Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13374 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13374 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Motivazione.

ORDINANZA

CI

sul ricorso proposto da:
COMUNE di PISA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in
calce

al

ricorso

dall’Avv.

Gloria

Lazzeri,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana, 38,
presso lo studio dell’Avv. Benito Panariti

RICORRENTE

CONTRO
TIRRENA MARE SAS di Marianelli Marco e C., con sede a
Tirrenia, SEPI SPA con sede a Pisa ed AGENZIA DEL
TERRITORIO con sede a Roma, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, INTIMATE
AVVERSO
la sentenza n.42/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 01, in data

Data pubblicazione: 29/05/2013

08.04.2010, depositata il 14 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.17992/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.42/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze
Sezione n.01, 1’08.04.2010 e DEPOSITATA il 14 maggio
2010.
Con

tale

decisione,

la

C.T.R.

ha

dichiarato

inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal
Comune di Pisa, per insussistenza dei relativi
presupposti.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad ICI
dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione, sulla
base di due mezzi.
3 – Le intimate non hanno svolto difese in questa sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate e
decise in coerenza a pregressi principi affermati dalla
Corte di legittimità.
E’ stato, infatti, affermato che “L’errore di
2

fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo
a costituire motivo di revocazione, si configura
come una falsa percezione della realta’, una
svista obiettivamente e immediatamente rilevabile,
la quale abbia portato ad affermare o supporre

escluso dagli atti e documenti, ovvero
l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o
documenti stessi risulti positivamente accertato, e
pertanto consiste in un errore meramente percettivo
che in nessun modo coinvolga l’attivita’ valutativa
del giudice di situazioni processuali esattamente
percepite nella loro oggettivita’” (Cass. n.
8180/2009, n. 14267/2007).
E’ stato, altresì, precisato che “A

norma dell’art.

395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., il nesso
causale tra errore di fatto e decisione, nel cui
accertamento si sostanzia la valutazione di
essenzialita’ e decisivita’ dell’errore revocatorio,
non e’ un nesso di causalita’ storica, ma di carattere
logico-giuridico, nel senso che non si tratta di
stabilire se il giudice autore del provvedimento
da revocare si sarebbe, in concreto, determinato
in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore
di fatto, bensi’ di stabilire se la decisione della
3

l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente

causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza
di quell’errore, per necessita’ logico-giuridica”
(Cass. n.3935/2009, SS.UU. n. 1666/2009).
Costituisce,

peraltro,

consolidato

orientamento

giurisprudenziale quello secondo cui “ricorre il vizio

sede di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5
cpc, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o
di motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4

bis

Nel

caso,

la

questione

relativa

all’individuazione del soggetto che aveva attribuito la
rendita è stata valorizzata e ritenuta decisiva dai
Giudici di appello, che hanno assunto a presupposto del
decisum il fatto che il Comune aveva individuato la
base imponibile con propria stima, quindi, con
procedimento illegittimo, tenuto conto che l’organo
deputato alla determinazione della rendita è l’Agenzia
del Territorio.
Deduce, invece, il Comune, in questa sede senza
4

di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in

contraddittorio,

che

la

rendita

posta

a

base

dell’impugnato accertamento, era stata proprio
determinata dall’Agenzia del Territorio, ragion per cui
la Commissione di appello era incorsa in errore di
fatto, agevolmente desumibile dagli atti di causa.

impugnata abbia fatto malgoverno dei richiamati
principi, in quanto ha, apoditticamente, affermato che,
nel caso vertevasi in tema di errore di giudizio dal
momento che la Commissione di appello era pervenuta
alla decisione “alla luce di un fatto da essa
ricostruito e valutato sulla base dei documenti di
causa”.
In buona sostanza, i Giudici di secondo grado, senza
indicare, peraltro, gli elementi in concreto utilizzati
nell’iter decisionale, hanno ritenuto illegittimo
l’accertamento, nell’insussistente presupposto, che era
agevole cogliere dagli atti di causa, che lo stesso
fosse stato emesso sulla base di rendita determinata da
organo incompetente.
Va rilevato che, risultando la decisione motivata,
esclusivamente, con riferimento alla illegittimità
dell’accertamento, per essere stato lo stesso emesso
sulla base di procedimento posto in essere
dall’incompetente Comune, è consequenziale ritenere che
5

Posto ciò, sembra che la decisione in questa sede

la causa, in mancanza dell’errore, per necessità
logico- giuridica, sarebbe stata diversa.
4 ter L’impugnata decisione non sembra in linea con i
richiamati e trascritti principi.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la

relativa definizione, proponendosi il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio, il ricorso va accolto, per manifesta
fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi,

adeguandosi ai

richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle
spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
6

trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la

Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.

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