Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13375 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5420-2019 proposto da:

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALDERON DE LA BARCA, 87, presso lo studio dell’avvocato FABIO

LITTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

SCICOLONE;

– ricorrente –

contro

PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA,

29, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA LUONGO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4774/ 9/ 2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Ama, Azienda Municipale Ambiente spa Roma, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, in controversia su impugnazione da parte di Pontificio Istituto biblico di preavviso di fermo amministrativo di motociclo per mancato pagamento della presupposta cartella esattoriale per Tari anno 2012 (di Euro 70.849,81).

La controversia concerne la questione della esenzione da tributi, sia ordinari che straordinari, verso lo Stato italiano o qualsiasi ente in relazione a immobili da parte di Istituto avente sede nello Stato pontificio, ai sensi Trattato lateranense, art. 16.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo che la TARI ha valenza specifica di corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti e non di tributo, per cui l’Istituto pontificio non è esente dal relativo pagamento nè sussiste l’obbligo di notifica dell’atto impugnato per via diplomatica.

L’appello dell’ente era accolto con la sentenza in epigrafe, che riteneva sussistente l’esenzione sulla base delle norme del Trattato lateranense, cui è stata data attuazione con la L. n. 136 del 2016, art. 6, stabilendo che l’immobile ove ha sede l’Istituto ne è essente da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, e che la Tari ha natura tributaria, con conseguente esclusione dell’obbligo di pagamento da parte dell’Istituto pontificio.

Avverso tale sentenza il Comune di Roma propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il Pontificio istituto biblico con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, art. 16, comma 1, e della L. n. 810 del 1929; del D.Lgs. n. 507 del 1993, e del D.Lgs. n. 22 del 1997, nonchè della L. n. 137 del 2016, art. 2, del 1 aprile 2015, in relazione alla medesima Convenzione, art. 6.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Va premesso che il Trattato lateranense, art. 16, stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che impegna lo Stato a darvi attuazione.

2.2. A tanto lo Stato ha provveduto, ad es., per quanto riguarda l’imposta sui redditi (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 2, che dichiara gli immobili in questione esenti dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sui redditi e i relativi incrementi di valore esenti dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), la dichiarazione e l’accertamento catastale (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 6 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 38,) e l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui trattasi concerna, ed è ragionevole che concerna, esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione.

2.3. Questa Corte ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA: vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019), in base alla L. n. 222 del 1985, art. 16 (Trattato lateranense), dovendosi escludere il richiamo analogico al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I), in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

2.4. Peraltro, l’edificio in questione non è un edificio destinato al culto (edifici che il Reg. comunale di Roma n. 24 del 2003, art. 10, sulla applicazione sperimentale della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani esclude dal calcolo delle superfici, ma sempre perchè ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti” e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato lateranense.

3. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, tenuto conto delle eccezioni sollevate nel giudizio, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. La peculiarità della vicenda e la novità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, c.p.c., decide la causa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA