Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13379 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22385-2019 proposto da:

SYSTEM DATA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2100/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI;

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. “SYSTEM DATA” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Bari, che aveva respinto il suo ricorso avverso tre avvisi di accertamento IRES, IRAP ed IVA anni 2008, 2009 e 2010; secondo entrambi i giudici di merito, le operazioni intercorse fra la società ricorrente e B.G., suo amministratore unico, erano operazioni oggettivamente inesistenti;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione contraddittoria ed illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata, per sostenere la fittizietà delle operazioni intercorse fra essa società ed il suo amministratore unico B.G., da un lato aveva affermato che si fosse trattato di operazioni eseguite in conflitto di interessi; dall’altro che si fosse trattato di soggetti legati da una commistione di interessi, si che le operazioni da esse poste in essere sarebbero da essi predisposte al solo fine di garantirsi reciproci illeciti vantaggi fiscali; in tal modo non era chiaro il tipo di rapporto intercorso fra essa società ed il suo amministratore, con conseguente incomprensibilità delle ragioni per le quali il suo appello era stato respinto;

che, con il secondo motivo, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto sussistente un conflitto di interessi fra essa società e B.G., amministratore unico della stessa, e che alcune delle fatture, dirette a documentare i rapporti fra di essi, fossero state in realtà emesse per operazioni inesistenti e predisposte al solo fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali; al contrario le fatture emesse da essa società nei confronti del B. erano state emesse a fronte di prestazioni professionali effettivamente svolte dal B.; e la sentenza impugnata, violando l’art. 115 c.p.c. in materia di prove, aveva ritenuto la sussistenza di un conflitto di interessi fra essa società ed il B.; il che era in contrasto con la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale era ravvisabile una commistione di rapporti fra il B. ed essa società, essendo il primo amministratore unico della seconda ed avendo essi perseguito lo scopo di procurarsi reciproci vantaggi fiscali, con conseguente inesistenza oggettiva delle operazioni da essi poste in essere; era ravvisabile nella specie un travisamento della prova, in quanto la CTR era giunta alla conclusione che sussistesse un conflitto di interessi fra essa società ed il B., senza tenere conto che l’Agenzia delle entrate aveva ipotizzato una diversa realtà, che cioè sussistesse una commistione di rapporti fra essa società ed il B.;

che, con il terzo motivo, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, con riferimento all’accertamento 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto legittimo il recupero dell’IVA a carico di essa società per le operazioni intercorse con il B. e nelle quali essa società era stata la cedente di alcuni beni ed il B. era stato il cessionario dei beni medesimi; pur se le operazioni fossero state ritenute oggettivamente inesistenti, l’ufficio avrebbe dovuto consentire ad essa società di detrarre l’IVA;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il ricorso proposto dalla s.r.l. “SYSTEM DATA” è nel complesso infondato;

che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, non sussistendo la rilevata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; invero il conflitto di interessi ipotizzato fra la società ricorrente ed il suo a.u. B.G., certamente sussistente, non è in contraddizione con l’avere la CTR altresì rilevato la sussistenza di un accordo fraudolento fra la società ed il suo a.u., finalizzato a perseguire indebiti vantaggi fiscali; le due argomentazioni sono invero autonome e costituiscono separate “rationes decidendi”; e la prima di esse non esclude la seconda, atteso che il rilevato conflitto di interessi costituisce la premessa, sulla quale i giudici di merito hanno poi innestato l’ulteriore argomento del ravvisato accordo fraudolento fra la società ed il suo a.u.;

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui formula nella presente sede di legittimità argomentazioni di merito (sussistenza delle prestazioni professionali fatturate dal B. alla società ricorrente) non proponibili in Cassazione; è infondato nella parte in cui ha ritenuto che l’accordo fraudolento ipotizzato fra la società ed il suo a.u., inteso a perseguire indebiti vantaggi fiscali, non costituisse, di per sè solo, argomento idoneo a supportare la motivazione della sentenza impugnata; invero, l’altro argomento (il conflitto di interessi ipotizzato fra la società ed il suo a.u.) è posto a monte ed è inidoneo ad interferire su quello, successivo, concernente la sussistenza di un accordo fraudatorio fra la società ed il suo a.u., essendo tale ultimo argomento pienamente idoneo a supportare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata; che è infine infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 735 del 2010; Cass. n. 6973 del 2015; Cass. n. 8919 del 2020) è concorde nel ritenere che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, quali sono quelle ravvisabili nella specie, il diritto alla detrazione IVA non può in alcun modo farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’IVA formalmente indicata in fattura, richiedendosi altresì l’inerenza dell’operazione all’impresa; il che è da escludere nella specie in esame, nella quale sono state ipotizzate operazioni inesistenti, tali da escludere per loro natura pagamenti IVA a titolo di rivalsa, atteso che, in tali operazioni, i costi sono per definizione non inerenti ad una qualsiasi attività d’impresa; che il ricorso proposto dalla società contribuente va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 10.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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