Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13379 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13379 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

s.pa. Metalpoint, in persona del legale rapp.te pro tempore

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
72/2010/32

depositata il 30/4/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Metalpoint s.p.a.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 218/45/2008 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di accertamento RED030600244/07 per irap 2003. Il ricorso proposto si

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

16305/11

Ordinanza

pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha
fissato l’udienza del 17/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G.
ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

74 /2000 e 14 della L. 537/93 laddove la CTR ha affermato l’irrilevanza ai fini fiscali delle
operazioni soggettivamente inesistenti.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez. 5, Sentenza n.
1147 del 22/01/2010) secondo cui, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, anche i

costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il
contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza, l’ammontare e l’inerenza.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in
ordine alla prova dell’irregolarità delle operazioni inesistenti
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento alla luce di quanto dedotto dall’Ufficio circa la sede sociale,
l’assenza di strutture logistiche, l’assenza di documentazione contabile, la non identificabilità dei trasportatori
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 17/4/2013.

Con primo motivo la ricorrente la menta la violazione dell’art. 75 del TU1R , 2 e 8 della L.

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