Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13374 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4679/2014 R.G. proposto da:

Gea Refrigeration Italy s.p.a. con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Mario Martelli, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avvocato Giorgia Passacantilli in Roma, via F. Siacci n. 38,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 58/2013, depositata l’8 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1-Gea Refrigeration Italy s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, impugna l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Bologna 1 per l’anno di imposta 2004 per i maggiori ricavi conseguenti al disconoscimento dei costi apparentemente rappresentati da fatture emesse da società riconducibili a tale C.A., in realtà relative ad operazioni inesistenti perchè dirette a giustificare contabilmente, sotto forma di consulenze, le tangenti corrisposte per procacciarsi illecitamente commesse e forniture nel settore dell’energia.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglie il ricorso del contribuente (sentenza n. 62/3 del 23 febbraio 2010). 1.2- La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, riforma la decisione di primo grado ed accoglie l’appello dell’ufficio. In motivazione evidenzia che la genericità delle fatture non consente di verificarne l’inerenza.

1.3- La società ricorre per cassazione per quattro motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione.

1.4- L’Agenzia delle entrate resiste si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1- Tutti i motivi di ricorso denunziano, sotto vari profili, vizi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata.

2.2- Il primo motivo lamenta vizio di extrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4) perchè la sentenza ritiene mancante il requisito dell’inerenza dei costi documentati dalle fatture di cui invece l’Ufficio aveva sostenuto la falsità.

2.3- Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per omessa pronunzia su punti decisivi della controversia, con particolare riferimento alla documentazione prodotta in giudizio per dimostrare l’effettività delle prestazioni ed al provvedimento di archiviazione del giudice penale.

2.4- I fatti di cui al punto precedente vengono poi censurati sia nel terzo che nel quarto motivo sotto il diverso profilo, rispettivamente, della nullità (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., e della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 2729 c.c.

3.-I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati fra di loro.

4.- Occorre premettere che, in base alla giurisprudenza di questa

Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); Inoltre, con riferimento alla riformulazione del vizio di motivazione: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, Corte di Cassazione – copia non ufficiale deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

6.- Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perchè, a fronte di una vicenda che dalla prospettazione contenuta negli atti di parte emerge complessa ed articolata, meritevole per questo di attenta ed esauriente valutazione da parte del giudice del merito, omette invece qualunque esame critico delle emergenze processuali, indicando come unico motivo della decisione adottata, “entrando nel merito delle fatture contestate” la “genericità della descrizione delle operazioni”.

6.1- Per altro, l’unico motivo indicato in sentenza non è idoneo a sorreggere la decisione sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, oggetto della controversia, che è cosa ben diversa dalla inerenza dei costi. Nè la sentenza dà conto del ragionamento attraverso cui dalla sola genericità delle fatture possa desumersi l’inesistenza delle prestazioni.

6.2- Nessuna delle numerose questioni in fatto ed in diritto prospettate dalle parti ha costituito, inoltre, oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata, per cui non è possibile cogliere quali siano le fonti di prova ritenute prevalenti ai fini della decisione e quali subvalenti. Il vizio appare tanto più vistoso in considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha riformato del tutto la decisione di primo grado, senza però indicarne i vizi rilevati e quindi i motivi della riforma decisa.

7.- In conclusione i motivi di ricorso sono fondati e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per un nuovo giudizio, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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