Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13376 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. I, 17/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., P.M.C., P.T.,

P.M., con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento n.

14, presso gli Avv.ti Barone Anselmo e Carlo Maria Barone che lo

rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n.

101/06 V.G. depositato il 9 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Anselmo Barone.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., P.M.C., P.T. e P.M. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata sia del processo di opposizione alla sentenza di fallimento del dante causa Pa.Pa. (deceduto il (OMISSIS)) iniziato avanti al Tribunale di Bari il 30 giugno 1983 e concluso con sentenza della Cassazione del 17 novembre 2000, sia della procedura fallimentare iniziata il 9 giugno 1983 e conclusasi con la citata sentenza, liquidando: Euro 1.500,00 in favore di tutti i ricorrenti quali eredi nonchè Euro 3.000,00 in favore del solo P. P. in proprio in relazione alla causa di opposizione alla sentenza di fallimento; Euro 16.000,00 in favore di P. P. in relazione alla durata della procedura fallimentare.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto che il solo P. P. avesse agito, oltre che nella qualità di erede di Pa.Pa., anche in proprio sulla base della sola enunciazione contenuta nel ricorso introduttivo senza considerare anche il contenuto della procura al difensore che tale distinzione non prevedeva.

La censura è infondata. A parte fa considerazione che la formulazione della procura quale è riportata nel ricorso per cassazione è generica e non chiarisce se la stessa sia stata rilasciata dalle parti per agire per il risarcimento dei danni per la durata dei procedimenti de quibus quali eredi o in proprio, ciò che rileva è il contenuto dell’atto introduttivo nel quale pacificamente il solo P.P. ha dichiarato di agire anche in proprio; poichè “La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato con l’unico limite dell’indisponibilità della pretesa (Cassazione civile, sez. 3^, 17/03/2006, n. 5905) deve ritenersi che la differenziazione tra le posizioni dei ricorrenti, anche se non espressamente concordata con il legale, sia il frutto di una legittima valutazione del difensore.

Il terzo, il sesto e il settimo motivo, che per l’identità delle questioni che propongono possono essere trattati congiuntamente, con i quali si deduce violazione di legge e difetto di motivazione e si sostiene che avrebbe errato la Corte di merito nel non ritenere comunque dovuto l’indennizzo agli eredi anche per il lasso temporale successivo al decesso del de cuius sia con riferimento al giudizio di primo grado di opposizione al fallimento indipendentemente dalla loro costituzione sia in relazione alla procedura fallimentare sono infondati. Il Collegio infatti condivide il principio più volte enunciato dalla Corte secondo cui non sussiste la “possibilità” giuridica, per un soggetto, di assumere la veste di danneggiato ai sensi della c.d. “L. Pinto” sulla base di “un interesse giuridicamente rilevante allo svolgimento del giudizio in tempi ragionevoli” (primo e secondo motivo) ovvero con effetto retroattivo, quanto alla posizione di erede (terzo motivo). Ciò invero sarebbe “in contrasto con il principio per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Sez. 1, n. 23416/2009; n. 2983/2008). Così, di recente, in motivazione Sez. 1, Ordinanza n. 1309 del 2011). Nè è contraria a tale orientamento la giurisprudenza citata dai ricorrenti (Sent. n. 26931/06 e n. 22405/08) in quanto il rilievo della situazione di parte in senso sostanziale degli eredi del de cuius e la loro posizione di destinatari degli effetti della sentenza che definisce il giudizio in essa valorizzato è stato proposto solo al fine di giustificare la rilevanza, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, anche dello spezzone temporale anteriore alla loro assunzione della posizione di parte anche in senso formale ma non per attribuire loro un diritto all’indennizzo anche per la fase intermedia tra il decesso del de cuius e la costituzione in giudizio degli aventi causa, presupponendo pur sempre il riconoscimento di detto indennizzo la sofferenza psichica che può derivare dalla sola effettiva partecipazione alla vicenda processuale.

Infondato è il quarto motivo laddove si sostiene che l’indennizzo spetterebbe comunque per la fase posteriore alla costituzione avvenuta in appello dal momento che in tale fase non era ovviamente più parte processuale il defunto dante causa e gli attuali ricorrenti, con l’eccezione di P.P., hanno agito solo quali eredi e non in proprio mentre solo in questa seconda veste l’indennizzo, in tesi, competerebbe.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi in relazione alla richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale subito da P.P. per la perdita di chances professionali conseguenti alla necessità di doversi occupare della famiglia un membro della quale era stato coinvolto nel fallimento. Il motivo è infondato in quanto la Corte si è pronunciata anche sul danno patrimoniale richiesto dal predetto in proprio e non quale erede e l’eventuale mancata confutazione di argomentazioni relative ad una singola voce di danno attiene semmai al difetto di motivazione, nella specie non denunciato.

L’ottavo motivo, con il quale si censura la pronuncia in discorso per avere determinato in soli otto anni il periodo di irragionevole durata a fronte di una procedura fallimentare svoltasi tra il 1983 e il 2002 è fondato, avendo questa Corte indicato in sette anni il termine entro il quale deve ragionevolmente chiudersi una procedura fallimentare complessa, così come è qualificata quella in oggetto.

Il nono e il decimo motivo che attengono a diniego della rivalutazione monetaria sono infondati, avendo già la Corte ritenuto che in considerazione carattere indennitario dell’obbligazione nessuna rivalutazione può essere accordata (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8712 del 13/04/2006).

L’undicesimo e il dodicesimo motivo con i quali viene censurata la pronuncia laddove liquida equitativamente in Euro 1.000,00 all’anno i danni patrimoniali spettanti a P.P. per l’irragionevole durata della procedura fallimentare sono infondati in quanto il generico richiamo a ulteriori voci di danno non è supportato da alcuna argomentazione attinente al nessi tra le stesse e la durata del procedimento.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione è cassato in parte qua il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di P.P. di Euro 11.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni dodici di irragionevole ritardo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità in favore di P.P. possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle delle precedenti fasi come già liquidate.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente P.P. della somma di Euro 11.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, a titolo di indennizzo per danni morali per l’irragionevole durata della procedura fallimentare nonchè alla rifusione delle spese delle precedenti fasi come già liquidate; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del medesimo ricorrente del 50% delle spese di questa fase che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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