto buon governo dei suindicati principi,
provvedendo a motivare adeguatamente la decisione, avendo cura
di precisare, con diretto riferimento alla questione in disamina
che:” l’art. 1 comma 5 lett. b) del d.P.R. 441/97 ha
sostanzialmente modificato il contenuto dell’art. 53 citato,
introducendo, quale fonte di prova idonea a superare la
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europea. Il documento di trasporto permette di vincere la

presunzione iuris tantum di cessione, anche il documento di
trasporto previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. 14.8.96, n. 472″.

4. In ragione dei rilievi espressi, il ricorso va respinto. Nulla per le
spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

La Corte rigetta il ricorso.

P.Q.M.

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