Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13375 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/05/2017),  n. 13375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21855-2014 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. p.i. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO

MAZZOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

ONESTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2014 R.G.N. 749/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito l’Avvocato STEFANO GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20 marzo 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 27/30 giugno 2011 a S.S. da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per ritenuta tardività della contestazione disciplinare L. n. 300 del 1970, ex art. 7 effettuata in data 5 aprile 2011.

La Corte territoriale – in sintesi – premesso che i fatti oggetto di addebito disciplinare erano stati accertati nel corso di una indagine interna iniziata nell’ottobre 2010 e conclusa il 16 dicembre 2010, ha ritenuto che la Banca “non ha allegato, e provato, circostanze che giustifichino la dilazione tra la conclusione dell’indagine interna e la contestazione disciplinare effettuata il 5.4.2011; ha aggiunto che “la generica circostanza della complessità dell’organizzazione aziendale, o il presumibile rallentamento dell’operatività delle competenti strutture nel periodo natalizio, non possono di per sè provare la giustificatezza del ritardo, in difetto di prova di specifiche ragioni concrete”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con un motivo. Ha resistito il S. con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo si denuncia “Vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (anche) in riferimento all’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” per avere la sentenza impugnata ritenuto la tardività della contestazione disciplinare.

Parte ricorrente, pur nella consapevolezza che la S.C. “tende a considerare il problema come una quaestio facti”, ritiene che sussistano invece argomenti per collocare il “vizio della sentenza d’appello in ordine alla tardività della contestazione fra le questioni di diritto, in quanto tali sindacabili ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Instaurando un parallelismo con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di giusta causa di licenziamento, la società reputa che, stante l’elasticità del requisito dell’immediatezza, esso “implica un rinvio ad un sistema di valori esterno alla norma”, con delibazione di standards valutativi e con una “qualificazione giuridica” dei fatti che rientrerebbe nella quaestio iuris sindacabile in sede di legittimità. Eccepisce nella specie che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto della complessità delle indagini ispettive, emergente dai documenti prodotti, nè del tempo necessario all’ufficio preposto per selezionarli ed esaminarli.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento in ragione dell’affermazione reiterata da questa Corte secondo cui la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare costituisce giudizio di merito (tra le innumerevoli v. Cass. n. 989 del 2017; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006), per cui una volta che tale principio risulta sancito dalla Corte regolatrice esso ha anche “vocazione di stabilità” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011; Cass. n. 17010 del 2014; Cass. n. 23675 del 2014), essendo preferibile – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011), ove l’esame dei motivi di ricorso per cassazione non offra elementi per mutare l’orientamento già espresso (cfr. art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1).

Orbene, innanzitutto non può essere condivisa l’assimilazione auspicata da parte ricorrente tra la nozione di giusta causa di licenziamento ed il criterio temporale dell’immediatezza della contestazione disciplinare. Infatti solo la prima è comunemente annoverata tra le cosiddette clausole generali, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, mediante la valorizzazione sia di principi che la stessa disposizione richiama sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero al rispetto di criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sicchè le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010). Non è certo tale il lasso temporale che deve essere apprezzato dal giudice ai fini della valutazione del corretto esercizio del potere disciplinare, per cui, rispetto ad esso, non è necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici (v. Cass. n. 434 del 1999).

Inoltre, anche rispetto alla giusta causa di licenziamento, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 17166 del 2016, conforme a Cass. n. 18715 del 2016) che essa, quale clausola generale, viene integrata valutando una molteplicità di elementi fattuali, la cui errata sussunzione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti dalla sentenza impugnata, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale e sempre che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito, altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto loro demandato; al contrario, l’omesso esame di un parametro, tra quelli individuati dalla giurisprudenza, va denunciato come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, entro i limiti della formulazione tempo per tempo vigente, sempre che abbia però valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, con grado di certezza e non di mera probabilità.

Nella specie la ricorrente qualifica come errore di sussunzione quello che è invece un diverso e complessivo apprezzamento operato dalla Corte del merito in ordine alla tardività della contestazione, lamentando che non sarebbe stato tenuto adeguatamente conto della “complessità” dell’indagine ispettiva, con una doglianza che investe pienamente la quaestio facti.

Ne consegue che il vizio attinente al giudizio di merito sulla tempestività della contestazione disciplinare, riguardante la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, piuttosto che nell’involucro solo formale ad esso attribuito dalla ricorrente, per i giudizi di appello instaurati – come nel caso che ci occupasuccessivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, non può essere denunciato con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014; proprio in materia di tardività della contestazione disciplinare v. Cass. n. 22415 del 2015).

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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