Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13378 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 01/07/2020), n.13378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5268/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12

– ricorrente –

contro

GIOIEL CAR DUE S.r.l., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, n. 87/66/12, pronunciata

l’11.6.2012 e depositata il 25.6.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8.11.2019 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi contro la Gioiel Car Due S.r.l., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 87/66/12, pronunciata l’11.6.2012 e depositata il 25.6.2012, concernente l’impugnativa da parte della società anzidetta dell’avviso di accertamento induttivo relativo ai redditi recuperati a tassazione per gli anni 2005 e 2006, con cui le erano stati attribuiti redditi per IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 288.290,00 Euro.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. lombarda aveva confermato la decisione con cui la C.T.P. di Brescia aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che gli acquisti della Gioiel Car erano da considerarsi effettivi e documentati; da cui il pieno diritto alla detraibilità dell’IVA risultante dalle registrazioni, ma al contempo la illegittimità degli accertamenti eseguiti, trattandosi di beni non utilizzati per atti qualificabili come delitti non colposi.

3. La società contribuente non si è costituita in giudizio.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del’8.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19” ritenendo che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che l’assenza di particolari irregolarità ed il versamento dell’IVA a debito costituiscano elementi sufficienti per escludere l’esistenza di un meccanismo fraudolento a danno dell’erario messo in luce dall’Ufficio con numerosi elementi indiziari della falsità delle operazioni fatturate.

1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” essendosi la C.T.R. limitata a considerare effettivi e documentati gli acquisti della Gioiel Car Due sulla base della esistenza di una contabilità della Italiancar senza particolari irregolarità e del versamento regolare dell’IVA.

1.3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, del D.L. n. 16 del 2012, art. 8 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 2012, dell’art. 109 TUIR, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando che l’accoglimento delle ragioni della Gioiel Car Due da parte dei giudici di merito non teneva conto della indeducibilità dei componenti negativi di reddito ai fini I.V.A., non essendo ammessa la deduzione dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti od attività qualificabili come reato.

2. Tali censure, suscettibili di esame congiunto, in quanto strettamente connesse, appaiono meritevoli di accoglimento.

3. Invero, nelle ipotesi di operazioni inesistenti riconducibili alle c.d. frodi carosello, come quella in esame, questa Corte ha costantemente precisato e ribadito che l’amministrazione finanziaria “ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Qualora l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (cfr. Cass. n. 11873/18; n. 16469/18 e n. 17619/18).

4. In relazione a tale ultimo profilo, oggetto di specifica deduzione da parte della ricorrente, nella citata pronuncia questa Corte ha ritenuto “priva di rilievo la prova tanto sulla regolarità formale delle scritture, quanto sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto, infine, sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio perchè i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato. Si tratta, invero, di circostanze, le prime, già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e, l’ultima, perchè riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (v. Cass. n. 20059 del 2014 cit.; Cass. n. 428 del 14.1.2015; Cass. n. 29002 del 5.12.2017); nonchè, Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14, la quale precisa che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato… partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”.

5. Nella fattispecie in esame la C.T.R., ritenendo acriticamente che “gli acquisti della Gioielcar erano da considerarsi effettivi e documentati”, nonchè incontestabile “il pieno diritto alla detraibilità dell’IVA risultante dalle registrazioni” non si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte (v. decisioni n. 11873/18 e n. 17619/18).

6. Dette affermazioni peraltro non rispettano il minimo funzionale di motivazione in quanto la decisione risulta apodittica ed inidonea a superare gli elementi specifici di prova forniti dall’amministrazione finanziaria a sostegno della propria tesi, come riportati per autosufficienza nel ricorso; tra questi l’assenza di dotazione di personale, assolutamente ignorato in motivazione benchè rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 32980/18; conf. n. SU n. 22232/16; n. 15964/16; n. 24426/13; n. 1236/06).

7. Le erronee conclusioni cui è pervenuta la C.T.R. in punto di fatturazioni inesistenti consentono di disattenderne le conclusioni anche con riferimento alla deducibilità dei costi, non potendo affatto ritenersi che l’avvenuto pagamento delle fatture costituisca prova adeguata sia del relativo esborso finanziario, che dell’inerenza dello stesso all’attività d’impresa e che quindi possano considerarsi integrate le condizioni di legge per la sua deducibilità (cfr. Cass. 26461/14; conf. n. 17788/18 e n. 13800/14).

8. In tale contesto, le considerazioni della C.T.R. in ordine alla deducibilità dei costi ai fini I.V.A. per il sospetto di reato che gravava su soggetti terzi con i quali la Gioielcar aveva intrattenuto rapporti commerciali, non possono essere condivise.

9. In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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