Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13374 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13374 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 4313-2009 proposto da:
CORCIULO

RICCARDO

LUIGI

C.F.

CRCRCR48C01F109K,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE
DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato CULLO
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

1018

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.E.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 30/06/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO RICCIO, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
contraricorrente

di LECCE, depositata il 20/10/2008 R.G.N. 624/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 1737/2008 della CORTE D’APPELLO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Lecce Riccardo Corciulo
chiedeva la pensione di inabilità e, in subordine, l’assegno ordinario di
invalidità, ai sensi della I. 12.06.84 n. 222.
2.- Accolta la domanda subordinata con decorrenza 1.01.06,
proponeva appello l’assicurato per ottenere la decorrenza della
prestazione dalla presentazione della domanda amministrativa (10.07.03).
3.- La Corte di appello di Lecce con sentenza del 20.10.08
accoglieva parzialmente l’impugnazione, anticipando il godimento
dell’assegno ordinario di invalidità alla data del 1 0 .12.05, cui il consulente
tecnico di ufficio aveva fatto risalire il riconoscimento del requisito
sanitario.
4.- Ricorre per cassazione Corciulo con ricorso e memoria.
Risponde l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione
5.- Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.
5.1.- Con il primo motivo è dedotta omessa valutazione dei motivi
di appello, con i quali era stata censurata la non adeguata considerazione
delle patologie a carico dell’apparato osteoarticolare, essendosi il giudice
di secondo grado limitato ad aderire le conclusioni del consulente
tecnico di ufficio, così recependo la carenze motivazionali della relazione,
la quale avrebbe ignorato l’esistenza di una patologia artrosica già
evidenziata sul piano medico legale nel 2003, nonché una uncoartrosi
cervicale ed una periartrite scapolo omerale destra, il tutto accompagnato
da una concomitante sindrome vertiginosa.
5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 1 e 2
della legge 12.06.84 n. 222 e carenza di motivazione, in quanto la Corte di
merito non si sarebbe adeguata alla ratio delle disposizioni normative, nel
senso che il concetto di “impossibilità ad espletare qualsiasi attività
lavorativa” avrebbe dovuto essere inteso come impossibilità di
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare accettabili livelli
assistenziali, anche con riferimento all’art. 36 Cost. In particolare, le
patologie riscontrate avrebbero dovuto essere rapportate all’attività
concretamente svolta ed a tutti i lavori che l’assicurato avrebbe potuto
praticare in relazione alla sua capacità di lavoro generica, tenendo conto
della preparazione culturale e della esperienze professionale maturata.
6.- Il primo motivo è infondato.
In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie
relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione,
denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese
1. Corciulo Riccardo c. INP5 (r.g. 4313-09)

Svolgimento del processo

15.2.

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Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in 100 (cento) per esborsi ed in € 2.000
(duemila), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2015
Il

Adente

devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va
indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali
secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura
anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del
processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica
del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. per tutte
Cass. 4.05.09 n. 10222, 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).
Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico-formali che si
concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si
sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono
acriticamente richiamate le osservazioni dedotte nel giudizio di merito,
quale base dell’atto di appello e contestazione dell’accertamento peritale,
basate su diagnosi e patologie comunque prese in esame e valutate dal
consulente tecnico.
7.- Il secondo motivo è inammissibile.
La questione dedotta (la violazione della ratio degli artt. 1 e 2 della
legge n. 222 del 1984) è, infatti, illustrata con argomentazioni sommarie
ed espressioni di mero stile, senza un reale collegamento con la fattispecie
esaminata. Il quesito, con cui la discussione si conclude ex art. 366 bis
c.p.c. (ratione temporis applicabile), fa inoltre riferimento a concetti del tutto
generici quali “la ratio normativa [individuata] secondo l’applicazione e
interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, essendo insufficiente il
richiamo generico alla capacità di lavoro”.
8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le
spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono i ìt
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