Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13377 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13377 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 15430-2008 proposto da:
EDITRICE ROMANA S.R.L. c.f. 07756160581, in persona
del legale rappresentante

Ero

temgore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, 0/0 REP. LEGAL,
studio dell’avvocato FRANCESCA LODIGIANI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

1060

PASCA RAYMONDI MARIO;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 8939/2006 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 30/06/2015

”t.
di ROMA, depositata il 29/05/2007 R.G.N. 1183/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso

..

R. Gen. N.15430/2008
Udienza 4.3.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 8939 del 2006, la Corte d’appello di Roma,
riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stesse sede che aveva
rigettato il ricorso proposto da Mario Pasca Raymondi, dichiarava che fra questi e
L’Editrice romana s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far tempo

con il quotidiano II tempo in qualità di libero professionista, dopo che dal 1960 vi
aveva lavorato in qualità di giornalista professionista con rapporto di lavoro
subordinato. A sostegno della decisione, la Corte argomentava che il Pasca
Raymondi era quotidianamente presente in azienda, provvedendo alla redazione di
molteplici articoli e di rubriche fisse e ricevendo emolumenti in via continuativa.
Aggiungeva che dalle prove testimoniali era emerso che il lavoratore si era dimesso
dal precedente rapporto di lavoro subordinato in quanto gli era stato promesso che in
tal modo avrebbe avuto più spazio all’interno del giornale; nulla era emerso peraltro
in ordine ad un mutamento delle caratteristiche e modalità del rapporto tra le parti, in
precedenza pacificamente di natura subordinata, per il periodo susseguente le
dimissioni, essendo anzi risultata la prestazione intensificata. Condannava la società
al pagamento in favore del lavoratore delle conseguenti differenze retributive e del
TFR, avuto riguardo alla qualifica di redattore ordinario, esclusi i compensi per
lavoro notturno, domenicale ed indennità redazionale. Disponeva con separata
ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione del dovuto.
Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. L’Editrice Romana (già s.p.a.) ha
proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Mario Pasca Raymondi è rimasto
intimato. La causa è stata inizialmente chiamata per l’udienza del 22.10.2014, alla
quale è stato disposto il rinnovo della comunicazione dell’udienza ex art. 377 u.c.
c.p.c. , risultata tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli articoli 2094, 2104,2105 e 2106 del codice civile; come secondo
motivo violazione e falsa applicazione degli articoli 2729, 2222, 2224 del codice

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civile e 50 del d.p.r. numero 917 del 1986, 61 del decreto legislativo 276 del 2003 e
Paol

…….

hinoy,

estensore

3

dall’aprile 1987 e fino al luglio 1991, periodo durante il quale egli aveva collaborato

R. Gen. N.15430/2008
Udienza 4.3.2015

409 del codice di procedura civile; come terzo motivo violazione e falsa
applicazione degli articoli 2094, 2104, 2105 e 2106 del codice civile in relazione
allo specifico rapporto di lavoro subordinato giornalistico; come quarto motivo
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.

laddove ha ritenuto la natura subordinata della prestazione svolta nel periodo
riconosciuto. Lamentano che tale qualificazione sia avvenuta sulla base delle sole
continuità, intensità e quotidianità della prestazione lavorativa e non sulla base – in
quanto attività giornalistica ad elevato contenuto professionale- della sussistenza
degli obblighi di diligenza, fedeltà e obbedienza e del potere disciplinare del datore
di lavoro. Sostiene la ricorrente che la soluzione sarebbe stata adottata in violazione
delle norme legali in tema di definizione di lavoro subordinato, in particolare con
riferimento al lavoro subordinato di natura giornalistica. La Corte avrebbe inoltre
omesso di accertare se gli elementi ritenuti sufficienti fossero l’ effetto di un obbligo
contrattualmente assunto o se si trattasse circostanze fattuali rilevate -a posteriori”.
2. Il ricorso non può essere accolto.
La motivazione sulla base della quale la Corte d’appello che ha ritenuto che il
rapporto di lavoro per il periodo dal 1987 al 1991 avesse natura subordinata poggia,
seppure sinteticamente, su due distinte rationes decidendi: la prima attiene alle
caratteristiche che la prestazione del giornalista ha assunto in concreto (la quotidiana
presenza in azienda, la redazione di numerosi articoli, la percezione di compensi in
via continuativa); la seconda attiene invece al fatto che in tale periodo non fossero
risultate mutate – pur dopo le intervenute dimissioni – le caratteristiche e le modalità
del rapporto tra le parti, in precedenza pacificamente di natura subordinata. La Corte
d’appello ha infatti valorizzato la circostanza che al contrario fosse emersa un’
intensificazione delle prestazioni in tale periodo, e che il teste escusso avesse riferito
che al Pasca Raymondi era stato consigliato di dimettersi in quanto in tal modo
avrebbe avuto più spazio all’interno del giornale. Non ha quindi ritenuto sufficiente ìl
mutamento della natura formale del rapporto, quando le caratteristiche che esso

Paol

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h” oy, estensore

“rt..

4

1.1. Tutti i motivi di ricorso attengono alla motivazione della Corte d’appello

R. Un. N.15430/2008
Udienza 4.3.2015

aveva assunto in concreto erano rimaste le stesse e non risultava la sussistenza di
un’effettiva volontà novat i va.
2.1. Tutti i motivi di ricorso attengono alla prima delle due rationes decidendi e
contestano gli elementi assunti dalla Corte capitolina nella valutazione delle
caratteristiche della prestazione. Nessuno degli argomenti proposti censura invece

intervenuta una novazione nella fase del rapporto che ha fatto seguito alla
prestazione qualificata dalle parti di lavoro subordinato.
2.2. Non essendo stata censurata la seconda rado decidendi, non risulta la
decisività delle censure formulate dalla ricorrente al fine di revocare in dubbio la
soluzione adottata dalla Corte d’appello.
2.3. Questa Corte Seziono Unite ha infatti in proposito ribadito con la sentenza
n. 7931 del 29/03/2013 che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di
giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a
cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di
ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e
giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli
specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo
del vizio di motivazione.
2.4. La seconda ratio decidendi della Corte d’appello è peraltro conforme
all’insegnamento consolidato di questa Corte, secondo il quale “La sopravvenuta
trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in un diverso rapporto di lavoro,
con il conseguente svolgimento della prestazione sulla base di un titolo negoziale
diverso, deve essere dimostrata dalla parte che deduce la trasformazione a seguito di
uno specifico negozio novativo, il quale presuppone, innanzi tutto, che risulti la
chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto (Cass.
n. 8527 del 08/04/2009, Cass. n. 6985 del 26/11/1986, Cass. n. 4670 del 26/02/2009).
3. Nulla sulle spese, non avendo svolto l’ intimato attività difensiva.
P.Q.M.
Paia G inoy, estensore

V

5

specificamente l’altra concorrente motivazione, che attiene all’essere o meno

R. Gen. N.15430/2008
Udienza 4.3.2015

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 4.3.2015

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