Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13375 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13375 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11388-2009 proposto da:
ABDIJI MEFMETALI C.F. BDJMMT71E09Z148N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, rappresentato e
difeso dagli avvocati LUCIANO PASCUCCI, MARIA
SERAFINA PASCUCCI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1020

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.E. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 30/06/2015

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA
VALENTE, CLEMENTINA POLLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

di PERUGIA, depositata il 23/08/2008 R.G.N. 571/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato PASCUCCI LUCIANO;
udito l’Avvocato POLLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 344/2008 della CORTE D’APPELLO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Orvieto Abdiji Mefmetali
chiedeva la pensione di inabilità e, in subordine, l’assegno ordinario di
invalidità, ai sensi della 1. 12.06.84 n. 222.
2.- Espletata consulenza medico legale e rigettata la domanda,
proponeva appello l’assicurato. La Corte di appello di Perugia, con
sentenza del 23.08.08, rinnovata la consulenza tecnica, rigettava
l’impugnazione, rilevando che le patologie da cui era affetto l’assicurato
(esiti di duplice intervento per ernia discale lombare L5-S1 con lombosciatalgia sx recidivante e discreta limitazione funzionale del tronco),
tenuto anche conto dell’attività lavorativa (operaio edile), determinavano
una discreta limitazione funzionale ma non una riduzione della capacità
lavorativa superiore a due terzi,.
3.- Propone ricorso per cassazione l’assicurato. Risponde l’INPS
con controricorso.
Motivi della decisione
4.- Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.
4.1.- Violazione dell’artt. 1 della legge 12.06.84 n. 222, in quanto la
Corte di merito, pur rilevando l’esistenza di una sensibile riduzione della
capacità lavorativa (anche se non sufficiente a superare il minimo del 67%
codificato dalla norma), non si è fatta carico di espletare specifiche
indagini, ulteriori a quelle compiute dal consulente tecnico, al fine di
stabilire se ”residuata all’assicurato l’effettiva possibilità di continuare a
svolgere la propria attività in modo continuativo e senza usura per le
residue energie lavorative.
4.2.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo della controversia, consistente nella circostanza che la
riduzione della capacità lavorativa del ricorrente è di poco inferiore alla
soglia di legge e che l’attività lavorativa espletata e senz’altro usurante. Sul
punto la Corte di appello si è pronunziata in maniera contraddittoria.
5.- Entrambi i motivi di ricorso contestano l’accertamento
dell’entità della residua capacità lavorativa compiuto dal giudice di merito,
sotto il duplice aspetto dell’esistenza di effettiva possibilità di continuare
l’attività lavorativa e del carattere usurante delle affezioni riscontrate.
Essendo il giudice pervenuto alle sue conclusioni sulla base delle indagini
medico-legali compiute dal consulente tecnico di ufficio, nella sostanza la
parte lamenta l’insufficienza delle indagini stesse, per insufficiente
approfondimento degli aspetti medico-legali della sua condizione.
Con queste censure parte ricorrente introduce inammissibilmente
nel giudizio di legittimità temi nuovi di dibattito non tempestivamente
affrontati nelle precedenti fasi. La giurisprudenza di questa Corte ritiene
che le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di
3. Abdiji Mefrnetali c. INPS (r.g. 11388-09)

Svolgimento del processo

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2015

Il

ente

ufficio – e per esse alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione a condizione che esse
siano state proposte davanti al giudice di merito. A tale scopo le
contestazioni in questione, ove non esplicitamente menzionate dalla
sentenza impugnata, debbono essere adeguatamente segnalate nel ricorso,
con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le
stesse erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di
controllare ex actis il contenuto dell’asserzione prima di esaminare nel
merito la questione sottoposta (v., tra le tante, le sentenze Cass. 8.06.11 n.
2011 e 31.03.06 n. 7696).
In particolare — dato che non incorre nel vizio di carenza di
motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi
salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di
condividere il merito — la parte, per infirmare le argomentazioni adottate
sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, deve allegare le critiche
mosse già dinanzi al giudice a quo, indicandone la rilevanza ai fini della
decisione e deducendone l’omesso esame. Al contrario, una mera
disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato
peritale, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito,
inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4.05.09 n. 10222).
Nel caso di specie, mancando del tutto la prospettazione di spunti
critici mossi nel giudizio di merito contro l’accertamento peritale, le dette
condizioni di deducibilità dei vizi motivazionali sono insussistenti.
6.- Essendo i due motivi inammissibili, il ricorso deve essere
rigettato. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate
tra le parti.

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