Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13373 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. I, 17/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSA GIUNIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 160/09 R.G. V.G. della CORTE D’APPELLO di

GENOVA del 22/05/09, depositato il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Giunio Massa, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, deposita nota spese e cartolina

di notifica del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’accoglimento del 1, 2, 6 e 7 motivo del ricorso e per

il rigetto degli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Genova – adita da M.C. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo fallimentare (a carico di s.r.l. Capital Italia) pendente dinanzi al Tribunale di Lucca, nel quale si era insinuato con ricorso del 7.4.1992 – con il decreto impugnato ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 5.000,00 (pari a Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo) a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in dodici anni il periodo di ragionevole durata del processo fallimentare presupposto ed ha, per il ritardo di 5 anni, quantificato l’indennizzo nella predetta somma. Per la cassazione di tale decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2.- Il ricorrente, con i cinque motivi di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato – in estrema sintesi – nella parte in cui:

1) ha ritenuto ragionevole la durata di dodici anni del fallimento presupposto sommando ai tempi della procedura fallimentare quelli ritenuti erroneamente ragionevoli dei procedimenti incidentali pari a quattro anni per il primo grado, tre anni per il grado di appello e due anni per il giudizio di cassazione. Deduce che la durata irragionevole della procedura fallimentare andava determinata in otto anni.

2) ha violato i parametri stabiliti dalla CEDU nel determinare la durata ragionevole del fallimento in dodici anni. Deduce che è stato violato il principio dell’onere della prova non essendo stata privata la pendenza del giudizio di cassazione e, comunque, alla durata di un anno del fallimento andrebbe aggiunta la durata di cinque anni per i due gradi di merito;

3) ha violato i parametri stabiliti dalla CEDU nella liquidazione dell’indennizzo, erroneamente liquidando la somma minima (Euro 1.000,00 per anno) in ragione dell’erronea valutazione della posta in gioco;

4) è viziata la motivazione circa la complessità della procedura;

5) è omessa la motivazione su fatto decisivo e controverso;

6) è stata violata la tariffa professionale nella liquidazione delle spese;

7) è omessa la motivazione nella liquidazione delle spese.

2.1.- Osserva preliminarmente la Corte che il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non avendo il ricorrente formulato la sintesi conclusiva circa il fatto controverso, quanto ai vizi di motivazione denunciati (4, 5 e 7) e avendo formulato un quesito generico quanto alla violazione di legge di cui al sesto motivo.

Per converso, il primo motivo è manifestamente fondato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla durata delle procedure fallimentari che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea, non dovrebbe superare la durata complessiva di sette anni (v., per tutte, Sez. 1, n. 22408/2010; Sez. 1, n. 8047/2010). Invero, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità il termine di tre anni, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1A, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.

Il secondo ed il terzo motivo sono infondati, avendo la Corte di merito liquidato la somma di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo mentre, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione in materia, per i primi tre anni di ritardo avrebbe dovuto liquidare Euro 750,00 per anno. Quanto alla terza censura, va ricordato l’insegnamento dei giudici europei i quali hanno affermato che una somma più elevata rispetto a detto parametro deve essere riconosciuta nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008); il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia su tale punto, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (cfr. Cass. n. 7073, n. 6039 e n. 3515 del 2009; n. 18012 e n. 6898 del 2008).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, cassato il decreto impugnato, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e, detratta la durata ragionevole di anni sette, l’indennizzo va rideterminato per il periodo di anni 10, eccedente quella durata, la somma di Euro 9.250,00. Ciò in applicazione del principio per il quale “ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno” (Sez. 1, n. 21840/2009).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – possono essere compensate nella misura di 1/2 stante il limitato accoglimento del ricorso.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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