Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13377 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. I, 17/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. MASSA Giunio, come

da procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona de Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione dei decreto della Corte d’appello di Genova n.

159/09 V.G. depositato il 12 giugno 2009;

nonchè sul ricorso n. 16710/10 proposto da:

M.W., rappresentato e difeso dall’Avv. MASSA Giunio, come

da procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova n.

140/09 V.G. depositato il 17 giugno 2009;

nonchè sul ricorso n. 16712/10 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Giunio Massa, come

da procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova n.

152/09 V.G. depositato il 17 giugno 2009;

nonchè sul ricorso n. 17986/10 proposto da:

G.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Massa Giunio,

come da procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova n.

159/09 V.G. depositato il 12 giugno 2009, nonchè sul ricorso n.

17989/10 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Giunio Massa,

come da procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova n.

138/09 V.G. depositato il 12 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per

l’inammissibilità dei ricorsi ex art. 362 c.p.c. o, in subordine,

l’accoglimento;

Udito l’Avv. Giunio Massa.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti indicate in epigrafe ricorrono con separati atti per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 per ciascuno per anni 5 di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare apertasi avanti al Tribunale di Lucca in seguito a sentenza di fallimento della Capital Italia s.r.l. del 17.1.1986, ancora pendente alla data delle domande (16-17 febbraio 2009), nella quale avevano proposto domande di ammissione al passivo tra il marzo e l’agosto del 1992.

Resiste l’Amministrazione con controricorso ad eccezione del procedimento n. 17986/10.

I ricorrenti hanno depositato memoria. Nel procedimento n. 16712/10 la memoria è stata depositata anche dal Ministero.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni, essendo oltretutto, identici i motivi.

Con i primi sei e il nono motivo di ricorso si censurano le impugnate decisioni in relazione alle modalità di calcolo con le quali è stata determinata la durata ragionevole del procedimento, avendo il giudice del merito sommato la durata ritenuta ragionevole dei procedimenti contenziosi sorti in corso di procedura con quella della medesima.

Le censure sono fondate, avendo già stabilito la Corte che la durata complessiva di una procedura fallimentare, che per sua natura è un contenitore di procedimenti, non può comunque superare i sette anni, pur tenendo conto della eventuale particolare complessità della stessa.

Il settimo e l’ottavo motivo con i quali si censura la liquidazione dell’indennizzo operata dal giudice del merito sono assorbiti, dovendo la Corte procedere, nell’esercizio del potere di cui all’art. 384 c.p.c., alla rideterminazione dell’indennizzo in ragione della durata irragionevole.

Gli ulteriori motivi che attengono alla liquidazione delle spese sono anch’essi assorbiti, stante la necessità di una nuova statuizione sul punto.

I ricorsi debbono dunque essere accolti nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 9.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni dieci di irragionevole ritardo quale risulta detraendo anni sette dalla durata complessiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti al ricorso n. 16708/10 i ricorsi n. 16710/10, 16712/10, 17986/10,17989/10, li accoglie; cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 9.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.671,00, di cui Euro 561,00 per diritti, Euro 1010,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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