Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13373 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13274/2019 R.G., proposto da:

C.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Lauretti, con studio in Fondi (LT), elettivamente domiciliata presso

l’Avv. Salvatore Napoli, con studio in Roma, giusta procura in

margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con

sede in (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– controricorrenti –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 19 ottobre 2018 n.

7233/18/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina il 19 ottobre 2018 n. 7233/18/2018, non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di iscrizione ipotecaria per il complessivo importo di Euro 167.164,16 su immobili di sua proprietà a garanzia dei crediti derivanti da una pluralità di cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 25 novembre 2016 n. 1768/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della inammissibile riferibilità delle censure alle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50 e 77, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis, quale introdotto dal D.L. 30 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria non fosse necessaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver adottato alcuna pronunzia sull’eccezione di prescrizione dei crediti tributari nel periodo compreso tra la notifica delle cartelle esattoriali e l’iscrizione ipotecaria.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato.

1.1 Invero, questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 77, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis, quale introdotto dal D.L. 30 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perchè espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finchè non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice (in termini: Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667; Cass., Sez. 5, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass. Sez. 6-5, 22 novembre 2019, n. 30534; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2020, n. 26209; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020, nn. 26454 e 26456).

1.2 Il giudice di appello non si è attenuto al principio enunciato, avendo ritenuto che la contribuente fosse stata adeguatamente informata circa l’eventualità dell’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà mediante l’avvertimento contenuto nella cartella di pagamento (secondo il modello predeterminato dall’amministrazione finanziaria) per l’ipotesi di morosità nel pagamento.

Laddove, è evidente che il testo in questione, per la sua genericità ed astrattezza, non è equiparabile quoad effectum sul piano della valenza preparatoria – al preavviso comunicato dall’amministrazione finanziaria sulla base della formale constatazione di un reale inadempimento del contribuente dopo la notifica della cartella esattoriale.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1 La doglianza attiene all’omessa pronuncia del giudice di appello sull’eccezione di prescrizione dei crediti tributari nel periodo compreso tra la presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e l’iscrizione ipotecaria.

2.2 A ben vedere, la questione relativa alla prescrizione risulta formulata per la prima volta, dallo stesso ricorso per cassazione della contribuente, nel giudizio di appello, non avendo la ricorrente in alcun modo documentato che tale questione fosse stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado – come già evidenziato dalle amministrazioni finanziarie (vedasi il punto 4 alla pagina 3 del controricorso). Tanto consente di escludere la ritualità della censura, in assenza di elementi dai quali potere inferire che tale questione fosse stata dedotta in primo grado e meritasse, conseguentemente, di essere esaminata in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

3. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente.

4. Le spese del doppio grado del giudizio del merito possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento del medesimo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara l’inammissibilità del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna le amministrazioni finanziarie alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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