Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13373 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13373 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
Motivazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di TERMOLI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in
calce al ricorso, dall’Avv. Ferdinando D’Amaro, nel
cui studio, in Roma, Via Trionfale n.5637, è
RICORRENTE
elettivamente domiciliato
CONTRO
AMATO GIOVANNI residente a Termoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.57/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data
22.02.2010, depositata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.
Data pubblicazione: 29/05/2013
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17744/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.57/01/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Campobasso
Sezione n.01, il 22.02.2010 e DEPOSITATA il 13 maggio
2010.
Con
tale
decisione,
la
C.T.R.
ha
dichiarato
inammissibile l’appello proposto dal Comune di Termoli,
per carenza di mandato.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad ICI
degli anni dal 1998 al 2003, censura l’impugnata
decisione, sulla base di tre mezzi.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – I Giudici di secondo grado hanno ritenuto che il
mandato conferito dal Sindaco nell’atto di appello non
fosse idoneo a legittimare l’introduzione del giudizio
di secondo grado, in quanto ivi veniva richiamata una
delibera di G.M. che faceva riferimento solo al
giudizio di primo grado.
4 bis – Tale decisum non sembra in linea con il quadro
normativo di riferimento applicabile ratione temporis e
2
l
con l’orientamento giurisprudenziale, formatosi nel
solco di Cass. SS.UU. n.12868/2005, secondo cui nel
nuovo
sistema istituzionale e costituzionale degli
enti locali, “il sindaco conserva l’esclusiva
titolarita’ del potere di rappresentanza processuale
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”; potere
che può anche essere attribuito ad altri organi del
Comune solo in base a precise previsioni dello Statuto
dell’Ente.
4 ter – Peraltro, la generica argomentazione con cui si
è giustificato il decisum, non pare assolva all’obbligo
motivazionale, tenuto conto che non da adeguata
contezza del percorso seguito, per giungere ad
affermare la carenza di mandato, stante la pacifica e
rilevata
delibera
la
che
circostanza
G.M.
di
valorizzata non risultava allegata agli atti di causa e
non poteva, quindi, desumersene l’esatto contenuto.
Sotto tal profilo, la decisione sembra pure incorra nel
“vizio
di
denunziabile
dell’art.360,
omessa
motivazione
in sede di
comma
I
n.5
della
legittimità,
cpc,
nella
sentenza,
ai
sensi
duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
3
del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione, proponendosi il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle argomentazioni
svolte in relazione e dei principi ivi richiamati e
condivisi, il ricorso va accolto, per manifesta
fondatezza e, per l’effetto, va cassata l’impugnata
decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Molise,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle
spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Molise.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.