Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13373 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13373 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7484-2013 proposto da:
EQUITALIA NOMOS SPA, ora EQUITALIA NORD SPA
07244730961, in persona dell’amministratore delegato e legale
rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE
RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO CIME1 Ll giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CHERUBINI ARNALDO, CHERUBINI FABIO, REGIONE
VENETO;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/06/2015

avverso la sentenza n. 77/14/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 20/06/2012,
depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Iolanda Boccia (delega avvocato Maurizio Cirnetti
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede
raccoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 07484 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
,. la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Venezia ha accolto l’appello di Cherubini Arnaldo e Cherubini Fabio appello unico proposto contro le sentenze n.137/12/2010 e 138/12/2010 della CTP di
Venezia che aveva respinto i ricorsi (unitariamente proposti, assieme ad altri, e poi
separati) dei predetti contribuenti- ed ha così annullato le cartelle di pagamento per
tasse automobilistiche relative all’anno 2004 concernenti due diversi veicoli,
ciascuno di proprietà di uno dei contribuenti.
La predetta CTR ha motivato la decisione —dopo aver esaminato ulteriori questioni
preliminari- nel senso che, risultando dagli atti che Equitalia aveva eseguito le
notifiche delle cartelle mediante il servizio postale inviando direttamente le cartelle al
contribuente ed evitando di affidare l’esecuzione della notifica ad un soggetto avente
tale specifico compito, dovevasi ritenere violato l’ar126 del DPR n.602/1973, in
combinazione con la legge n.890/1982, che affida tale compito agli “Ufficiali della
riscossione o agli agenti della Polizia municipale o ai messi comunali.. .o ad altri
soggetti abilitati, che devono redigere sull’originale e sulla copia ‘la relazione di
notificazione’. Perciò il mancato utilizzo di uno di tali soggetti e il difetto della
relazione aveva determinato, nella specie di causa, nullità assoluta della notifica, non
sanata dalla costituzione delle parti.
Equitalia Nornos ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Le parti contribuenti non si sono difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati,

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del combinato
disposto degli art.26 del DPR n.602/1973 e dell’art.148 cpc) la parte ricorrente
lamenta la violazione della regola dell’art. 26 citato che consente anche al
concessionario la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale
avvalendosi del mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento e senza che

impugnazione (centrato sulla violazione degli art.156 e 160) la parte ricorrente si
duole inoltre del fatto che la Commissione di appello abbia ritenuto non sanabile
dalla tempestiva impugnazione fattane dalla parte contribuente l’eventuale vizio della
notifica consistente nell’utilizzo di un soggetto non abilitato a questo proposito e nel
difetto della relata.
La prima delle menzionate censure (che appare pregiudiziale rispetto alla seconda e
la assorbe per l’ipotesi di accoglimento) appare fondata e da accogliersi.
Invero, è giurisprudenza costante e generalmente condivisa di codesta Suprema Corte
quella secondo cui:”In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella
esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del
comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di
notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale,
alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di
competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con
la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza
necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel
menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato
implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario
è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della

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necessiti la redazione di alcuna relata di notifica; con il secondo motivo di

forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014).
Essendo il principio di diritto dianzi trascritto esaustivo e risolutivo in relazione ad
entrambe le questioni oggetto del primo motivo di impugnazione (necessità
dell’utilizzo del soggetto abilitato; indefettibilità della relata di notifica), altro non

consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con conseguente rimessione
della lite alla CTR Veneto, per il rinnovo dell’esame della lite alla luce del principio
che precede.
Roma, 20 dicembre 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in
relazione al primo motivo, con assorbimento del motivo residuo;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata e
rinvia alla CTR Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese
di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

resta da dire se non che si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di

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