Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13374 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/05/2017),  n. 13374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13777-2014 proposto da:

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

MARCONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO GUIDETTI, STEFANO GUIDETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIFLOTTE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE MISCIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2014 r.g.n. 997/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIORGIO GUIDETTI;

udito l’Avvocato MICHELE MISCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell’11.6.2012 il Tribunale di Modena riteneva la sproporzione tra i due addebiti contestati dalla datrice di lavoro Uniflotte a G.A. (assenze ingiustificate del 7,14, dal 21 al 24 e dal 25 al settembre 2009 e mancata comunicazione delle dette assenze e di ulteriori periodi di assenza) con recidiva specifica e la sanzione inflitta in quanto si trattava di mere irregolarità circa la comunicazione dello stato di malattia per un limitato numero di giorni. Il Tribunale annullava il licenziamento per giusta causa disponendo la reintegrazione con il risarcimento di cui alla sentenza.

2. La Corte di appello di Modena con sentenza del 26.4.2014 accoglieva l’appello della società e respingeva quello del G. con il rigetto integrale dell’originaria domanda dello stesso G.. La Corte di appello osservava che, pur detratte le mere irregolarità nella comunicazione di alcune assenze, risultava accertato che il G. era stato assente senza giustificazione per le giornate e i periodi indicati nelle lettere di contestazione e che risultava integrata la soglia di applicabilità per la sanzione espulsiva prevista dal CCNL e coerente con l’art. 2119 cod. civ., tenuto anche conto delle recidiva per la commissione di omologhe violazioni. Non emergeva che la società fosse mai stata a conoscenza di un disturbo della personalità del G. collegabile alla disattenzione per gli adempimenti connessi alle assenze per malattia; l’invalidità accertata del 35% era solo in relazione alle mansioni di riparatore di cassonetti, senza che fosse emerso altro. La tesi di una sorta di “sindrome del certificato medico” era stata allegata solo nel giudizio di primo grado, ma non era stata neppure allegata in sede cautelare e comunque non emergeva che il datore di lavoro ne fosse mai stato informato. Pertanto veniva accolto l’appello della società e giudicato il legittimo il recesso per giusta causa con il rigetto della domanda.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il lavoratore con quattro motivi; resiste controparte con controricorso corredato da memoria difensiva. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo “doppio” motivo (primo e secondo) si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 2119 cod. civ. e per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello non aveva valutato la correlazione tra il fatto e la gravità della sanzione irrogata equiparando le ipotesi di assenze mai giustificate e di assenze, invece, giustificate in ritardo.

2. Il primo (doppio) motivo appare inammissibile posto che, sebbene si formulino censure di diritto, in realtà si richiede una nuova valutazione del “fatto” incompatibile con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis che non consente la proposizione del vizio di motivazione allorchè il “fatto” di cui si discute (globalmente inteso come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a cominciare dalla sentenza del 7 Aprile 2014, sez. un. civ. n. 8053) sia già stato esaminato dal Giudice di appello, salvo il cosidetto “minimo costituzionale”: la Corte di appello ha già valutato la gravità del fatto e, come risulta dallo stesso motivo, la sanzione applicabile risulta conforme a quanto previsto dal CCNL (pag. 13 del ricorso). Parte ricorrente tralascia l’elemento determinante della contestazione della recidiva reiterata per fatti analoghi ed il motivo, peraltro, non è autosufficiente nel ricostruire tutti gli elementi che porterebbero a ritenere che la giustificazione sia stata prodotta tardivamente visto che la sentenza impugnata attesta solo che le assenze erano ingiustificate (si fa accenno solo ad un teste, ma non si ricostruisce l’insieme probatorio). Infine si richiama la contrattazione collettiva senza che il CCNL sia stato prodotto in copia integrale nè si sia indicato l’incarto processuale ove questo sia in ipotesi rinvenibile.

3. Con il secondo “doppio” motivo (il terzo e il quarto) si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed in particolare degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pari ex art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza non aveva tenuto conto di un accertamento legale: il ricorrente era stato riconosciuto invalido nel 2001 anche per disturbi della personalità: la datrice di lavoro conosceva le malattie sofferte dal lavoratore tanto che ne aveva mutato le mansioni.

4. Il secondo (doppio) motivo appare inammissibile posto che, sebbene si formulino censure di diritto, in realtà si richiede una nuova valutazione del “fatto” incompatibile con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis che non consente la proposizione del vizio di motivazione allorchè il “fatto” di cui si discute (globalmente inteso come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a cominciare dalla sentenza del 7 Aprile 2014, sez. un. civ. n. 8053) sia già stato esaminato dal Giudice di appello, salvo il cosidetto “minimo costituzionale”: la Corte di appello ha già valutato la documentazione medica e l’eventuale conoscenza della malattia sofferta da parte del datore di lavoro. Le censure mirano ad un riesame del merito della controversia precluso in questa sede, a maggior ragione, dopo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso: le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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