Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13376 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35919/2019 R.G., proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Lidia Corallo,

con studio in Ragusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo

p.e.c.: lidiacorallo.avvragusa.legalmail.it), giusta procura in

allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia il 10 aprile 2019 n. 2254/13/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 10 aprile 2019 n. 2254/13/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRPEF relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti, nonchè l’appello proposto in via incidentale dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il 28 maggio 2013 n. 443/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto al rimborso in relazione al reddito di lavoro dipendente, ma non anche in relazione al reddito di impresa. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente posto a base della pronunzia la decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, che era stata estranea al dibattito processuale ed aveva posto a suo carico un onere probatorio insuscettibile di osservanza.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto l’inosservanza dell’onere probatorio a suo carico sulla base della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la quale era sopravvenuta durante il giudizio di appello.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.

1.1 In tema di agevolazioni tributarie erogate ad un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107, par. 2, lett. b) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107, par. 2, lett. b, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199).

1.2 Nella specie, il contribuente ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa sul presupposto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe rigettato l’appello, senza consentirgli di formulare osservazioni e produrre documentazione con riguardo alla questione rilevata d’ufficio dell’incidenza dello ius superveniens, costituito dalla decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, sulle condizioni per ottenere il rimborso.

1.3. In verità, sulla scorta della sentenza impugnata, non risulta che le parti abbiano interloquito sulla sopravvenienza in corso di causa della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, per cui è evidente la conseguente lesione del diritto difesa con riguardo alla prova del diritto al rimborso.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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