Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13374 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27023-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Liguria, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Genova, che aveva accolto il ricorso del contribuente S.M. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009, per un suo maggior reddito di partecipazione, essendo egli socio al 34% della s.n.c. “AUTOFFICINA CARROZZERIA ALIMONDA”, nei cui confronti era stato accertato per il 2009 un reddito d’impresa imponibile di Euro 208.855,00; la CTP aveva accolto la tesi del contribuente ed aveva ritenuto che, essendosi la società anzidetta cancellata dal registro delle imprese fin dal 15 marzo 2012, era nullo anche l’accertamento IRPEF svolto nei confronti del contribuente, quale socio dell’anzidetta società; la CTR, da parte sua, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che non aveva valore retroattivo la norma di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, secondo la quale, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione delle società, di cui all’art. 2495 c.c., aveva effetto solo dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; la norma citata trovava quindi applicazione solo se la richiesta di cancellazione fosse stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato art. 28; pertanto detto ius superveniens non era applicabile alla specie in esame, in quanto la s.n.c. “AUTOFFICINA CARROZZERIA ALIMONDA” era stata cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS) e quindi ben prima il (OMISSIS), data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 2014, citato art. 28.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2291,2312,2495 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva basato la conferma della sentenza di primo grado sul carattere irretroattivo della norma di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4; ma tale irretroattività era del tutto irrilevante nella specie, nella quale era invece pacifico che l’avviso di accertamento, emesso nei confronti di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, era stato emesso e notificato personalmente ai singoli soci illimitatamente responsabili e, successivamente, in forza dell’imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito societario, era stato emesso e notificato ai singoli soci, fra i quali l’odierno contribuente, in base alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta; erano stati pertanto applicati i principi di diritto comune vigenti in materia di società di persone ed in particolare il principio della responsabilità solidale ed illimitata dei soci di s.n.c. per i debiti sociali, di cui all’art. 2291 c.c.; invero la disciplina dei rapporti tributari facenti capo ad una s.n.c. estinta per sua cancellazione dal registro delle imprese, andava ricostruita in termini successori, in quanto i debiti sociali si trasferivano in capo ai soci, da ritenere illimitatamente responsabili pro quota ex art. 2312 c.c., comma 2, artt. 2324 e 2461 c.c., in nome della responsabilità solidale ed illimitata che li legava alla società medesima; erano pertanto del tutto inconferenti i richiami fatti dalla sentenza impugnata all’art. 2495 c.c., e D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28;

che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero è inapplicabile alla specie la norma di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, secondo la quale, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione delle società, di cui all’art. 2495 c.c., ha effetto solo dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; e ciò in quanto la cancellazione della s.n.c. “AUTOFFICINA CARROZZERIA ALIMONDA”, di cui il ricorrente era socio, è avvenuta il (OMISSIS) e quindi in epoca anteriore al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 2014, citato art. 28;

che vanno invece applicati alla specie i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21773 del 2012; Cass. n. 10980 del 2017; Cass. n. 22457 del 2020), secondo i quali, in caso di estinzione di una s.n.c. per sua cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale della stessa si radica in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, per il fatto stesso dell’imputazione ai medesimi del reddito della società, in forza del principio di trasparenza, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 5, il quale implica una presunzione di effettiva percezione del reddito anzidetto, con la conseguenza che, nelle controversie come quella in esame, i soci assumono la legittimazione passiva della lite instaurata nei confronti della società e che non ha potuto trovare il suo esito per effetto dell’intervenuta estinzione di quest’ultima; correttamente pertanto il debito tributario, inizialmente iscritto a ruolo nei confronti di una società di persone estinta per essersi cancellata dal registro delle imprese, viene ritenuto come gravante sui soci, in ragione delle quote di partecipazione da essi possedute, sia per la loro qualità di coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori ex lege della società di persone anzidetta (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 6070 del 2013 e Cass. n. 6072 del 2013; Cass. n. 31037 del 2017);

che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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