Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13375 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18180/2012 proposto da:

D.C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE BIAGINI,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., società con socio unico, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Sergio GALLEANO, Daniele BIAGINI e Franco

Raimondo BOCCIA per delega orale dell’avvocato Arturo Maresca;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

D.C.N. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2 maggio 2012, emessa nella causa proposta nei confronti di Poste italiane spa.

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Lucca la signora D.C. espose di essere stata assunta da Poste italiane spa con la qualifica “D” operatore junior e mansioni riconducibili all’area operativa, con un contratto a tempo determinato dal 1 aprile 2007 al 31 luglio 2007 e di essere stata nuovamente assunta, con medesima qualifica e mansioni, dal 20 agosto 2007 al 17 ottobre 2007 e dal 28 novembre 2007 al 31 gennaio 2008.

L’assunzione, in tutti e tre i contratti, avvenne “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266”.

La ricorrente chiese che venisse dichiarata l’illegittimità della apposizione del termine per “contrarietà della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, alla normativa europea e specificamente alla clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva dell’Unione europea 1999/70”.

Il Tribunale di Lucca rigettò il ricorso e la decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

Contro tale decisione la ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale denunzia “violazione della clausola 5 della direttiva UE 1999/70”, sostenendo che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, sarebbe incompatibile con la normativa europea, ragion per cui “a decorrere dal secondo contratto, non poteva che trovare applicazione la normativa ordinaria di cui del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con la conseguente nullità del termine apposto in violazione di tale norma e la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato” (ricorso, pag. 25).

Poste italiane spa si è difesa con controricorso.

La Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria, in sequenza con quanto disposto per la causa F. c. Poste italiane spa (r.g. 17638/2011), ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alla Sezioni unite. Il Primo Presidente ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite.

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza. Nella sua memoria la difesa della ricorrente ha prospettato una serie di possibili contrasti tra la disciplina italiana da applicare al caso in esame e la disciplina europea dettata dalla direttiva che ha recepito l’accordo quadro.

La causa è stata discussa dagli avvocati delle parti e dal PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia in esame ripropone i temi oggetto della controversia F. c. Poste italiane ripa (ricorso per cassazione n. r.g. 17638/2011), decisa da Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374.

I fatti delle due controversie sono del tutto analoghi, perchè si è in presenza di una reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, con medesime mansioni e qualifica.

Nel caso in esame si tratta di tre contratti: dal 1 aprile 2007 al 31 luglio 2007; dal 20 agosto 2007 al 17 ottobre 2007 e dal 28 novembre 2007 al 31 gennaio 2008. Quindi, il periodo complessivo di lavoro è stato di circa 8 mesi, con un intervallo tra il primo ed il secondo contratto di 20 giorni ed un intervallo tra il secondo ed il terzo contratto di 42 giorni.

Il ricorso per cassazione ripropone solo uno dei motivi di cui al ricorso 17638/2001, mentre le memorie delle due controversie, tanto quelle depositate dinanzi alla Sezione lavoro quanto quelle finali depositate dinanzi alle Sezioni unite, sono sovrapponibili e si concludono con le medesime prospettazioni di questioni di pregiudizialità.

La sovrapponibilità dei temi in discussione e la correlativa identità delle ragioni della decisione, impongono, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.., di motivare la decisione in modo succinto, mediante rinvio a quanto esposto in Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374 ed in particolare ai punti 40 – 81.

Sulla base di tali ragioni, che qui debbono essere integralmente richiamate, il ricorso deve essere rigettato, perchè: la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti prima ricostruita, considerata la durata di ciascun contratto, la durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e la durata complessiva del rapporto, è rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007; non è ipotizzabile una forma di frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr., sentenza cit., punti 62-63), e la normativa dettata dal legislatore italiano in materia è conforme alla direttiva europea (cfr., sentenza cit., punti 64-81).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, considerata la problematicità della materia attestata dalla rimessione alle Sezioni unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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