Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13373 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13373 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Motivazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE di TERMOLI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in
calce al ricorso, dall’Avv. Ferdinando D’Amaro, nel
cui studio, in Roma, Via Trionfale n.5637, è
RICORRENTE

elettivamente domiciliato
CONTRO
AMATO GIOVANNI residente a Termoli,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.57/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data
22.02.2010, depositata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 29/05/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17744/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.57/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Campobasso
Sezione n.01, il 22.02.2010 e DEPOSITATA il 13 maggio
2010.
Con

tale

decisione,

la

C.T.R.

ha

dichiarato

inammissibile l’appello proposto dal Comune di Termoli,
per carenza di mandato.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad ICI
degli anni dal 1998 al 2003, censura l’impugnata
decisione, sulla base di tre mezzi.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – I Giudici di secondo grado hanno ritenuto che il
mandato conferito dal Sindaco nell’atto di appello non
fosse idoneo a legittimare l’introduzione del giudizio
di secondo grado, in quanto ivi veniva richiamata una
delibera di G.M. che faceva riferimento solo al
giudizio di primo grado.
4 bis – Tale decisum non sembra in linea con il quadro
normativo di riferimento applicabile ratione temporis e
2

l

con l’orientamento giurisprudenziale, formatosi nel
solco di Cass. SS.UU. n.12868/2005, secondo cui nel
nuovo

sistema istituzionale e costituzionale degli

enti locali, “il sindaco conserva l’esclusiva
titolarita’ del potere di rappresentanza processuale

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”; potere
che può anche essere attribuito ad altri organi del
Comune solo in base a precise previsioni dello Statuto
dell’Ente.
4 ter – Peraltro, la generica argomentazione con cui si
è giustificato il decisum, non pare assolva all’obbligo
motivazionale, tenuto conto che non da adeguata
contezza del percorso seguito, per giungere ad
affermare la carenza di mandato, stante la pacifica e
rilevata

delibera

la

che

circostanza

G.M.

di

valorizzata non risultava allegata agli atti di causa e
non poteva, quindi, desumersene l’esatto contenuto.
Sotto tal profilo, la decisione sembra pure incorra nel
“vizio

di

denunziabile
dell’art.360,

omessa

motivazione

in sede di
comma

I

n.5

della

legittimità,
cpc,

nella

sentenza,
ai

sensi
duplice

manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
3

del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico

indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione, proponendosi il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle argomentazioni
svolte in relazione e dei principi ivi richiamati e
condivisi, il ricorso va accolto, per manifesta
fondatezza e, per l’effetto, va cassata l’impugnata
decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Molise,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle
spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;

(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA