Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13376 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13376 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Andriuolo Raffaella Lucia Maria
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
128/2010/1
depositata il 30/4/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Andriuolo Raffaella Lucia Maria contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante raccoglimento dell’appello
proposto dalla contribuente
ne aveva respinto
contro la sentenza della CTP di Potenza n. 60/3/2008 che
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 89001030069 per irpef
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15939/11
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 29/05/2013
2002. 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. 11 presidente ha fissato l’udienza del 17/4/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
ha negato valore presuntivo agli elementi addotti dall’Ufficio ponendo a carico dello stesso
l’onere probatorio.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente motivazione sulle circostanze
addotte dall’Ufficio con le controdeduzioni in appello.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono fondate.
Premesso che,in tema di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 – che consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle
quali (art. 2727 cod. civ.) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello
ignoratorla presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al
contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, va osservato che, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, è ravvisabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto
alla formazione del proprio convincimento con riferimento alle deduzioni dell’Ufficio in
sede di appello.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le
spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Basilicata
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 17/4/2013.
Con primo motivo la ricorrente assume la viola dell’art. 38 del dpr 600/73 laddove la CTR