Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13376 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20750/2012 proposto da:

D.M.M., C.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

GALLEANO, che le rappresenta e difende per deleghe margine dei

ricorsi;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., società con socio unico, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO TOSI, per delega a margine dei controricorsi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Sergio G ALLEANO e Luigi FIORILLO per delega

orale dell’avvocato Paolo Tosi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

D.M.M. e C.A. con distinti ricorsi chiedono la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 19 marzo 2012, emessa nella causa dalle medesime proposta nei confronti di Poste italiane spa.

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Genova le ricorrenti esposero di essere state assunte da Poste italiane spa con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui assumevano la illegittimità.

In particolare la D. aveva stipulato due contratti a termine, il primo dal 7 dicembre 2006 al 17 gennaio 2007 ed il secondo dal 1 febbraio 2007 al 31 marzo 2007. Entrambi con mansioni e qualifica “D” operatore junior.

La C. aveva stipulato quattro contratti in sequenza: dal 1 febbraio 2006 al 31 marzo 2006, dal 20 giugno 2006 al 15 settembre 2006, dal 2 novembre 2006 al 31 gennaio 2007 e dal 6 giugno 2007 al 31 agosto 2007. Anche in questo caso con medesime mansioni e qualifica “D” operatore junior.

Tutti i contratti a tempo determinato furono stipulati “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266”.

Le ricorrenti chiesero che venisse dichiarata l’illegittimità della apposizione del termine per “contrarietà della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, alla normativa europea e specificamente alla clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva dell’Unione europea 1999/70”.

Il Tribunale di Genova, riuniti i ricorsi, li rigettò. La pronuncia fu confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza pubblicata il 19 marzo 2012.

Contro tale decisione le ricorrenti propongono ricorso per cassazione basato su di un unico motivo: “violazione della clausola 5 della direttiva UE 1999/70 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio”, sostenendo che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-

bis, sarebbe incompatibile con la normativa europea, ragion per cui a decorrere dal secondo contratto, non poteva che trovare applicazione la normativa ordinaria di cui del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con conseguente nullità del termine apposto in violazione di tale norma e trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Poste italiane spa si è difesa con controricorso.

La Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria, in sequenza con quanto disposto per la causa F. c. Poste italiane spa (r.g. 17638/2011), ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alla Sezioni unite. Il Primo Presidente ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite.

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza. Nella sua memoria la difesa delle ricorrenti ha prospettato una serie di possibili contrasti tra la disciplina italiana da applicare al caso in esame e la disciplina europea dettata dalla direttiva che ha recepito l’accordo quadro.

La causa è stata discussa dagli avvocati delle parti e dal PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le controversie in esame ripropongono i temi oggetto della controversia F. c. Poste italiane spa (ricorso per cassazione n. r.g. 17638/2011), decisa da Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374.

I fatti sono del tutto analoghi, perchè si è in presenza di una reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, con medesime mansioni e medesima qualifica.

Nel caso della D. i contratti sono stati due, dal 7 dicembre 2006 al 17 gennaio 2007 e dal 1 febbraio 2007 al 31 marzo 2007.

Quindi, il periodo complessivo di lavoro è stato di circa tre mesi e dieci giorni, con un intervallo dal 17 gennaio al 1 febbraio.

Nel caso della C. i contratti sono stati quattro: dal 1 febbraio 2006 al 31 marzo 2006, dal 20 giugno 2006 al 15 settembre 2006, dal 2 novembre 2006 al 31 gennaio 2007 e dal 6 giugno 2007 al 31 agosto 2007. Il periodo complessivo di lavoro, all’interno di un arco di tempo che va dal febbraio 2006 al 31 agosto 2007, è stato quindi di poco meno di undici mesi, con intervalli superiori ai 60 giorni tranne nel caso di quello tra il secondo ed il terzo contratto che è stato di 46 giorni.

I ricorsi per cassazione ripropongono solo uno dei motivi di cui al ricorso 17638/2011, mentre le memorie, tanto quelle depositate dinanzi alla Sezione lavoro quanto quelle finali depositate dinanzi alle Sezioni unite, sono sovrapponibili e si concludono con le medesime prospettazioni di questioni di pregiudizialità.

La sovrapponibilità dei temi in discussione e la correlativa identità delle ragioni della decisione, impongono, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.., di motivare la decisione in modo succinto, mediante rinvio a quanto esposto in Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374 (in particolare ai punti 40 – 81).

Sulla base di tali ragioni, che qui debbono essere integralmente richiamate, i ricorsi devono essere rigettati, perchè la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti prima ricostruita, considerata la durata di ciascun contratto, la durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e la durata complessiva del rapporto, è rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007; non è ipotizzabile una forma di frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr., sentenza cit., punti 62-63), e la normativa dettata dal legislatore italiano in materia è conforme alla direttiva europea (cfr., sentenza cit. punti 64-81).

La spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, considerata la problematicità della materia attestata dalla rimessione alle Sezioni unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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