Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13378 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13378 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 14919-2012 proposto da:
FAVARO LORIS EVRLRS58D29I551A, DE ROSSI CRISTINA
DRSCST69E53F904T, ANTONUCCI ISABELLA NTNSLI,54H47F159W,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 24, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO CECI, rappresentati e
difesi dall’avvocato LEONELLO AZZARINI, giusta delega
2015

in atti;
– ricorrenti –

1114

contro

AKZO NOBEL COATINGS S.P.A. – DIVISIONE WOOD C.E.
00697300150, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 30/06/2015

tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
POZZAGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIANLUCA SPOLVERATO, GIANNI BARILLARI, giusta delega
in atti;

avverso la sentenza n. 791/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 16/03/2012 r.g.n. 669/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato AZZARINI LEONELLO;
udito l’Avvocato BARILLARI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
in via principale improcedibilità del ricorso in
subordine rigetto.

– controricorrentt-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2012 la Corte d’appello di Venezia
ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia dell’ 11 giugno 2008
che aveva rigettato la domanda proposta da Favaro Loris, De Rossi Cristina
e Antonucci Isabella con la quale questi avevano impugnato il

Corte territoriale ha considerato che la sentenza di primo grado aveva
correttamente ricostruito il contenuto della domanda introduttiva del
giudizio di primo grado, sottolineando che solo nelle note conclusive i
ricorrenti avevano eccepito l’insussistenza delle ragioni poste a fondamento
del licenziamento in esame, mentre la domanda era fondata su una corretta
applicazione dei criteri di scelta del personale, con la specifica indicazione
di quei lavoratori che avrebbero dovuto essere considerati e scelti in
sostituzione di quelli in questione. La stessa Corte ha poi considerato che
anche la comparazione con le posizioni di lavoratori diversi da quelli
indicati nel ricorso deve essere considerata tardiva, in quanto può essere
considerata la posizione dei soli lavoratori considerati nell’atto introduttivo.
Così il Favaro aveva considerato solo la posizione del lavoratore Marcato
che vantava un livello professionale superiore al suo e possedeva
competenze in campo informatico superiori a quelle del Favaro. La stessa
Corte d’appello, con riferimento alla posizoone della De Rossi ha

licenziamento collettivo loro intimato dalla Azko Nobel Coatings s.p.a. La

considerato che i lavoratori da questa citati nel ricorso introduttivo, Gobbo,
Doria, Niero, Tolomio e Zorzetto, per varie ragioni dettagliatamente
indicate, vantavano titoli preferenziali rispetto alla De Rossi stessa che era
addetta all’inserimento ordine dei clienti, settore ove era stato individuato
un esubero di personale. Quanto alla posizione della Antonucci la Corte
territoriale ha considerato che questa era inserita nel reparto
amministrazione e inquadrata nel livello 131 con mansioni di addetta a
contabilità generale e fiscale trasferita all’ufficio di Milano, e la Antonucci
i

o,

aveva contestato i criteri di scelta esclusivamente con riferimento ai
dipendenti Bellia, Voltan e Vallese, mentre la prova testimoniale espletata
aveva confermato l’adibizione della Antonucci ad esclusive mansioni non
più svolte nella sede in questione.
Favaro, De Rossi e Antonucci hanno proposto ricorso per cassazione

avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste la Azko Nobel Coatings s.p.a. con controricorso con cui eccepisce
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad
iltes.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli
artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; erronea dichiarazione di tardività della
questione concernente la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della
riduzione del personale e della loro sostanziale coincidenza con i criteri di
scelta del personale da licenziare, ed insufficiente motivazione sul punto.
Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al contenuto
dell’accordo tra azienda e rappresentanze sindacali che hanno inteso dare
prevalenza al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative.
Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione su di un punto
controverso e decisivo per la decisione e falsa applicazione di norme di
diritto con riferimento agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991; in
particolare si assume che i ricorrenti avrebbero impugnato la nullità

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dell’accordo tra Akzo ed Organizzazioni Sindacali per genericità del
criterio di selezione.
Con il quarto motivo si assume, in subordine al motivo di ricorso
precedente, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di una
domanda degli odierni ricorrenti, con riferimento alla medesima questione

Con il quinto motivo si lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla individuazione
dei ricorrenti sulla base del solo criterio delle esigenze tecnico-produttive
ed organizzative.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad lites
è fondata. Come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte Cass.
Sez. Un. 12 giugno 2006, n. 13537), nel giudizio di cassazione, la procura
speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal
ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, terzo
comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione
dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura
non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento
nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli
elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della
sentenza impugnata. Né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso
in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle
more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di
cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere
apposta la procura speciale. Nel caso in esame la procura è stata rilasciata
con un atto separato rispetto al ricorso e autenticata dal difensore ed è
conseguentemente nulla per il principio suddetto.
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di cui al motivo precedente.

La ragione per cui una procura conferita, come nella specie, su atto
separato, non è idonea ad integrare una procura idonea ad attribuire al
difensore il ministero di cui all’art. 365 c.p.c. e ciò nemmeno nella forma
supposta dall’art. 366 c.p.c., n. 5 quando allude ad atto separato dal ricorso,
risiede nella decisiva circostanza che una idoneità non potrebbe sostenersi

alle forme previste quando si sia rivelato in concreto idoneo al
raggiungimento dello scopo. Poiché lo scopo del conferimento della
procura in sede di legittimità, siccome si desume dall’art. 365 c.p.c. e
dall’art. 366 c.p.c., n. 5, è di assicurare che l’atto sia sottoscritto da un
difensore abilitato al patrocinio in cassazione, è palese che il conferimento
del ministero deve avvenire prima o almeno contestualmente alla redazione
del ricorso. Ne consegue che una procura apposta su atto separato ed
autenticato dal difensore è atto del tutto inidoneo al raggiungimento dello
scopo e, dunque, incapace di evitare la nullità della procura così conferita,
poiché non è idonea a provare, anche se reca la data di conferimento, che
essa sia stata rilasciata prima della redazione del ricorso, essendo il potere
di autentica del difensore previsto solo per gli atti indicati dall’art. 83 c.p.c.
(e, quindi, per il giudizio di cassazione, per il ricorso e per il controricorso)
e, dunque, non potendo nella specie riguardare la data pure apposta.
Il solo caso nel quale una procura siffatta potrebbe essere idonea allo scopo
potrebbe ravvisarsi nella circostanza che la copia della sentenza o del
provvedimento recante la procura acquisisca una simile idoneità perché da
altro atto che vi si riferisca emerga in modo certo e, quindi, tramite atto
pubblico, che il suo conferimento è staro anteriore al ricorso per cassazione
che la richiami (si pensi all’ipotesi in cui lo stesso ricorrente, prima di
proporre il ricorso, abbia notificato la copia della sentenza recante la
procura conferita al suo difensore). Nella specie questa ipotesi residuale
non ricorre e, dunque, la procura posta a base del ricorso è nulla e tanto
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sulla base del principio dell’esclusione della nullità dell’atto non conforme

determina che il ricorso si debba intendere proposto senza ministero di
difensore, essendo la nullità irrimediabile, per essere qualificata dall’art.
365 c.p.c. come inammissibilità.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
100,0r ltre € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2015.

P.Q.M.

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