Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13378 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. II, 17/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G.B. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SEPE GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

MA.TE. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato PAUSELLI MARIA

CARLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO BENITO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma.Te., premesso di essere proprietaria del fondo sito in (OMISSIS), riportato in catasto al f.21 e alla partic. 67, adibito a giardino, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola M.G.B. e C.R., proprietari di un fabbricato posto a m 1,50 dal fondo suddetto, chiedendone la condanna alla rimozione della soprelevazione dai medesimi iniziata in data 20/1 0/96 in violazione della distanza di costruzione prevista dal vigente P.R.G. I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda deducendo che la costruzione costituiva un volume tecnico non abitabile.

Con sentenza del 24 ottobre 2000 il Tribunale, rilevato che la costruzione era stata realizzata in violazione dell’art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di (OMISSIS), condannava i convenuti ad arretrare la sopraelevazione in questione alla distanza di m 6,50 dal confine del fondo dell’attrice nonchè al risarcimento da liquidarsi in separata sede. Con sentenza dep. il 19 aprile 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti.

Nel confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la illegittimità della sopraelevazione, i Giudici osservavano che non potevano trovare applicazione le distanze previste dall’art. 873 cod. civ. che fa salva quelle maggiori previste dai regolamenti locali, posto che il Comune di (OMISSIS) è dotato del piano regolatore generale e che in ogni caso, in assenza di specifica disciplina, le distanze sono soggette alle prescrizioni minime di cui al D.I. n. 1444 del 1968, art. 19. Pertanto, ai sensi dell’art. 19 del predetto piano regolatore, la distanza da rispettare fra i fabbricati che non siano ubicati sul confine è pari, a mt. 6,50 ovvero al 50% dell’altezza massima prevista per la zona, cioè mt. 13, che non risultava rispettata.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M. G.B. e C.R. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e della normativa integrativa, erronea applicazione dell’art. 19 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di (OMISSIS), deducono che, in base a una serie di atti deliberativi e decreti legge decaduti, doveva considerarsi non più vigente il Piano regolatore del Comune di (OMISSIS), non potendo ritenersi l’approvazione per silenzio assenso: in mancanza di zone edificabili e della relativa disciplina, dovevano applicarsi le prescrizioni in materia di distanze prescritte dall’art. 873 cod. civ. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono che l’omesso esame degli atti relativi al procedimento di approvazione del P.R.G. aveva fuorviato i Giudici di merito.

I motivi,che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, vanno disattesi. La sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi, atteso che, nel ritenere la violazione da parte della costruzione dei convenuti delle distanze legali dal fondo attoreo, i Giudici non si sono limitati ad affermarne l’illegittimità perchè in contrasto con le prescrizioni delle strumento urbanistico, ritenuto in vigore, ma hanno altresì ritenuto che in ogni caso sarebbero state operanti le previsioni di cui al decreto n. 1444 del 1968: quest’ultima ratio decidendi, con cui è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 873 cod. civ., non è stata oggetto di alcuna specifica censura da parte dei ricorrenti – che avrebbero dovuto dedurre e dimostrare l’eventuale erroneità di tale assunto nel caso specifico – e, pertanto, è idonea a sorreggere la decisione, dovendo qui ricordarsi che in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr. fra le altre Cass. 389/2007; 2811/2006). Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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