Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13376 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4691/2014 R.G. proposto da:

Gea Refrigeration Italy s.p.a. con socio unico, in persona dei legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Mario Martelli, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avvocato Giorgia Passacantilli in Roma, via F. Siacci n. 38,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 56/2013, depositata l’8 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1-Gea Refrigeration Italy s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, impugna l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Bologna 1 per l’anno di imposta 2002 (Irpeg e Irap) per i maggiori ricavi conseguenti al disconoscimento dei costi apparentemente rappresentati da fatture emesse da società riconducibili a tale C.A., in realtà relative ad operazioni inesistenti perchè dirette a giustificare contabilmente, sotto forma di consulenze, le tangenti corrisposte per procacciarsi illecitamente commesse e forniture nel settore dell’energia.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglie il ricorso del contribuente (sentenza n. 60/3/10 del 23 febbraio 2010). 1.2- La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglie l’appello dell’Ufficio e rigetta l’appello incidentale del contribuente sul punto della decadenza dall’azione accertativa. In motivazione evidenzia che la genericità delle fatture non consente di verificarne l’inerenza.

1.3- La società ricorre per cassazione per cinque motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione.

1.4- L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso avverso, con ogni conseguenziale pronunzia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe rigettato l’eccezione di decadenza dal potere accertativo, ritenendo applicabile la norma sul raddoppio del termine per l’accertamento in presenza di una denunzia penale.

2.2. I rimanenti motivi di ricorso denunziano, sotto vari profili, vizi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata.

2.4- Il secondo motivo lamenta vizio di extrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4) perchè la sentenza ritiene mancante il requisito dell’inerenza dei costi documentati dalle fatture di cui invece l’Ufficio aveva sostenuto la falsità.

2.5- Il terzo motivo denunzia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per omessa pronunzia su punti decisivi della controversia, con particolare riferimento alla documentazione prodotta in giudizio per dimostrare l’effettività delle prestazioni ed al provvedimento di archiviazione del giudice penale.

2.6- I fatti di cui al punto precedente vengono poi censurati sia nel quarto che nel quinto motivo sotto il diverso profilo, rispettivamente, della nullità (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., e della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 2729 c.c.

3.- L’Agenzia delle entrate, nel controricorso, contrasta specificamente il primo motivo del ricorso ed illustra quale sia la motivazione in fatto dell’accertamento fiscale, introducendo fatti ed argomenti non rintracciabili però nel testo della sentenza impugnata.

4.- Il primo motivi di ricorso è infondato.

4.1- E’ opportuno richiamare la giurisprudenza copnsolidata di questa Corte sul raddoppio dei termini per l’accertamento, per cui “In tema di accertamento tributario, i termini previsti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (fra molte, Cass. nn. 9322 del 11/04/2017, 10345 del 26/04/2017; 23628 del 09/10/2017), senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015 (Cass. nn. 16728 del 9/8/2016, 26037 del 16/12/2016, 11620 del 14/5/2018).

4.2- La ratio della norma sul raddoppio dei termini era costituita dalla maggiore complessità dell’accertamento causata dall’obbligatorietà della denunzia penale (C. Cost. n. 247 del 2011), esigenza che ricorreva indipendentemente dalla qualifica rivestita nell’organizzazione aziendale dalla persona fisica denunziata, come erroneamente ritenuto dalla contribuente con motivazione inutilmente ripetuta in tutti i gradi del presente giudizio.

5.- I rimanenti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto fra di loro connessi, sono fondati.

5.1- Occorre premettere che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); Inoltre, con riferimento alla riformulazione del vizio di motivazione: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, Corte di Cassazione – copia non ufficiale deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

5.2- Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perchè, a fronte di una vicenda che dalla prospettazione contenuta negli atti di parte emerge complessa ed articolata, meritevole per questo di attenta ed esauriente valutazione da parte del giudice del merito, omette invece qualunque esame critico delle emergenze processuali, indicando come unico motivo della decisione adottata, “entrando nel merito delle fatture contestate” la “genericità della descrizione delle operazioni”.

5.3- Per altro, l’unico motivo indicato in sentenza non è idoneo a sorreggere la decisione sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, oggetto della controversia, che è cosa ben diversa dalla inerenza dei costi. Nè la sentenza dà conto del ragionamento attraverso cui dalla sola genericità delle fatture possa desumersi l’inesistenza delle prestazioni.

5.4- Nessuna delle numerose questioni in fatto ed in diritto prospettate dalle parti ha costituito, inoltre, oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata, per cui non è possibile cogliere quali siano le fonti di prova ritenute prevalenti ai fini della decisione e quali subvalenti.

5.5- Non è consentita, infine, alcuna integrazione della motivazione della sentenza ad opera delle parti, che costituirebbe una mera congettura; perciò non coglie nel segno il tentativo dell’Agenzia delle entrate di valorizzare, a sostegno della decisione, fatti ed argomenti che, pur emersi in causa, sono stati ignorati dal giudice di appello.

6.- In conclusione i motivi di ricorso sono fondati e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per un nuovo giudizio, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA